((Art. 4 ter 
 
Semplificazioni   in   materia   di   accesso   alle   procedure   di
  sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge
  27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti 
 
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 2, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b) per "consumatore": la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi
estranei  all'attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigiana  o
professionale eventualmente svolta,  anche  se  socio  di  una  delle
societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e  VI
del titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile,  per  i  debiti
estranei a quelli sociali»; 
    b) all'articolo 7: 
  1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
  «d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 
  d-ter) limitatamente al piano del consumatore,  ha  determinato  la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 
  d-quater) limitatamente all'accordo di  composizione  della  crisi,
risulta  abbia  commesso  atti  diretti  a  frodare  le  ragioni  dei
creditori»; 
  3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter.  L'accordo  di  composizione  della  crisi  della  societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente
responsabili»; 
  c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis. - (Procedure familiari) - 1.  I  membri  della  stessa
famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione  della
crisi da  sovraindebitamento  quando  sono  conviventi  o  quando  il
sovraindebitamento ha un'origine comune. 
  2. Ai fini del comma 1, oltre al  coniuge,  si  considerano  membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado  e  gli  affini
entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i  conviventi
di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 
  4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di  composizione
della crisi da sovraindebitamento  riguardanti  membri  della  stessa
famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne
il coordinamento. La  competenza  appartiene  al  giudice  adito  per
primo. 
  5.  La  liquidazione   del   compenso   dovuto   all'organismo   di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia  in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno.  Quando  uno
dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano
le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi»; 
  d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La proposta di piano del consumatore puo'  prevedere  anche
la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti  da  contratti
di  finanziamento  con  cessione  del  quinto  dello  stipendio,  del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle  operazioni  di
prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo  7,  comma  1,
secondo periodo. 
  1-ter. La proposta di  piano  del  consumatore  e  la  proposta  di
accordo  formulata  dal  consumatore  possono  prevedere   anche   il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del
debitore se lo stesso, alla data  del  deposito  della  proposta,  ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il  giudice  lo  autorizza  al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 
  1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto  che  non  e'
consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale, e'
possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle  rate
a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su  beni
strumentali all'esercizio dell'impresa  se  il  debitore,  alla  data
della presentazione  della  proposta  di  accordo,  ha  adempiuto  le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza  al  pagamento  del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo  di
composizione della crisi attesta che il  credito  garantito  potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato  della  liquidazione
del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle  rate
a scadere non lede i diritti degli altri creditori. 
  1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi,  entro  sette
giorni  dall'avvenuto  conferimento  dell'incarico   da   parte   del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono
comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali
accertamenti pendenti»; 
  e) all'articolo 9: 
  1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata
una relazione dell'organismo di composizione della  crisi,  che  deve
contenere: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) la valutazione sulla completezza e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda; 
    d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; 
    e) l'indicazione del fatto che, ai  fini  della  concessione  del
finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del
merito creditizio del debitore valutato, con  deduzione  dell'importo
necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in  relazione  al
suo  reddito  disponibile.  A  tal  fine  si   ritiene   idonea   una
quantificazione non  inferiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
del nucleo familiare della scala di  equivalenza  dell'ISEE  prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159»; 
  2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi  deve
essere allegata una  relazione  particolareggiata  dell'organismo  di
composizione della crisi, che comprende: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
    d) la valutazione sulla completezza e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a  corredo  della  domanda,  nonche'  sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 
    e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; 
    f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento  dei
creditori; 
    g) l'indicazione dei  criteri  adottati  nella  formazione  delle
classi, ove previste dalla proposta. 
  3-bis.2.  L'organismo  di  composizione  della  crisi,  nella   sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore,  ai  fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto  conto  del  merito
creditizio del  debitore.  Nel  caso  di  proposta  formulata  da  un
consumatore, si applica quanto previsto alla  lettera  e)  del  comma
3-bis. 
  3-bis.3. L'organismo  di  composizione  della  crisi,  entro  sette
giorni  dall'avvenuto  conferimento  dell'incarico   da   parte   del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono
comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali
accertamenti pendenti»; 
    f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
  «3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel  caso  di  accordo
proposto  dal  consumatore,  che  ha  violato  i  principi   di   cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo  in
sede di omologa, anche se  dissenziente,  ne'  far  valere  cause  di
inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del
debitore. 
  3-quater. Il tribunale  omologa  l'accordo  di  composizione  della
crisi anche in mancanza di  adesione  da  parte  dell'amministrazione
finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del  raggiungimento
delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2,  e  quando,  anche
sulla  base  delle  risultanze  della  relazione  dell'organismo   di
composizione  della  crisi,  la  proposta  di  soddisfacimento  della
predetta  amministrazione  e'  conveniente  rispetto  all'alternativa
liquidatoria»; 
    g) all'articolo 12-bis: 
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano nonche'
l'idoneita' dello stesso  ad  assicurare  il  pagamento  dei  crediti
impignorabili e risolta ogni  altra  contestazione  anche  in  ordine
all'effettivo ammontare dei crediti, il  giudice  omologa  il  piano,
disponendo  per  il  relativo  provvedimento  una  forma  idonea   di
pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione  o  l'affidamento  a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il  decreto  deve
essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
Con l'ordinanza di rigetto  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato»; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di
cui  all'articolo  124-bis  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   non   puo'   presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa, ne'  far  valere  cause  di
inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del
debitore»; 
  3) al comma 5 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  e
comma 3-bis»; 
    h) all'articolo 13: 
  1) al comma 3, le parole: «e dei crediti  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, terzo periodo» sono soppresse; 
  2) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui alla  presente  sezione»
sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'assistenza
dei professionisti,»; 
    i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Il decreto di apertura della  liquidazione  della  societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente
responsabili»; 
    l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) -  1.  Il  liquidatore,
autorizzato dal giudice,  esercita  o,  se  pendente,  prosegue  ogni
azione   prevista   dalla   legge   finalizzata   a   conseguire   la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni
azione diretta al recupero dei crediti. 
  2.  Il  liquidatore,  autorizzato  dal  giudice,  esercita  o,   se
pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci  gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le
norme del codice civile. 
  3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare  o  proseguire
le azioni di cui ai commi 1 e 2,  quando  e'  utile  per  il  miglior
soddisfacimento dei creditori»; 
    m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-quaterdecies. - (Debitore incapiente)  -  1.  Il  debitore
persona fisica meritevole,  che  non  sia  in  grado  di  offrire  ai
creditori  alcuna  utilita',  diretta   o   indiretta,   nemmeno   in
prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro
anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano  utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori  in  misura
non inferiore al 10 per cento.  Non  sono  considerati  utilita',  ai
sensi del periodo precedente, i  finanziamenti,  in  qualsiasi  forma
erogati. 
  2. La valutazione di rilevanza  di  cui  al  comma  1  deve  essere
condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito  e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia
in misura pari all'ammontare  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta', moltiplicato per un parametro  corrispondente  al  numero  dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza  dell'ISEE
prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  3. La  domanda  di  esdebitazione  e'  presentata  per  il  tramite
dell'organismo di composizione della  crisi  al  giudice  competente,
unitamente alla seguente documentazione: 
    a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione  delle  somme
dovute; 
    b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione  compiuti
negli ultimi cinque anni; 
    c) la copia delle dichiarazioni  dei  redditi  degli  ultimi  tre
anni; 
    d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e  di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 
  4.   Alla   domanda   deve   essere    allegata    una    relazione
particolareggiata dell'organismo di  composizione  della  crisi,  che
comprende: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
    d) la valutazione sulla completezza e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
  5. L'organismo di composizione della crisi,  nella  sua  relazione,
deve indicare anche  se  il  soggetto  finanziatore,  ai  fini  della
concessione  del  finanziamento,  abbia  tenuto  conto   del   merito
creditizio  del  debitore,  valutato  in  relazione  al  suo  reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a  mantenere  un  dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione  non
inferiore a quella indicata al comma 2. 
  6. I compensi  dell'organismo  di  composizione  della  crisi  sono
ridotti della meta'. 
  7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata  la
meritevolezza del debitore e verificata, a  tal  fine,  l'assenza  di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
  8. Il decreto e' comunicato al debitore e  ai  creditori,  i  quali
possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i
creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il  decreto.  La
decisione e' soggetta a  reclamo  da  presentare  al  tribunale;  del
collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. 
  9. L'organismo di composizione della crisi, se  il  giudice  ne  fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei  piani  del
consumatore pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il debitore puo'  presentare,  fino
all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27  gennaio
2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova  proposta  di
accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a
quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla  data
del decreto con  cui  il  tribunale  assegna  il  termine  e  non  e'
prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito  di
un procedimento di omologazione della proposta di accordo  nel  corso
del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte
le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2,  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
  4. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o  del  piano,  deposita
fino  all'udienza  fissata  per  l'omologa  una  memoria   contenente
l'indicazione   dei   nuovi   termini,   depositando   altresi'    la
documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non puo' essere  superiore  di  sei  mesi
rispetto alle  scadenze  originarie.  Il  tribunale,  riscontrata  la
sussistenza  dei  presupposti  di  cui  all'articolo  12  o  di   cui
all'articolo 12-bis della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  procede
all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze)).