Art. 5 
 
                 Disposizioni in materia di proroga 
                         di NASPI e DIS-COLL 
 
  1. Le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di  fruizione  termini
nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020,  sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di  scadenza,
alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga e' estesa anche  ai  soggetti
beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato  articolo  92
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.  L'importo  riconosciuto  per
ciascuna  mensilita'  aggiuntiva  e'  pari  all'importo   dell'ultima
mensilita' spettante per la prestazione originaria. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.