((Art. 6 bis 
 
       Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo 
           e della cultura e per l'internazionalizzazione 
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo  le  parole:  «accompagnatori
turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non  soggette  a
obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e  delle  relative  leggi
regionali di attuazione, esercenti,  mediante  autobus  scoperti,  le
attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,». 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di  350  milioni  di
euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite  subite
dal settore delle fiere e dei congressi. 
  4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di  euro
per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per
l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa  massima,  delle  perdite
subite dagli  organizzatori  di  eventi  sportivi  internazionali  in
programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute
per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni
successivi alla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 24  ottobre  2020  e  del  conseguente
annullamento delle presenze di pubblico a  tali  eventi.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 
  5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012,  n.  238,
dopo le parole: «i festival  musicali  e  operistici  italiani»  sono
inserite le seguenti: «e le  orchestre  giovanili  italiane»  e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche',  a   decorrere
dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro  a  favore  della
Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini». 
  6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole:
«dei festival musicali  ed  operistici  italiani»  sono  inserite  le
seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane». 
  7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge  30  aprile
1985, n. 163. 
  8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole:  «a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle more della pubblicazione». 
  9. I contributi percepiti ai sensi  degli  articoli  72,  comma  1,
lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli  articoli
182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, non concorrono alla formazione della  base  imponibile  delle
imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del  rapporto  di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  ne'  alla  formazione  del  valore   della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446. 
  10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli
fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma  9,  i  documenti
unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del
29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra
il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 
  11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori
a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori
dei comuni anche aderenti  all'Associazione  nazionale  citta'  delle
Grotte,  in  conseguenza  delle  misure  restrittive   adottate   per
contenere l'epidemia da COVID-19, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  un  Fondo  per  la  valorizzazione  delle
grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. 
  12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita'  di  assegnazione  e  ripartizione  delle
risorse agli  enti  gestori  dei  siti,  tenendo  conto  dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
  13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
  14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione  le  disponibilita'
del  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,  primo   comma,   del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  e  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro  per  l'anno  2020,
per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. 
  15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di  cui  al
presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti
universitari  fuori  sede,  ai   collegi   universitari   di   merito
accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 15. 
  17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente
decreto. 
  18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso
di trasferimento di  concessione  per  emittente  di  radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione  della  forma
giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo  i  requisiti  del  nuovo
titolare». 
  19. L'articolo 27, comma 6, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche  alle  emittenti
nazionali. 
  20. Agli oneri derivanti dai commi  1,  2,  3  e  14  del  presente
articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).