((Art. 25 bis 
 
Semplificazione  della  procedura  di  accesso   alla   carriera   di
  segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022 
 
  1. Al fine di  sopperire  alla  carenza  di  segretari  comunali  e
provinciali  per  l'adeguato  supporto  al  ripristino  della   piena
operativita' degli enti locali, per  il  triennio  2020-2022,  l'albo
nazionale dei segretari comunali  e  provinciali  bandisce  procedure
selettive  semplificate  di  accesso  alla  carriera  di   segretario
comunale e provinciale, prevedendo: 
    a)  la   possibilita'   di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4  e
5  dell'articolo  247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) lo svolgimento della prova preselettiva  di  cui  all'articolo
13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 4  dicembre  1997,  n.  465,  in  sedi  decentrate  e  con
modalita'  telematiche  o,  comunque,  in  modo  da  consentirne   la
valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; 
    c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte,
anche nella medesima data ed anche consistenti in una  pluralita'  di
quesiti a risposta aperta; la  prima  prova  scritta  ha  ad  oggetto
argomenti  di  carattere  giuridico,  con  specifico  riferimento  al
diritto costituzionale e/o  diritto  amministrativo  e/o  ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad
oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con
specifico riferimento ad economia politica, scienza delle  finanze  e
diritto finanziario e/o ordinamento  finanziario  e  contabile  degli
enti locali, nonche' management pubblico; 
    d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni
caso  almeno  le  materie  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere  accertata
anche la conoscenza di  lingue  straniere;  tale  prova  puo'  essere
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e  la
tracciabilita' delle comunicazioni; 
    e)   la   possibilita'   di   articolazione   della   commissione
esaminatrice in sottocommissioni. 
  2. Per quanto non diversamente disciplinato dal  presente  articolo
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo  13  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre  1997,  n.  465.  Restano  ferme  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 16-ter del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
  3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.))