Art. 3 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da  una
prova orale. 
  2. La prima prova scritta consiste nella stesura  di  un  elaborato
ovvero  nella  risposta  sintetica  a  quesiti,  senza  l'ausilio  di
strumenti informatici,  e  verte,  congiuntamente  o  disgiuntamente,
sulle seguenti materie: 
    a) architettura e sviluppo di applicativi software; 
    b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione. 
  3. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla e verte sulle seguenti materie: 
    a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati; 
    b) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software; 
    c) utilizzo dei database management systems; 
    d) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni; 
    e) sicurezza informatica. 
  4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
in ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
  5. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie: 
    a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; 
    b)  informatizzazione   della   pubblica   amministrazione,   con
particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; 
    c)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del  personale  del  Corpo
nazionale. 
  6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso. 
  7. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).