Art. 2. 
 
(Misure per il sostegno all'esportazione,  all'internazionalizzazione
                 e agli investimenti delle imprese) 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"SACE   S.p.A.   favorisce   l'internazionalizzazione   del   settore
produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici
per  l'economia  italiana  in  termini  di  livelli  occupazionali  e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni  per
operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia."; 
    b)  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,   9-sexies,
9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti: 
      "9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato  dalla
normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del
dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni  e'  assunto  dallo  Stato  in
conformita' con il presente articolo, senza vincolo di  solidarieta'.
La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione  degli
impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base  del  piano  di  attivita'
deliberato dal Comitato di cui al  comma  9-sexies  e  approvato  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica. 
      9-ter.  SACE  S.p.A.  rilascia  le  garanzie  e  le   coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui  al  comma  9-bis  in
nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio  delle  garanzie  e
delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati
rischi  di  concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi   di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio
complessivamente  assicurato  da  SACE   S.p.A.   e   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze,  e'  preventivamente  autorizzato  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi
del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono
che la richiesta di indennizzo e qualsiasi  comunicazione  o  istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A. 
      9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un  fondo  a
copertura degli impegni assunti dallo Stato  ai  sensi  del  presente
articolo. Tale fondo e' alimentato  con  i  premi  riscossi  da  SACE
S.p.A. per conto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A.,  come  determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies.  I  premi  di  cui  al
periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
per la successiva riassegnazione  in  spesa  al  predetto  fondo.  La
gestione del fondo e'  affidata  a  SACE  S.p.A.  che  opera  secondo
adeguati standard prudenziali di gestione del rischio.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  impartisce  indirizzi  a  SACE  S.p.A.
sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo  e'  autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 
      9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e  SACE
S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata  decennale,  approvata
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, e  sottoposta  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti: 
        a) lo svolgimento da  parte  di  SACE  S.p.A.  dell'attivita'
istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da  assumere
ai sensi del comma 9-bis; 
        b) le procedure  per  il  rilascio  delle  garanzie  e  delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e' prevista
l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi del comma 9-ter; 
        c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e
delle finanze, degli impegni in essere, ivi  inclusi  l'esercizio,  a
tutela dei diritti di SACE S.p.A. e  del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze,   delle   facolta'   previste   nella   polizza   di
assicurazione, nonche' la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio  dei  diritti  nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; 
        d) le modalita'  con  le  quali  e'  richiesto  al  Ministero
dell'economia e delle finanze il  pagamento  dell'indennizzo  per  la
quota di pertinenza e le modalita' di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli  impegni  assunti  da  SACE  S.p.A.,  nonche'  la
remunerazione della garanzia stessa; 
        e) le  modalita'  di  informazione  preventiva  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministro  degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  in  ordine  alle   deliberazioni
dell'organo competente  di  SACE  S.p.A.  relative  agli  impegni  da
assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai  fini
dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale  di  deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle  richieste
di indennizzo; 
        f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da
parte di SACE S.p.A. al Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies  e  al
Comitato interministeriale per la programmazione economica,  riguardo
all'andamento delle operazioni  a  cui  si  riferiscono  gli  impegni
assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis; 
        g)  ogni  altra  modalita'  operativa   rilevante   ai   fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis; 
        h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo
di cui al comma 9-quater e degli attivi  in  cui  sono  investite  le
riserve  tecniche,  sulla  base  delle  indicazioni   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
        i) le modalita' di trasferimento al Ministero dell'economia e
delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto  di  questo
ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da
SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni; 
        l)    l'eventuale    definizione    di    un    livello    di
patrimonializzazione minimo. 
      9-sexies. E' istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  il  Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione. Il Comitato e' copresieduto dal Direttore  Generale
del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale  competente
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti  del
Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di  impedimento,  li
sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sulla   base   delle   designazioni    effettuate,
rispettivamente, dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello  sviluppo  economico,
dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali. Ciascun componente  partecipa  alla  riunione
con diritto di voto. Il  presidente  del  Comitato  puo'  invitare  a
partecipare alle riunioni, senza diritto di voto,  rappresentanti  di
altri enti o istituzioni,  pubblici  e  privati  secondo  le  materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il
Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti
il  Comitato  e  puo'  richiedere  pareri  all'IVASS  su   specifiche
questioni  ed  operazioni.   Il   funzionamento   del   Comitato   e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentite le  amministrazioni  componenti  il  Comitato.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI
- assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La  partecipazione
al Comitato non  da'  diritto  ad  emolumenti.  Dall'istituzione  del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane,
finanziarie  e  strumentali  iscritte  in  bilancio  a   legislazione
vigente. 
      9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di
SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita' di cui  al  comma
9-bis,  che  definisce  l'ammontare  progettato  di   operazioni   da
assicurare,  suddivise  per   aree   geografiche   e   macro-settori,
evidenziando    l'importo    delle    operazioni    da     sottoporre
all'autorizzazione preventiva  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema  dei  limiti  di
rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che  definisce,  in  linea
con le migliori pratiche del  settore  bancario  e  assicurativo,  la
propensione al rischio, le  soglie  di  tolleranza,  con  particolare
riguardo alle operazioni che possono determinare  elevati  rischi  di
concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi  di  controparti
connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei  rischi
nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema degli  limiti  di  rischio
sono approvati,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione    internazionale,    con    delibera    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 
      9-octies. Il Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione,  in  aggiunta  alle  funzioni  di  cui   al   comma
9-septies, esprime il parere di competenza  per  l'autorizzazione  da
rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata
la conformita'  dell'operazione  deliberata  da  SACE  S.p.A.  e  del
relativo impegno assicurativo al piano di attivita', al  RAF  e  alla
convenzione, nonche' il rispetto dei limiti indicati al comma  9-bis.
Il decreto del Ministro e'  sottoposto  al  controllo  preventivo  di
legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Il  Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema
di sostegno pubblico all'esportazione  e  all'internazionalizzazione,
anche predisponendo relazioni e formulando proposte."; 
    c) dopo il comma 14, e' inserito il seguente:  "14-bis.  Ai  fini
del sostegno e rilancio dell'economia, SACE  S.p.A.  e'  abilitata  a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita'  alla  normativa
dell'Unione Europea, garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi  incluse
controgaranzie verso i confidi, in favore di banche,  di  istituzioni
finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  degli  altri   soggetti
abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per  finanziamenti
sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di
cui al presente comma e' svolta con  contabilita'  separata  rispetto
alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata  di  diritto  per  gli
impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a
prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non  e'  ammesso  il  ricorso
diretto dei soggetti finanziatori  alla  garanzia  dello  Stato.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  definiti  criteri,
modalita' e condizioni del rilascio da parte  di  SACE  S.p.A.  delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della  garanzia
dello Stato, in conformita' con la normativa dell'Unione  europea,  e
sono altresi' individuate le attivita' che  SACE  S.p.A.  svolge  per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie  rilasciate  dallo
Stato prima della data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
sulla base delle norme previgenti rispetto a  quelle  modificate  dal
comma 1, lettera b), del  presente  articolo,  e  delle  disposizioni
primarie e secondarie relative o collegate,  restano  regolate  dalle
medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo  quanto  previsto
ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 
  3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie  rilasciate  dallo
Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del
presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle
norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020,  salvo
quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il  Comitato
di cui al  comma  9-sexies  dell'articolo  6  del  decreto  legge  30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge  24
novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta
completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce  il  Comitato  di
cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  13
febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal  1
gennaio 2021 si applicano le disposizioni  in  base  alle  quali  gli
impegni derivanti  dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei
rischi definiti non di mercato dalla  normativa  dell'Unione  Europea
sono  assunti  da  SACE   S.p.A.   e   dallo   Stato   nella   misura
rispettivamente del dieci per cento  e  del  novanta  per  cento  del
capitale  e  degli  interessi  di  ciascun  impegno,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come  dal
comma 1 del presente articolo. Le  risorse  del  fondo  istituito  ai
sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del  decreto  legge  n.
269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo
6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Per effetto della presente  disposizione  sono  garantite  dallo
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma  9-bis
e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile  2020,  le  seguenti  operazioni  nel  settore
crocieristico, specificamente indicate  nella  tabella  allegata  che
costituisce parte integrante del presente decreto: 
    a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi  dell'articolo  2  della
delibera CIPE n. 75/2019; 
    b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui  istanze  sono  state
gia' presentate da SACE S.p.A.; 
    c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la  data
di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  fino  all'importo
massimo di 2,6 miliardi di euro. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  l'anno  2020,
salvo quanto previsto dal comma 4, e'  autorizzato  a  rilasciare  la
garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite  speciale  di
cui all'articolo 7.8 della  Convenzione  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  20  novembre  2014,  entro  i
seguenti limiti: 
    a) per il settore  crocieristico,  la  garanzia  dello  Stato  in
favore di SACE  S.p.A.  su  nuove  operazioni  deliberate  nel  corso
dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non
puo' eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre  miliardi
di euro; il  totale  dell'esposizione  cumulata  conservata  da  SACE
S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la
quota massima del 40 per  cento  dell'intero  portafoglio  rischi  in
essere complessivamente conservato  da  SACE  S.p.A.  e  ceduto  allo
Stato; 
    b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato  in  favore  di
SACE S.p.A.  su  nuove  operazioni,  esclusivamente  con  controparte
sovrana, deliberate  nel  corso  dell'anno  2020  non  puo'  eccedere
l'importo massimo in termini di flusso di cinque  miliardi  euro;  il
totale dell'esposizione cumulata  conservata  da  SACE  S.p.A.  e  di
quella ceduta allo Stato sul  settore  non  puo'  eccedere  la  quota
massima del 29 per cento dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere
complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto  allo  Stato.  La
garanzia  dello  Stato  e'  rilasciata,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, su  istanza  di  SACE  S.p.A.,  previo
parere dell'IVASS -  espresso  entro  15  giorni  dalla  richiesta  -
limitatamente alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato, nel
principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei  necessari
accantonamenti  prudenziali  alla  luce   del   nuovo   scenario   di
rischiosita' sistemica e di una  maggiore  concentrazione,  a  valere
sulla dotazione del fondo di cui all'articolo  6,  comma  9-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  vigente  alla
data del 6 aprile 2020. 
  6. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere
a  tale  data  assunti  da  SACE  S.p.A.   derivanti   dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato  dalla
normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e'
gia' stata presentata la richiesta di indennizzo o  per  i  quali  e'
stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia  che  si
verifichi, un evento generatore di sinistro o un  rischio  incombente
di sinistro, nonche' di  quelli  per  i  quali  e'  stata  rilasciata
garanzia dello  Stato  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento  degli
attivi in cui sono investite le riserve  tecniche  e'  trasferito  da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze.  La  gestione
di tali attivi  e'  affidata  a  SACE  S.p.A.  che  si  attiene  agli
indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legge,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  SACE  S.p.A.  possono
procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle  riserve
tecniche trasferite e la riassicurazione dello  Stato,  tenuto  conto
dell'assenza di remunerazione di questa. 
  7. Il novanta per cento degli impegni assunti da  SACE  S.p.A.  nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del  presente
decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione  di  quelli  di  cui  ai
commi 4 e 5,  puo'  essere  riassicurato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  che  approva  altresi'  la  forma  di
remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di  cui
all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'articolo  1,
comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione
di cui al periodo precedente  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnata in spesa  ed  essere  versata  sul
conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6,  comma  9-bis
del decreto-legge n. 269 del 2003.". 
  8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale  e'  prevista
la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota
degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo  6,  comma
9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data  del
6 aprile 2020, in  modo  che  per  ogni  impegno,  esclusa  la  quota
riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e  7  sia
pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da  SACE
S.p.A. 
  9. Entro  dieci  giorni  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia  e
delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e  la  dotazione
patrimoniale  che  si  renderanno   disponibili   in   seguito   alle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine  della  valutazione
sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese. 
  10. Ai fini della predisposizione dello schema di  convenzione,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare,  con  apposito
disciplinare, a societa' a totale partecipazione pubblica un incarico
di studio, consulenza, valutazione e assistenza.  Al  relativo  onere
nel limite massimo di 100.000  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  11. L'articolo 53 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
abrogato.