Art. 20 
 
                  Disposizioni per il settore aereo 
 
  1.  All'articolo  94  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «200 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»; 
    b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno  2020
e 22,9 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole  «previo  accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali,   anche   in   presenza   dei   Ministeri   delle
infrastrutture e dei trasporti e  dello  sviluppo  economico  nonche'
della  Regione   interessata,   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante
nel settore aereo abbia cessato  o  cessi  l'attivita'  produttiva  e
sussistano  concrete  prospettive  di  cessione  dell'attivita'   con
conseguente riassorbimento occupazionale, nel  limite  delle  risorse
stanziate ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale   per   crisi
aziendale in favore delle aziende  operanti  nel  settore  aereo,  in
possesso del  prescritto  Certificato  di  Operatore  Aereo  (COA)  e
titolari di licenza  di  trasporto  aereo  di  passeggeri  rilasciata
dall'Ente  nazionale  dell'aviazione  civile,  che  hanno  cessato  o
cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno  2020  e  che  non
sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della  stipulazione
dell'accordo di cui al presente comma. Il  trattamento  straordinario
di integrazione salariale puo' essere autorizzato, previo accordo  in
sede governativa stipulato, presso il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,   anche   in   presenza   dei   Ministeri   delle
infrastrutture e dei trasporti e  dello  sviluppo  economico  nonche'
della Regione o delle Regioni interessate,  ove  ricorra  almeno  una
delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda  o
di un ramo di essa; b) specifici  percorsi  di  politica  attiva  del
lavoro posti in essere dalla  regione  o  dalle  regioni  interessate
secondo le modalita'  indicate  nell'accordo  previsto  dal  presente
comma»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Al fine di consentire il  costante  monitoraggio  delle
risorse  finanziarie  disponibili,  il  trattamento  di  integrazione
salariale  di  cui  al  comma  2   viene   corrisposto   direttamente
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo
stesso non e' dovuto il pagamento del contributo addizionale  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148.
Agli oneri  derivanti  dall'esonero  dal  pagamento  dell'addizionale
prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo  n.  148  del
2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma
2». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9  milioni
di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a  14,3
milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  94  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   94   (Incremento   dotazione   del   Fondo   di
          solidarieta' per il settore aereo). - 1. La  dotazione  del
          Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo  e
          del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
          1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,  e'
          incrementata di 190,2 milioni di euro per l'anno 2020. 
              2.  In  deroga  agli  articoli  4  e  22  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre  2020   puo'   essere   autorizzato   nel   limite
          complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020  e  22,9
          milioni di euro per l'anno 2021 e  nel  limite  massimo  di
          dieci mesi, il trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale per  crisi  aziendale  in  favore  delle  aziende
          operanti nel settore  aereo,  in  possesso  del  prescritto
          Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di  licenza
          di  trasporto  aereo  di  passeggeri  rilasciata  dall'Ente
          nazionale  dell'aviazione  civile,  che  hanno  cessato   o
          cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno  2020  e
          che non sono sottoposte a procedure concorsuali  alla  data
          della stipulazione dell'accordo di cui al  presente  comma.
          Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          essere autorizzato,  previo  accordo  in  sede  governativa
          stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,   anche   in   presenza   dei   Ministeri    delle
          infrastrutture e dei trasporti e dello  sviluppo  economico
          nonche' della Regione  o  delle  Regioni  interessate,  ove
          ricorra  almeno   una   delle   seguenti   condizioni:   a)
          prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di  essa;
          b) specifici percorsi di politica attiva del  lavoro  posti
          in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo
          le modalita' indicate nell'accordo  previsto  dal  presente
          comma. 
              2-bis. Al fine di consentire il  costante  monitoraggio
          delle risorse finanziarie disponibili,  il  trattamento  di
          integrazione salariale di cui al comma 2 viene  corrisposto
          direttamente  dall'Istituto  Nazionale   della   Previdenza
          Sociale ed in  relazione  allo  stesso  non  e'  dovuto  il
          pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo  5
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148.  Agli
          oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale
          prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo  n.
          148 del 2015, si provvede  a  valere  e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al comma 2. 
              3. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».