Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a: 
    a) le imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica italiana; 
    b) le imprese di riassicurazione con sede legale  nel  territorio
della Repubblica italiana; 
    c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di
imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in  uno
Stato terzo.