((Art. 1 quater 
 
                          Fondo perequativo 
 
  1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle  finanze  con  una  dotazione  di
5.300 milioni di euro per l'anno 2021,  alimentato  con  quota  parte
delle maggiori entrate fiscali e contributive di  cui  agli  articoli
13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto,
finalizzato alla perequazione  delle  misure  fiscali  e  di  ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,   n.   27,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge
20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente decreto, per i soggetti
che  con  i  medesimi  provvedimenti  siano  stati   destinatari   di
sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa
perdita  di  fatturato.  Per  tali  soggetti  puo'  essere   previsto
l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e
contributivi sulla base dei parametri  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni  parlamentari  da  rendere  entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi  i  quali  il  decreto  puo'
essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).