Art. 3 Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte consistono nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3. 2. La prima prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto amministrativo; b) elementi di diritto costituzionale. 3. La seconda prova scritta verte sulla seguente materia: a) elementi di contabilita' di stato. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie: a) elementi di scienza delle finanze; b) elementi di diritto privato; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).