((Art. 1 quinquies 
 
        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il  comma  16-bis,  come  introdotto  dall'articolo  19-bis  del
presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
  «16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni  in
un  livello  di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che   ha
determinato le misure restrittive,  effettuato  ai  sensi  del  comma
16-bis,   come   verificato   dalla   cabina   di   regia,   comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che  la
cabina di regia ritenga congruo  un  periodo  inferiore.  Sono  fatti
salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi  definiti  dal
presente comma»)).