Art. 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a: a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.