Art. 3 Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. 2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie: a) architettura e sviluppo di applicativi software; b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione. 3. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie: a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati; b) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software; c) utilizzo dei database management systems; d) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni; e) sicurezza informatica. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).