art. 1 (commi 1101-1150)
  1101.  All'articolo  31-ter  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad  altri
accordi conclusi con  le  autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a
seguito delle procedure amichevoli previste  dagli  accordi  o  dalle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono  stipulati  e
per i quattro periodi d'imposta  successivi,  salvi  mutamenti  delle
circostanze di fatto o di diritto rilevanti  ai  fini  degli  accordi
sottoscritti e risultanti dagli stessi.  Qualora  le  circostanze  di
fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per  uno  o  piu'
dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i  quali  i
termini previsti dall'articolo  43  del  presente  decreto  non  sono
ancora scaduti  e  a  condizione  che  non  siano  iniziati  accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento
delle quali  il  contribuente  abbia  avuto  formale  conoscenza,  e'
concessa al contribuente la facolta' di far  valere  retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda  a  tal  fine  necessario
rettificare  il   comportamento   adottato,   all'effettuazione   del
ravvedimento operoso ovvero alla  presentazione  della  dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli accordi di cui al comma  1,  qualora  conseguano  ad  altri
accordi conclusi con  le  autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a
seguito  delle  procedure  amichevoli  previste   dagli   accordi   o
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti, secondo quanto convenuto con dette autorita', a  decorrere  da
periodi  di  imposta   precedenti   alla   data   di   sottoscrizione
dell'accordo purche' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla
data  di  presentazione  della  relativa   istanza   da   parte   del
contribuente.  E'  concessa  al  contribuente  la  facolta'  di   far
retroagire gli effetti di tali accordi anche  a  periodi  di  imposta
precedenti a  quello  in  corso  alla  data  di  presentazione  della
relativa istanza e per i quali i termini  previsti  dall'articolo  43
non sono ancora scaduti,  a  condizione  che:  a)  per  tali  periodi
ricorrano le  stesse  circostanze  di  fatto  e  di  diritto  a  base
dell'accordo stipulato con le autorita' competenti di  Stati  esteri;
b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza  di  accordo
preventivo; c) le autorita' competenti di Stati esteri acconsentano a
estendere l'accordo ad annualita' precedenti; d) per tali periodi  di
imposta non siano iniziati  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del  presente
comma  sia  necessario  rettificare  il  comportamento  adottato,  il
contribuente  provvede  all'effettuazione  del  ravvedimento  operoso
ovvero alla presentazione della dichiarazione  integrativa  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 8, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio   1998,   n.   322,   senza
l'applicazione delle eventuali sanzioni»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. L'ammissibilita' della richiesta di accordo preventivo di
cui al comma 3 e' subordinata al versamento di una  commissione  pari
a: 
    a) 10.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante  sia  inferiore  a  100
milioni di euro; 
    b) 30.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante sia  compreso  tra  100
milioni e 750 milioni di euro; 
    c) 50.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante  sia  superiore  a  750
milioni di euro. 
    3-ter. In caso di richiesta di rinnovo  dell'accordo  di  cui  al
comma 3, le commissioni sono ridotte alla  meta'.  Con  provvedimento
del  Direttore  dell'Agenzia   delle   entrate   sono   adottate   le
disposizioni di attuazione della disciplina  contenuta  nel  presente
comma». 
  1102.  All'articolo  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma  3
e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  possono  annotare  le  fatture  nel  registro  di   cui
all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al  trimestre
di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso  mese
di effettuazione delle operazioni». 
  1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Con
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022,
i dati  di  cui  al  primo  periodo  sono  trasmessi  telematicamente
utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di  cui  al
comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: 
    a) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel  territorio  dello
Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o  dei
documenti che ne certificano i corrispettivi; 
    b) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
ricevute da soggetti non stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  e'
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a  quello
di  ricevimento  del  documento   comprovante   l'operazione   o   di
effettuazione dell'operazione». 
  1104. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: «Per le operazioni effettuate  a  partire  dal  1°  gennaio
2022, si applica la sanzione amministrativa di euro  2  per  ciascuna
fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione  e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200  per  ciascun
mese, se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero  se,  nel  medesimo
termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati». 
  1105. All'articolo 10-bis del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021». 
  1106. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di  un  programma  di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con  le
fatture  elettroniche  e  con  le  comunicazioni   delle   operazioni
transfrontaliere  nonche'  sui  dati  dei   corrispettivi   acquisiti
telematicamente» sono inserite le seguenti: «e sugli  ulteriori  dati
fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria»; 
    b) al  comma  2,  dopo  le  parole:  «anche  per  il  tramite  di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,»
sono inserite le seguenti: «in possesso della delega  per  l'utilizzo
dei servizi di fatturazione elettronica,». 
  1107. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Allo scopo di semplificare gli  adempimenti  tributari  dei
contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza  fiscale  nonche'
degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano,  entro  il  31  marzo  dell'anno  a  cui  l'imposta  si
riferisce, inviano al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del
tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i  dati  rilevanti  per  la  determinazione  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il mancato inserimento da parte
delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico
dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi». 
  1108. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema  di
interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  e'  obbligato  in  solido   al   pagamento
dell'imposta di bollo  il  cedente  del  bene  o  il  prestatore  del
servizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  anche  nel  caso  in  cui  il
documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. 
  1109. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «La
memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a  richiesta  del
cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi  precedenti,  e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione»; 
    b) al  comma  5-bis,  primo  periodo,  la  parola:  «gennaio»  e'
sostituita dalla seguente: «luglio»; 
    c) il comma 6 e' abrogato; 
    d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «dal comma  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 6, comma 2-bis, 11,  commi
2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471,». 
  1110. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,  1-bis  e  2,
del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  se  le  violazioni
consistono  nella  mancata  o   non   tempestiva   memorizzazione   o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione  o  trasmissione  con  dati
incompleti o  non  veritieri,  la  sanzione  e'  pari,  per  ciascuna
operazione,  al  novanta  per   cento   dell'imposta   corrispondente
all'importo  non  memorizzato  o  trasmesso.   Salve   le   procedure
alternative adottate con i provvedimenti di attuazione  dell'articolo
2, comma 4, del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica  anche
in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di  cui
al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in  caso  di
mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione  o  di
omessa verificazione periodica degli  stessi  strumenti  nei  termini
legislativamente previsti si applica la  sanzione  amministrativa  da
euro 250 a euro 2.000»; 
    b) al comma 3, primo periodo, le parole: «cento per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta per cento»; 
    c) al comma 4, dopo le parole: «2, primo periodo,» sono  inserite
le seguenti: «2-bis, primo periodo,». 
  1111. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
471, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
  «2-quinquies. Per l'omessa o tardiva  trasmissione  ovvero  per  la
trasmissione con dati incompleti o non  veritieri  dei  corrispettivi
giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e  2,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la  violazione  non  ha  inciso
sulla corretta liquidazione  del  tributo,  si  applica  la  sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si  applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; 
    b) al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione di cui al periodo precedente  si  applica  anche  all'omessa
installazione degli strumenti di cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  salve  le  procedure
alternative adottate con i provvedimenti  di  attuazione  di  cui  al
medesimo comma»; 
    c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque  manomette
o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma  4,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorche'
siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne  faccia  uso
al fine di eludere le disposizioni di  cui  al  comma  1  del  citato
articolo si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
3.000 a euro 12.000.». 
  1112. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: 
  «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche  nelle
ipotesi di cui all'articolo 2,  commi  1,  1-bis  e  2,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono  nella
mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero  nella
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri». 
  1113. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano  anche  all'omessa
installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli  strumenti
di cui all'articolo 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015,  n.  127,  salve  le  procedure  alternative  adottate  con   i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma». 
  1114. All'articolo 13, comma  1,  lettera  b-quater),  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole:  «articoli  6,»
sono inserite le seguenti: «comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti  o
non veritieri,». 
  1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2021. 
  1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come eventualmente rideterminati dai  commissari  delegati  ai  sensi
dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e per i comuni  della  regione  Emilia-Romagna
interessati  dalla  proroga  dello  stato   di   emergenza   di   cui
all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8  del  citato
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  122  del  2012,  e'   prorogata   fino   alla   definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque  non
oltre il 31 dicembre 2021. 
  1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6  milioni
di euro per l'anno 2021. 
  1118.  Al  secondo  periodo  del  comma  16  dell'articolo  48  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  le  parole:  «e  comunque  non
oltre il  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021». 
  1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1  milioni
di euro per l'anno 2021. 
  1120. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, e' abrogato. 
  1121. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal CONI,» sono
inserite le seguenti: «dalla societa' Sport e salute Spa,». 
  1122. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2021»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2021». 
  1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come da ultimo modificato dal comma 1122 del  presente  articolo,  le
aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo  5,  comma  2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe  all'11  per
cento e l'aliquota di cui all'articolo 7,  comma  2,  della  medesima
legge e' aumentata all'11 per cento. 
  1124. All'articolo 62-quater del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per  cento
e al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «al  quindici
per cento e al dieci per cento dal 1°  gennaio  2021,  al  venti  per
cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per
cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023»; 
    b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un
campione per ogni singolo prodotto»; 
    c) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante  su
tutto il prodotto giacente e,  comunque,  non  inferiore  all'imposta
dovuta mediamente per  il  periodo  di  tempo  cui  si  riferisce  la
dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta»; 
    d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e'
legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli   condizionamenti,   di
appositi   contrassegni   di   legittimazione   e    di    avvertenze
esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 
  3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, sono stabilite le tipologie  di  avvertenza  in  lingua
italiana e le modalita' per l'approvvigionamento dei contrassegni  di
legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il  medesimo  provvedimento
sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni
attuative»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei  monopoli  sono  stabiliti  il  contenuto  e  le   modalita'   di
presentazione dell'istanza, ai fini  dell'autorizzazione  di  cui  al
comma 2, nonche' le modalita' di  tenuta  dei  registri  e  documenti
contabili, di liquidazione  e  versamento  dell'imposta  di  consumo,
anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli  esercizi
che effettuano la vendita al pubblico,  in  conformita',  per  quanto
applicabili, a  quelle  vigenti  per  i  tabacchi  lavorati.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  emanate  le   ulteriori   disposizioni
necessarie per l'attuazione del comma 3»; 
    f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli sono stabiliti,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  le
farmacie  e  le  parafarmacie,  le  modalita'  e  i   requisiti   per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti
da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui
al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a)  prevalenza,  per  gli
esercizi  di  vicinato,  escluse  le  farmacie  e  le   parafarmacie,
dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui al comma  1-bis  e  dei
dispositivi meccanici  ed  elettronici;  b)  effettiva  capacita'  di
garantire il rispetto del  divieto  di  vendita  ai  minori;  c)  non
discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d)  presenza  dei
medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi  di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione  di  cui  al
primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma  e'  consentita
la prosecuzione dell'attivita'». 
  1125. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio  2016,  n.
6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «e'  consentita»
sono inserite le seguenti:  «,  secondo  le  modalita'  definite  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli,»; 
    b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. In caso di rilevazione  di  offerta  di  prodotti  liquidi  da
inalazione in violazione del comma 11, fermi  restando  i  poteri  di
polizia giudiziaria ove il fatto costituisca  reato,  si  applica,  a
cura dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  l'articolo  102  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126». 
  1126. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in
misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al
trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al  quaranta  per  cento
dal 1° gennaio 2023». 
  1127. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della  legge  30  dicembre
2010,  n.  238,  si  interpreta  nel  senso   che   le   fisiologiche
interruzioni  dell'anno  accademico  non  precludono  l'accesso  agli
incentivi fiscali per gli  studenti  che  decidono  di  rientrare  in
Italia dopo avere svolto  continuativamente  un'attivita'  di  studio
all'estero. 
  1128.  All'articolo  25  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
  «6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui  al
comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa
allorche' ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le
condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione
e  la   revoca   della   predetta   licenza   trovano   applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso  di
persone giuridiche e di societa', la licenza e'  negata,  revocata  o
sospesa, ovvero il procedimento  per  il  rilascio  della  stessa  e'
sospeso, allorche' le situazioni di  cui  ai  commi  da  6  a  9  del
medesimo articolo 23 ricorrano, alle  condizioni  ivi  previste,  con
riferimento  a  persone   che   rivestono   in   esse   funzioni   di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione  ovvero  a  persone
che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»; 
    b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
  «6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,  limitatamente
ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina
e gasolio usato come carburante, la licenza di  cui  al  comma  4  e'
altresi' negata ai soggetti che, a  seguito  di  verifica,  risultano
privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per  lo  svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita'  dei  serbatoi,
ai  servizi  strumentali  all'esercizio  ovvero  al  conto  economico
previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  I  soggetti  per
conto dei quali  i  titolari  di  depositi  commerciali  detengono  o
estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono  obbligati  a
darne  preventiva  comunicazione  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di  cui
ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'  nel
termine di sessanta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  o,
qualora successiva al predetto termine, dalla  data  del  verificarsi
delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi»; 
    c) al  comma  7,  le  parole:  «La  licenza  di  esercizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei  casi  di  cui  al  comma
6-bis, la licenza di esercizio». 
  1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui  al  comma
1128, lettera b), i soggetti per conto dei  quali  la  benzina  e  il
gasolio  usato  come  carburante  sono  detenuti  presso  i  depositi
commerciali di cui all'articolo 25, commi 1  e  6,  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano  la
comunicazione di inizio attivita' entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  1130. All'articolo 1, comma 636, alinea, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023». 
  1131. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma  636,  lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio
2021 a giugno 2021 compreso, puo' essere versato, entro il giorno  10
del mese successivo, nella misura di  euro  2.800  per  ogni  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni
frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni. 
  1132. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo
che scelgano la modalita' di versamento del canone di  proroga  delle
concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a  versare  la  restante
parte fino alla copertura dell'intero ammontare del  canone  previsto
dalla vigente normativa, con rate mensili di pari  importo,  con  gli
interessi legali calcolati giorno per giorno. 
  1133. La prima delle rate di cui al comma 1132 e' versata entro  il
10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10  di  ciascun  mese;
l'ultima rata e' versata entro il 10 dicembre 2022. 
  1134. Al  fine  di  garantire  le  attivita'  di  promozione  della
liberta' femminile e di  genere  e  le  attivita'  di  prevenzione  e
contrasto delle forme  di  violenza  e  discriminazione  fondate  sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identita' di genere e  sulla
disabilita' ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonche'
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27
giugno  2013,  n.  77,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e'
istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni  e  la
violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo  di  cui  al  comma
1134 le associazioni del Terzo settore, come definite  ai  sensi  del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che: 
    a) rechino nello  statuto  finalita'  e  obiettivi  rivolti  alla
promozione della liberta' femminile e di genere e alla prevenzione  e
al contrasto delle discriminazioni di genere; 
    b) svolgano la propria attivita' da almeno tre anni e  presentino
un  curriculum  dal  quale  risulti  lo  svolgimento   di   attivita'
documentate in attuazione delle finalita' di cui alla lettera a). 
  1136. Il Fondo di cui al comma 1134 e' destinato al sostegno  delle
spese di funzionamento e di gestione delle  associazioni  di  cui  al
comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato,
nonche' al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti. 
  1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo
di beni immobili appartenenti  al  patrimonio  pubblico  in  comodato
d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che  gestiscono
luoghi fisici di  incontro,  relazione  e  libera  costruzione  della
cittadinanza, fruibili per tutte  le  donne  e  in  cui  si  svolgano
attivita'   di    promozione    di    attivita'    socio-aggregative,
autoimprenditoriali  per  l'autonomia  in  uscita  dalla  violenza  e
culturali dedicate alle  questioni  di  genere  e  di  erogazione  di
servizi gratuiti alla comunita' di riferimento. 
  1138. Il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di  ogni  anno,  disciplina
modalita' e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134. 
  1139. Il Ministro per le pari opportunita' e  la  famiglia  ovvero,
nel caso in cui non sia nominato, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  con  proprio  decreto,
individua le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui
al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto. 
  1140.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2021-2023,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
  1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 21.247.720 euro per l'anno  2021
ed  e'  incrementato  di  316.700.693  euro  per  l'anno   2022,   di
154.080.507 euro per l'anno 2023,  di  143.777.149  euro  per  l'anno
2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, di  103.649.310  euro  per
l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, di 119.297.596 euro
per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, di  169.441.162
euro per l'anno  2030,  di  250.741.162  euro  per  l'anno  2031,  di
249.301.162 euro per l'anno 2032,  di  140.121.162  euro  per  l'anno
2033, di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e  2035  e  di
220.101.162 euro annui a decorrere dall'anno 2036. 
  1142.  Per  il  potenziamento   dell'internazionalizzazione   delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: 
    a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023; 
    b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 465 milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2022 e 2023, per le finalita' di cui alla  lettera  d)  del  medesimo
comma; 
    c) all'articolo 48, comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2021». 
  1143. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'ultimo periodo del comma 496, le parole: «un anticipo  nel
limite  massimo  del  40  per  cento   dell'importo   dell'indennizzo
deliberato dalla Commissione  tecnica  a  seguito  del  completamento
dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  100
per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato  dalla  Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove  cio'
non pregiudichi  la  parita'  di  trattamento  dei  soggetti  istanti
legittimati»; 
    b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: «un anticipo  nel
limite  massimo  del  40  per  cento   dell'importo   dell'indennizzo
deliberato dalla Commissione  tecnica  a  seguito  del  completamento
dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  100
per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato  dalla  Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove  cio'
non pregiudichi  la  parita'  di  trattamento  dei  soggetti  istanti
legittimati». 
  1144.   Ai   fini    della    valorizzazione    delle    tradizioni
enogastronomiche,  delle  produzioni  agroalimentari  e   industriali
italiane  e  della  dieta  mediterranea  nonche'  del  contrasto  dei
fenomeni  di  contraffazione  e  di   Italian   sounding   ai   sensi
dell'articolo  144,  comma  1-bis,  del   codice   della   proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
la Repubblica definisce e  promuove  la  rete  degli  esercizi  della
ristorazione italiana nel mondo. 
  1145. Per «ristorante italiano» si intende  il  pubblico  esercizio
dove si consumano pasti completi che sono  serviti  da  camerieri  su
tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei  cibi  e
delle bevande di cui l'esercizio  stesso  dispone  e'  costituito  da
ricette e  da  prodotti  italiani,  con  particolare  riferimento  ai
prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale  del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  ai
prodotti   riconosciuti   dall'Unione   europea   come   prodotti   a
denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta,
a denominazione di origine controllata, a  denominazione  di  origine
controllata e garantita e a indicazione  geografica  tipica,  nonche'
alle produzioni di specialita' tradizionale  garantita.  Ai  pubblici
esercizi situati all'estero  che  somministrano  il  prodotto  «pizza
italiana» o il prodotto «gelato italiano»  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del presente comma. 
  1146.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a  1148,  al
fine di: 
    a) predisporre e coordinare i programmi  per  l'attuazione  delle
finalita' di  cui  ai  commi  da  1144  a  1148,  ferme  restando  le
attribuzioni della cabina di regia  di  cui  all'articolo  14,  comma
18-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    b) attribuire l'attestazione distintiva di  «ristorante  italiano
nel mondo», in base a specifiche norme  tecniche,  esclusivamente  ai
ristoranti in possesso dei  requisiti  prescritti,  su  proposta  del
segretariato tecnico di cui alla lettera  o)  e  previa  verifica  da
parte del personale  incaricato  dalla  locale  camera  di  commercio
italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da  un  altro
organismo individuato dal decreto di cui al presente comma; 
    c) attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel
mondo» e di  «gelateria  italiana  nel  mondo»  secondo  le  medesime
modalita' di cui alla lettera b); 
    d) stabilire le modalita' dei controlli e  promuovere  le  azioni
legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine
«italiano» nelle insegne, con facolta' di ritiro dell'attestazione di
cui alla lettera c); 
    e)  curare  il  recupero  e  la  salvaguardia  delle   tradizioni
enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo  le  ricette
della tradizione italiana, favorendone  la  diffusione  e  l'adozione
negli esercizi della ristorazione italiana all'estero; 
    f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio  delle  scuole
di gastronomia italiana piu' rinomate, le cucine regionali del Paese,
anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana; 
    g) promuovere accordi tra le  categorie  economiche  interessate,
coinvolgendo le associazioni della produzione e della  trasformazione
agroalimentare,  per  migliorare  la  fornitura  agli   esercizi   di
ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di  origine  e
di produzione nazionale; 
    h) favorire la creazione e lo  sviluppo,  anche  d'intesa  con  i
competenti organismi delle  regioni,  di  istituti  professionali  di
cucina italiana e di scuole di alta formazione; 
    i)  promuovere  e  facilitare  l'attivita'  di  apprendistato  di
studenti e di operatori del settore, in particolare  presso  istituti
professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; 
    l)  elaborare,  proporre   e   diffondere,   con   l'ausilio   di
professionisti e di fornitori  italiani,  gli  arredi  interni  degli
esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e
alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana; 
    m) promuovere programmi  di  aggiornamento  dei  titolari  e  del
personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al
fine di garantirne  un'adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana,
coinvolgendo  le  scuole  di  formazione  di  cucina  italiana   piu'
rinomate; 
    n) costituire, aggiornare e mantenere una  banca  di  dati  degli
esercizi di  ristorazione  italiana  situati  all'estero,  anche  con
l'ausilio    delle    associazioni    di    categoria    maggiormente
rappresentative, nonche' redigere una relazione triennale sulla  rete
degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati relativi ai
controlli effettuati; 
    o) curare l'organizzazione della  conferenza  della  ristorazione
italiana, di cui al comma 1148, e istituire un  segretariato  tecnico
con responsabilita' di selezione e di proposta delle candidature. 
  1147.   L'attivita'   di   promozione   all'estero   dei   prodotti
enogastronomici tipici  della  ristorazione  italiana  e'  effettuata
dall'ICE-Agenzia     per     la     promozione      all'estero      e
l'internazionalizzazione delle  imprese  italiane,  dall'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero,
nonche'  da  altri  soggetti  pubblici  o  privati  ed  e'  volta   a
valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni
distintive di cui ai commi da 1144 a 1146. Gli istituti  italiani  di
cultura all'estero promuovono la conoscenza  della  cultura  e  delle
tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione
di manifestazioni presso  la  rete  degli  esercizi  di  ristorazione
italiana nel mondo.  Gli  uffici  competenti  delle  regioni  possono
promuovere i  prodotti  tipici  e  di  qualita'  dei  loro  territori
attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. 
  1148. E'  istituita  la  Conferenza  annuale-Stati  generali  della
ristorazione italiana nel mondo,  per  l'incontro,  lo  studio  e  la
valorizzazione dell'offerta  del  comparto  enogastronomico  italiano
attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.
Nell'ambito  della  Conferenza   sono   conferite   le   attestazioni
distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria  italiana
nel mondo» e di «gelateria  italiana  nel  mondo»  agli  esercizi  in
possesso  dei  requisiti   di   particolare   pregio   indicati   nel
disciplinare del marchio «Ospitalita' italiana». 
  1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  1150. Le disposizioni della presente legge sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
------------ 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.L.  31  dicembre  2020,  n.  182,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.