((Art. 9 ter 
 
Individuazione  dei  soggetti  esenti  dal  versamento   dell'IMU   e
  disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e agli articoli 9, comma 1,  e  9-bis,  comma  1,  del  presente
decreto si applicano  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  che  siano  anche  gestori  delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni. 
  2. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  dal  pagamento
del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160. 
  3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i
titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  31  marzo  2021,  dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti,
della legge n. 160 del 2019. 
  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e  fino  al  31  marzo  2021,  le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la
sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160,  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  5.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal  1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in  opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti  di  interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  2,
di strutture amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,
attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  6. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista  dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato. 
  7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
  8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  parola:  «adiacenti»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«prospicienti»; 
    b)  la  parola:  «particolare»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«eccezionale»)).