art. 1 (commi 401-500)
  401.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   alle   attivita'
previste dai commi da 386 a 400 con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  402. A decorrere dall'anno finanziario 2021, e' destinato al  Fondo
per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di  cui  all'articolo  15
della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di  euro  aggiuntivo  per
interventi a favore di soggetti a rischio di usura. 
  403. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento  del  fabbisogno
sanitario  nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  e'  pari  a
121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto  previsto
dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui
al comma 485 trasferito al Ministero della salute. 
  404. Quale concorso per il finanziamento  di  quanto  previsto  dai
commi da 407 a 411, 421 e  485,  il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022,  di  527,070
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023,  2024  e  2025  e  di
417,870 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  anche
tenendo  conto  della  razionalizzazione  della  spesa  a   decorrere
dall'anno 2023. 
  405. All'articolo 1, comma 522, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020». 
  406.  Al  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari»; 
  b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano
richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonche'  alle  organizzazioni
pubbliche  e   private   autorizzate   per   l'erogazione   di   cure
domiciliari,»; 
  c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo  le  parole:  «e
con  i  professionisti  accreditati,»  sono  inserite  le   seguenti:
«nonche' con le organizzazioni pubbliche e  private  accreditate  per
l'erogazione di cure domiciliari,». 
  407. Al fine di valorizzare il  servizio  della  dirigenza  medica,
veterinaria e sanitaria presso le strutture  del  Servizio  sanitario
nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui  lordi,
comprensivi della  tredicesima  mensilita',  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari  e
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  dell'area  sanita'  2016-2018  stipulato  il  19
dicembre  2019,  di   cui   al   comunicato   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  pubblicato
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  28
gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento. 
  408. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  del
comma 407,  valutati  in  500  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sul  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
  409. Ai  fini  del  riconoscimento  e  della  valorizzazione  delle
competenze e  delle  specifiche  attivita'  svolte,  agli  infermieri
dipendenti  dalle  aziende  e  dagli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale  del
triennio 2019-2021 relativa al comparto sanita' e' riconosciuta,  nei
limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni  di  euro,
un'indennita'  di  specificita'  infermieristica  da  riconoscere  al
predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del
trattamento economico fondamentale. 
  410. Le misure e la disciplina dell'indennita' di cui al comma  409
sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 
  411. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  dei
commi 409 e 410, pari  a  335  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale,
si provvede a valere sul livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
  412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80
milioni di euro versata dalla  Camera  dei  deputati  e  affluita  al
bilancio dello Stato in data  6  novembre  2020  sul  capitolo  2368,
articolo 8, dello stato di  previsione  dell'entrata,  e'  destinato,
nell'esercizio  2020,  al  fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
  413.   Allo   scopo   di   incrementare   le   risorse    destinate
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate  alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale  direttamente
impiegato nelle attivita' di contrasto dell'emergenza  epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 milioni  di
euro, quota parte della somma di 80 milioni  di  euro  versata  dalla
Camera dei deputati e affluita al bilancio  dello  Stato  in  data  6
novembre  2020  sul  capitolo  2368,  articolo  8,  dello  stato   di
previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2020, ai  fondi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
secondo il criterio di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  medesimo
decreto-legge. Il presente comma entra in  vigore  il  giorno  stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  414. Al fine di valorizzare  l'apporto  delle  competenze  e  dello
specifico ruolo nelle attivita' direttamente finalizzate alla  tutela
del malato e  alla  promozione  della  salute,  ai  dipendenti  delle
aziende e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale  appartenenti
alle professioni sanitarie della riabilitazione,  della  prevenzione,
tecnico-sanitarie e di  ostetrica,  alla  professione  di  assistente
sociale  nonche'  agli  operatori  socio-sanitari  e'   riconosciuta,
nell'ambito della contrattazione collettiva  nazionale  del  triennio
2019-2021 relativa  al  comparto  sanita',  nei  limiti  dell'importo
complessivo annuo lordo di 100  milioni  di  euro,  un'indennita'  di
tutela del malato e per la promozione della  salute,  da  riconoscere
con decorrenza dal  1°  gennaio  2021  quale  parte  del  trattamento
economico fondamentale. 
  415. La misura e la disciplina dell'indennita' di cui al comma  414
sono definite in sede di contrattazione  collettiva  nazionale.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni  di
euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2021,   da   destinare   alla
contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre  lo  Stato,  che  e'  corrispondentemente   incrementato   a
decorrere dall'anno 2021. 
  416. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa di 70 milioni di euro per l'anno  2021,  secondo  le  modalita'
definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di
comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'articolo  19
del  medesimo  decreto-legge  n.  137  del  2020,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. 
  417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari  a
70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente
comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva  dell'incremento
di cui al comma 416 e al presente comma e' riportata nella tabella di
cui all'allegato A annesso alla presente legge. 
  418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM  e
i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2
possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte  al  pubblico
dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e  atti  a
garantire la tutela della riservatezza. 
  419. Le modalita' organizzative e le condizioni economiche relative
all'esecuzione dei test e  dei  tamponi  di  cui  al  comma  418  del
presente  articolo   nelle   farmacie   aperte   al   pubblico   sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi  agli  accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi  dell'articolo  4,  comma  9,
della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  ai  correlati  accordi
regionali,   che   tengano   conto   anche   delle   specificita'   e
dell'importanza del  ruolo  svolto  in  tale  ambito  dalle  farmacie
rurali. 
  420. All'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) e' inserita la seguente: 
  «e-ter)  l'effettuazione  presso  le  farmacie  da  parte   di   un
farmacista di test diagnostici che prevedono il  prelievo  di  sangue
capillare». 
  421. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025.  Ai
predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli
anni dal 2021 al 2025. 
  422. Per l'attuazione del  comma  421  concorrono  le  risorse  del
Programma Next Generation EU per 105 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022. 
  423.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle  prestazioni  di
assistenza sanitaria  in  ragione  delle  esigenze  straordinarie  ed
urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,  gli  enti  del
Servizio  sanitario   nazionale,   verificata   l'impossibilita'   di
utilizzare personale gia'  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono
avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale,  delle  misure
previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non  oltre
il 31  dicembre  2021,  degli  incarichi  conferiti  ai  sensi  delle
medesime  disposizioni,  ferma  restando  la  compatibilita'  con  il
fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per
singola  regione  e  provincia  autonoma  indicati  nella  tabella  1
allegata alla presente legge. 
  424.  All'articolo  2-quinquies,  comma  2,  terzo   periodo,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite
dalle seguenti: «a 800». 
    425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni: 
  a)  articolo  4-bis  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei
limiti di spesa per singola regione  e  provincia  autonoma  indicati
nella tabella 2 allegata alla presente legge; 
  b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e' prorogato al 31 dicembre 2022. 
  427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai  commi
423 e 425 le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
provvedono a valere sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale  standard  per  l'anno  2021,  anche  utilizzando
eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime
disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020. 
  428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per  l'attuazione
dei commi  423  e  425  concorrono  le  risorse  del  Programma  Next
Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. 
  429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
e' incrementata di 40 unita'  di  personale,  di  cui  25  unita'  da
inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5  unita'
da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto  funzioni  centrali  e  10
unita' di personale della dirigenza sanitaria. 
  430. L'AIFA e'  autorizzata,  per  l'anno  2021,  ad  assumere  con
contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante
appositi concorsi pubblici per titoli ed esami,  anche  in  modalita'
telematica e decentrata ai sensi e nei termini  di  cui  all'articolo
249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  senza  il  previo
espletamento  delle  procedure  di  mobilita',  un   contingente   di
personale pari a 40 unita', di cui 25 da inquadrare nell'Area  III-F1
del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area  II-F2  del
comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra
l'altro,  le  esperienze  professionali  maturate  presso  la  stessa
Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa  o
nello  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro  flessibile  di   cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  431. L'AIFA puo' prorogare e rinnovare, fino al completamento delle
procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non  oltre  il
30  giugno  2021,  i  contratti  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel  limite  di  30
unita' nonche' i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  con
scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite  di  43  unita'.  Ferma
restando la durata dei contratti in essere alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, e' fatto divieto all'AIFA di  instaurare
rapporti di lavoro flessibile  per  le  posizioni  interessate  dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. 
  432. A decorrere dal 1° luglio 2021, all'AIFA e' fatto  divieto  di
stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6,  e  36
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  si  applica  il
divieto di cui all'articolo 7,  comma  5-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  433. Per l'attuazione del comma 430  e'  autorizzata  la  spesa  di
1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a  decorrere
dall'anno 2022. 
  434.  All'onere  derivante  dalle   proroghe   dei   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti  di
prestazione di  lavoro  flessibile  di  cui  al  comma  431,  pari  a
1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante  utilizzo  delle
risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,
pari  a  676.654  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  435. Al fine di potenziare l'attivita' di prevenzione e  assistenza
socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di  elevata
fragilita' e marginalita' anche a seguito dell'epidemia di  COVID-19,
l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle  malattie  della  poverta'  (INMP),
ente del Servizio sanitario nazionale, e'  autorizzato,  a  decorrere
dall'anno 2021, in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'  assunzionali
previste dalla normativa vigente, nel rispetto  della  programmazione
triennale del fabbisogno di personale,  a  bandire,  in  deroga  alle
procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  a  ogni  altra
procedura  per  l'assorbimento  del  personale   in   esubero   dalle
amministrazioni pubbliche, nel limite  dei  posti  disponibili  nella
propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali  pubbliche,
per titoli ed esami, al fine di assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente  complessivo  di  9
unita' di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario
non medico, 1 dirigente  amministrativo,  2  unita'  di  categoria  D
posizione  economica  base  e  3  unita'  di  categoria  C  posizione
economica base. Il bando puo' prevedere  una  riserva  di  posti  non
superiore al 50 per cento in favore del personale  non  di  ruolo  di
qualifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  sia  in  servizio  presso  l'Istituto  stesso   con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o  con  contratto
di lavoro flessibile da almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,
negli  ultimi  cinque,  nonche'  un'adeguata   valorizzazione   delle
esperienze  lavorative  maturate  presso  l'ente  con  contratti   di
somministrazione di lavoro. 
  436. Per l'attuazione del comma 435  e'  autorizzata  la  spesa  di
142.550 euro per l'anno 2021 e di  570.197  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche
in   considerazione   delle   difficolta'   economiche    conseguenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato  di  previsione
del Ministero della salute e' istituito un fondo,  denominato  «Fondo
per la tutela della vista», con una dotazione di 5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  438. A valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  437  e'
riconosciuta,  nei  limiti  dello   stanziamento   autorizzato,   che
costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri  di  nuclei
familiari con un valore dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma
di voucher una tantum di importo pari a 50  euro  per  l'acquisto  di
occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. 
  439. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  criteri,  le
modalita' e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma
438, anche ai fini del rispetto del  limite  di  spesa  previsto  dal
Fondo di cui al comma 437. 
  440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa  obbligatoria,
dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229,  e  24  dicembre
2007, n. 244, rispettivamente a favore dei  soggetti  danneggiati  da
vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della  salute
e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori  somme
derivanti dalla rivalutazione  dell'indennita'  integrativa  speciale
relativa alla base di calcolo degli indennizzi  di  cui  alle  citate
leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo  pari
a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per  l'adeguamento  dei
ratei futuri. 
  441. Il Ministero della salute e' autorizzato  a  corrispondere  le
somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli  aventi  diritto  a
seguito della rivalutazione dell'indennita' integrativa  speciale  di
cui al comma 440, nonche' gli arretrati dell'indennizzo di  cui  alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  dovuti  dalla  data  di  entrata  in
vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per  i  titolari  nati  nel
1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000 per
gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine
di prescrizione ordinaria di dieci anni a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo  dello
stato di previsione del Ministero della  salute  e'  incrementato  di
euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. 
  442.  Ai  fini  del  finanziamento  del  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo  1,
comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  in  30  miliardi  di
euro, e' incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando,  per  la
sottoscrizione di accordi di programma  con  le  regioni,  il  limite
annualmente  definito  in  base  alle  effettive  disponibilita'  del
bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di  cui
al presente comma, tenuto conto della  composizione  percentuale  del
fabbisogno sanitario regionale corrente  previsto  per  l'anno  2020,
nonche' delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' stabilita nei termini riportati nella prima
colonna della tabella di cui all'allegato  B  annesso  alla  presente
legge. 
  443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  81,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, sono ripartite  secondo  i  termini  riportati
nella seconda colonna della tabella di  cui  all'allegato  B  annesso
alla presente legge. 
  444. Al  fine  di  salvaguardare  i  livelli  di  assistenza  anche
mediante la telemedicina, le regioni destinano una  quota  pari  allo
0,5 per cento dello stanziamento di cui al  comma  442  all'incentivo
all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e  private
accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che  consentano
di effettuare refertazione a distanza,  consulto  tra  specialisti  e
assistenza domiciliare da remoto. 
  445. Al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di  produzione  e  la
reperibilita' di ossigeno medicale  in  Italia  e  in  considerazione
della  carenza  di  bombole  di  ossigeno  durante  le   fasi   acute
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   il   Fondo   per   il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese, di cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementato di 5 milioni di euro per  l'anno  2021.
Lo stanziamento di cui al primo  periodo  e'  destinato,  nei  limiti
dello stesso, al supporto di interventi di installazione di  impianti
per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee
di trasmissione dell'ossigeno ai reparti  e  di  rafforzamento  delle
misure   di   sicurezza   per    il    monitoraggio    dell'atmosfera
sovraossigenata e la gestione  dell'eventuale  rischio  di  incendio,
secondo le norme sulla produzione di gas  medicinali  previsti  dalla
farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219. 
  446. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione  del  comma
445. 
  447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della
salute e' istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro
da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e  dei  farmaci
per la cura dei pazienti con COVID-19. 
  448. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei
vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura  dei  pazienti  con
COVID-19,  il  Ministero  della  salute  si  avvale  del  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui  al  comma
447, per 400 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  con  le
risorse del Programma Next Generation EU. 
  450. Al fine di riconoscere un  contributo,  nella  misura  massima
stabilita con il decreto  di  cui  al  comma  451,  alle  coppie  con
infertilita' e sterilita' per consentire l'accesso  alle  prestazioni
di  cura  e  diagnosi  dell'infertilita'  e  della   sterilita',   in
particolare alle coppie residenti in regioni  dove  tali  prestazioni
non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o
risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per  le
tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui  all'articolo
18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' incrementata di 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della
salute effettua il  monitoraggio  annuale  per  verificare  l'impiego
efficace delle risorse di  cui  al  presente  comma  da  parte  delle
regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti  e
le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute
riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilita' e della  sterilita'
e sulla donazione di cellule riproduttive. 
  451. Con decreto  del  Ministro  della  salute  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto  del
limite di spesa previsto dal medesimo comma. 
  452. In deroga all'articolo 124,  comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per  diagnostica
per COVID-19 che presentano  i  requisiti  applicabili  di  cui  alla
direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad  altra  normativa  dell'Unione
europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse
a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul  valore  aggiunto,
con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi  dell'articolo  19,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, fino al 31 dicembre 2022. 
  453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III,  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,
le  cessioni  di  vaccini  contro  il  COVID-19,  autorizzati   dalla
Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi
strettamente connesse a tali vaccini  sono  esenti  dall'imposta  sul
valore aggiunto, con diritto alla detrazione  dell'imposta  ai  sensi
dell'articolo  19,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. 
  454. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  dotazione  del
Fondo di cui al primo periodo e' incrementata di 50 milioni  di  euro
per l'anno 2021». 
  455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
  «402. Con regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione del  Fondo
di cui al comma 401 del presente  articolo  nonche'  le  disposizioni
necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo
stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento: 
  a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di
ricerca  riguardanti  le  basi  eziologiche,  la  conoscenza   e   il
trattamento dei disturbi dello spettro  autistico  nonche'  le  buone
pratiche terapeutiche ed educative; 
  b) per una quota pari al 25 per cento,  all'incremento  del  numero
delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private,
con competenze specifiche sui disturbi dello  spettro  autistico,  in
grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti  e
adulti;  il  contributo  per  le   strutture   private   e'   erogato
subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento  da  parte  del
Servizio sanitario nazionale; 
  c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale
del  Servizio  sanitario  nazionale  preposto  all'erogazione   delle
terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico dell'Istituto superiore di sanita'». 
  456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del  presente
articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
  457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla  diffusione  del
virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto
avente natura non regolamentare il  piano  strategico  nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato
a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul  territorio
nazionale. 
  458. Il piano di cui al comma 457 e' attuato dalle regioni e  dalle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  vi  provvedono  nel
rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli  di  cui
ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste,  nei
tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del
piano o di ritardo, vi provvede, ai  sensi  dell'articolo  120  della
Costituzione e  previa  diffida,  il  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie. 
  459. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano  di  cui
al comma 457 nel territorio  nazionale,  i  medici  specializzandi  a
partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono
chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attivita'  di  profilassi
vaccinale  per  la  popolazione.  La  partecipazione  dei  medici  in
formazione  specialistica  all'attivita'  di   somministrazione   dei
vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti  attivita'
formativa    professionalizzante    nell'ambito    del    corso    di
specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo  38  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999,  n.  368.  I  consigli  della  scuola  di
specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione,  da
articolare in relazione ai diversi anni di corso nonche'  ai  singoli
settori  scientifico-disciplinari  e,  comunque,   per   un   periodo
complessivo di un mese, e da svolgere anche presso strutture  esterne
alla rete formativa della scuola, in conformita'  con  le  necessita'
individuate dall'autorita' preposta alla gestione delle attivita'  di
profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2.  In  caso  di  svolgimento
delle attivita' di cui al presente  comma  presso  strutture  esterne
alla rete formativa della scuola, allo specializzando che  ne  faccia
documentata richiesta e' riconosciuto un  rimborso  spese  forfetario
determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa  dello
stesso e' in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso  la
quale svolge il predetto periodo di formazione. 
  460. Al fine di assicurare un servizio rapido e  capillare  per  la
somministrazione dei vaccini contro  il  SARS-CoV-2,  il  Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti  per  il  contenimento  e  il   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica   COVID-19,   nell'esercizio   dei   poteri   di   cui
all'articolo 122 del decretolegge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  avvia  una
richiesta di manifestazione di interesse  riservata  ai  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica
e iscritti agli ordini professionali nonche' agli infermieri  e  agli
assistenti  sanitari  iscritti  ai  rispettivi  ordini  professionali
disponibili a partecipare al piano di  somministrazione  dei  vaccini
contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalita'  di  cui  al
comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse e' finalizzata
alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario;
dalla  manifestazione   di   interesse   non   sorgono   obbligazioni
giuridicamente vincolanti per il  Commissario  straordinario  e  ogni
rapporto di lavoro si instaura in  via  esclusiva  con  l'agenzia  di
somministrazione ai sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  462.  Il
Commissario  straordinario  inoltre  pone  in  essere  una  procedura
pubblica  destinata  alle  agenzie  di   somministrazione,   iscritte
all'albo delle agenzie per il lavoro istituito  presso  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  al
fine di individuare una o piu'  agenzie  preposte  alla  selezione  e
all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari. 
  461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al  comma
460  possono  partecipare  anche  medici,  infermieri  e   assistenti
sanitari  collocati  in  quiescenza,   in   possesso   di   idoneita'
psico-fisica specifica allo svolgimento  delle  attivita'  richieste,
nonche' i cittadini di Paesi dell'Unione europea  e  i  cittadini  di
Paesi non appartenenti all'Unione  europea  purche'  in  possesso  di
permesso di soggiorno in corso di  validita'  che  abbiano  avuto  il
riconoscimento  della  propria  qualifica  professionale  di  medico,
infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli  49
e  50  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  al  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, che  siano  in  possesso  del  certificato  di
iscrizione all'albo  professionale  del  Paese  di  provenienza,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo  13  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. 
  462. In deroga ai limiti previsti dalla  normativa  vigente,  e  in
particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie
di somministrazione, individuate  ai  sensi  del  comma  460,  previa
verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi  460  e  461  e
dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma
460,  selezionano  e  assumono,  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato a partire dal 1° gennaio 2021  per  una  durata  di  nove
mesi,  3.000  medici  e  12.000  infermieri  e  assistenti  sanitari,
applicando  la  remunerazione  prevista  dai   rispettivi   contratti
collettivi nazionali di  lavoro  di  settore  per  i  dipendenti  del
Servizio sanitario nazionale. I professionisti  sanitari  assunti  ai
sensi  del  presente  comma  svolgono  la  loro  attivita'  sotto  la
direzione e il  controllo  dei  soggetti  utilizzatori  indicati  dal
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 che, in  nome  e  per  conto  loro,  procede,
direttamente e autonomamente,  alla  stipulazione  dei  contratti  di
somministrazione  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  le  agenzie
individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero  e  della
tipologia di manifestazioni  di  interesse  pervenute  ai  sensi  del
medesimo comma 460, il Commissario straordinario  e'  autorizzato  in
ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonche'  quello
di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma  e
che possono essere  assunti  dalle  agenzie  di  somministrazione  di
lavoro individuate ai sensi dello stesso comma  460,  nel  limite  di
spesa complessiva previsto dal  comma  467  per  la  stipulazione  di
contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli  infermieri
e gli assistenti sanitari. 
  463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i  contratti
di cui al comma 462  non  danno  diritto  all'accesso  ai  ruoli  del
servizio sanitario regionale, ne' all'instaurazione di un rapporto di
lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio. 
  464. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai  commi
459 e 462  non  risulti  sufficiente  a  soddisfare  le  esigenze  di
somministrazione  dei  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  in  tutto  il
territorio nazionale, le aziende e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
vigente in materia di spesa del personale  e  fino  alla  concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di  euro  di  cui  al
comma  467,  possono  ricorrere,  per  il  personale   medico,   alle
prestazioni  aggiuntive  di  cui  all'articolo  115,  comma  2,   del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio
2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre  2019,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22  del  28  gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24,  comma
6,  del  medesimo  contratto,  in  deroga  alla  contrattazione,   e'
aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto  degli
oneri  riflessi  a  carico  dell'amministrazione,  nonche',  per   il
personale  infermieristico  e  per  gli  assistenti  sanitari,   alle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  d),
del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  triennio  2016-2018
relativo al personale del comparto sanita'  dipendente  del  Servizio
sanitario  nazionale,  di  cui  all'accordo  del  21   maggio   2018,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  233
del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa  oraria  a  50  euro
lordi  onnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti  riposi.  I  predetti  incrementi  operano  solo  con
riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e  rendicontate  per  le
attivita' previste dai commi da 457 a 467, restando  fermi  i  valori
tariffari vigenti per le restanti attivita'. 
  465. La prestazione  di  somministrazione  dei  vaccini  contro  il
SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457  a  467  e'  effettuata  presso  le
strutture individuate dal Commissario straordinario per  l'attuazione
e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le  regioni
e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Ai  fini  della
formazione degli operatori  sanitari  coinvolti  nelle  attivita'  di
somministrazione  dei  vaccini  contro   il   SARS-CoV-2   l'Istituto
superiore  di  sanita'  organizza  appositi  corsi  in  modalita'  di
formazione a  distanza,  riconosciuti  anche  come  crediti  ai  fini
dell'educazione  continua  in  medicina,  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  466. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono alla determinazione del rimborso spese forfetario  di  cui
al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo
complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467,  tenuto  conto
del numero dei soggetti  interessati  e  in  proporzione  alle  spese
documentate. 
  467. Per l'attuazione dei commi  464  e  466  e'  autorizzata,  per
l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10
milioni  di  euro,  per  un  totale   di   110   milioni   di   euro.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
110 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Al  predetto  finanziamento
accedono tutte le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nelle tabelle di cui agli allegati C e D annessi  alla
presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui
all'allegato C e' effettuata subordinatamente all'accertamento  della
necessita' di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui  al  comma
464, stabilito con decreto direttoriale del Ministero  della  salute.
Per l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per  l'anno  2021,  la
spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro
a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di
25.442.100 euro, pari al  5  per  cento  del  costo  complessivo  dei
medesimi contratti di lavoro a tempo  determinato,  per  il  servizio
reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei
professionisti  sanitari  che  partecipano  alla  manifestazione   di
interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e  i  relativi  importi
sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata  al  Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti  per  il  contenimento  e  il   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica COVID-19. 
  468.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata, per  l'anno  2021,
l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
  469. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  468,  il  fondo
previsto dall'articolo 45 dell'accordo  collettivo  nazionale  per  i
pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  15  dicembre  2005,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136  del  14  giugno
2006, e'  complessivamente  incrementato,  per  l'anno  2021,  di  un
importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennita'
di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera
b), del  medesimo  accordo  collettivo  nazionale.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. 
  470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari  a  35  milioni  di
euro, si provvede,  per  l'anno  2021,  a  valere  sul  finanziamento
sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato.  Al  predetto
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati  E
e F annessi alla presente legge. 
  471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo  11,  comma  1,
lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69,  e  dall'articolo
3, comma 3, lettera b), del decreto  del  Ministro  della  salute  16
dicembre 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  19
aprile 2011, e tenuto conto  delle  recenti  iniziative  attuate  nei
Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione
del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e  di  prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita,  in  via  sperimentale,
per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte
al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario,
da  infermieri  o  da  personale  sanitario  opportunamente  formato,
subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  di  specifici   accordi   con   le
organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie,  sentito  il
competente ordine professionale. 
  472.  Il  contributo  ordinario  statale  a  favore   dell'Istituto
superiore di sanita' e' incrementato di 11.233.600  euro  per  l'anno
2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
11.233.600  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno  2022
e a 8 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  473. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate  ulteriori
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute
da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al
comma  472  all'Istituto  superiore  di  sanita'  con  corrispondente
riduzione dei capitoli di bilancio. 
  474. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro 3.600.000  per
le attivita' dello  Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di
Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalita' di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo 18-quater. 
  475.  A  decorrere  dall'anno  2021,  fermo  restando   il   valore
complessivo del 14,85 per cento, il limite della  spesa  farmaceutica
convenzionata di cui  all'articolo  1,  comma  399,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella misura del 7 per cento.
Conseguentemente, a partire dal medesimo  anno,  il  tetto  di  spesa
della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo  1,
comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 e' rideterminato  nella
misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore  percentuale  del
tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui  all'articolo  1,
comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere  annualmente
rideterminate, fermo restando il valore  complessivo  del  14,85  per
cento, in sede di predisposizione del disegno di legge  di  bilancio,
su proposta del Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali  e  del
fabbisogno assistenziale. 
  477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento
all'anno 2021, e' subordinata al pagamento  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche degli oneri di  ripiano  relativi  al  superamento  del
tetto degli acquisti diretti della spesa  farmaceutica  del  Servizio
sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per  un
importo non inferiore a quello  indicato  al  secondo  periodo,  come
certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021.  Qualora  il  pagamento
sia inferiore a 895 milioni di  euro,  restano  in  vigore  i  valori
percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali
minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando
una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati  a  titolo
di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020,
si  intendono  corrisposti  a  titolo  definitivo   e   ne   consegue
l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a  spese
compensate, delle liti pendenti dinanzi  al  giudice  amministrativo.
L'attuazione di quanto previsto dal comma  476  per  l'anno  2022  e'
subordinata  all'integrale   pagamento   da   parte   delle   aziende
farmaceutiche degli oneri di  ripiano  relativi  al  superamento  del
tetto degli acquisti diretti della spesa  farmaceutica  del  Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il  30  giugno  2021,  come
certificato dall'AIFA entro il 10  luglio  2021.  Tali  pagamenti  si
intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue  l'estinzione
di diritto, per cessata materia del contendere, a  spese  compensate,
delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. 
  478. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile  2006,  n.
193, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - (Uso in deroga di  medicinali  per  uso  umano  per
animali non destinati alla produzione di alimenti) - 1.  Il  Ministro
della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto  da  emanare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, fermo restando il principio  dell'uso  prioritario  dei
medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie
animali  e   nel   rispetto   delle   disposizioni   dell'ordinamento
dell'Unione europea  in  materia  di  medicinali  veterinari,  tenuto
conto, altresi', della natura  delle  affezioni  e  del  costo  delle
relative  cure,  definisce  i  casi  in  cui  il   veterinario   puo'
prescrivere per la cura dell'animale, non destinato  alla  produzione
di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo  stesso
abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario
previsto per il trattamento dell'affezione. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le  modalita'
con cui l'AIFA puo' sospendere  l'utilizzo  del  medicinale  per  uso
umano  per  il  trattamento  delle  affezioni  animali,  al  fine  di
prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano. 
  3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in
ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro  regime  di
classificazione. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  479. Al  fine  di  garantire  alle  donne  con  carcinoma  mammario
ormonoresponsivo in  stadio  precoce  un  trattamento  personalizzato
sulla  base  di  informazioni  genomiche,  evitando  il   ricorso   a
trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio  di  contagio
da COVID-19 per la riduzione delle difese  immunitarie,  a  decorrere
dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute,
e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui,
destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto,
anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da  parte  degli
ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati,  di  test  genomici
per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. 
  480. Con decreto  del  Ministro  della  salute  sono  stabiliti  le
modalita' di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del
fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del  limite  di
spesa previsto dal medesimo comma. 
  481. Le  disposizioni  dell'articolo  26,  commi  2  e  2-bis,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel  periodo  dal  1°
gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 
  482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri  a  carico  del
datore di lavoro, che  presenta  domanda  all'ente  previdenziale,  e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi  con
le tutele di cui al comma 481 sono posti a  carico  dello  Stato  nel
limite massimo di spesa di 282,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo
periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga
che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  483. Al fine di garantire la sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici  di  cui  al  comma  481,  e'
autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021. 
  484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con  gli  estremi  del
provvedimento che ha dato origine alla  quarantena  con  sorveglianza
attiva o alla  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza
attiva di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettere  h)  e  i),  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettere d) ed e), del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19»  sono
soppresse. 
  485. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28  settembre  2012,
n. 178, e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) -  1.  A  decorrere  dall'anno
2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti  interessati
del  finanziamento  della  CRI  di  cui  al  presente  decreto   sono
trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del
Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021,  nello  stato
di previsione del Ministero della salute  e'  istituito  un  apposito
fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con  uno  stanziamento
pari a euro 117.130.194, e  il  livello  del  finanziamento  corrente
standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato  e'
ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno  2021,  le
competenze  in  materia  di  definizione   e   sottoscrizione   delle
convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana,
previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute  e
al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e
la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana  di  cui
all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo  massimo  di
tre anni. 
  2. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire   la   tempestivita'   dei   pagamenti    delle    pubbliche
amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione
delle  risorse  e  della   sottoscrizione   della   convenzione   con
l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo  8,  il
Ministero della salute e' autorizzato a  concedere  anticipazioni  di
cassa  alla  Associazione  della  Croce  Rossa   italiana,   all'Ente
strumentale  alla  Croce  rossa  italiana  in   liquidazione   coatta
amministrativa e alle regioni a valere  sul  finanziamento  stabilito
dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per  cento  della
quota assegnata  a  ciascuno  dei  citati  enti  dall'ultimo  decreto
adottato. Sono  in  ogni  caso  autorizzati  in  sede  di  conguaglio
recuperi e compensazioni a carico  delle  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti ai citati enti, anche  per  gli  esercizi  successivi,  che
dovessero rendersi eventualmente necessari. 
  3.  A  seguito  della  ricognizione,  effettuata  dal   commissario
liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei
trattamenti economici relativi al personale di  cui  all'articolo  8,
comma 2, con uno o piu' decreti il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  determina  il  valore
del finanziamento destinato alla copertura degli  oneri  relativi  al
personale  funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla  gestione
liquidatoria di cui al citato articolo  8,  comma  2,  trasferito  ad
amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario  nazionale,
disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui  al  comma  1
del presente articolo e l'attribuzione delle  relative  risorse  alle
amministrazioni di destinazione del personale medesimo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  486. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28  settembre  2012,
n. 178, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis. - (Beni utilizzati per attivita' istituzionali). -  1.
I beni immobili e  le  unita'  immobiliari  di  proprieta'  dell'Ente
strumentale alla CRI in liquidazione  coatta  amministrativa  che,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   sono   utilizzati   quali   sedi
istituzionali od operative dei  comitati  regionali,  territoriali  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e che,  ai  sensi  del
comma 1-bis  dell'articolo  4,  avrebbero  dovuto  essere  trasferiti
all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei  suoi
compiti statutari. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, il Presidente nazionale  dell'Associazione  fa
istanza  di  trasferimento  all'Ente  strumentale  alla  CRI   e   il
commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione dell'autorita' di vigilanza,  adotta  gli  atti
conseguenti per attuare il trasferimento. 
  3.  I  provvedimenti  di  trasferimento  adottati  dal  commissario
liquidatore hanno effetto traslativo della proprieta', producono  gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono
titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento e'  esente  dal
pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonche'
di ogni altra imposta o tassa connessa  con  il  trasferimento  della
proprieta' dei beni all'Associazione. 
  4. Tutti i beni immobili di proprieta' dell'Ente  strumentale  alla
CRI    in    liquidazione    coatta    amministrativa,     utilizzati
dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1°  gennaio
2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla  stessa.
Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono
a carico dell'usuario. 
  5. I lasciti disposti con atti testamentari entro  il  31  dicembre
2017, per  i  quali  l'apertura  della  successione  sia  intervenuta
successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione». 
  487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti  previdenziali
competenti delle risorse necessarie per il pagamento del  trattamento
di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario  delle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti  indicati  nella
tabella di cui all'allegato  G,  annesso  alla  presente  legge,  gli
importi ivi indicati, a valere sul finanziamento  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 178 del  2012,  per  gli  anni  ivi  indicati.
Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui  all'articolo  8,
comma 2,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  178  del  2012  e'
autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo. 
  488. Al fine di incrementare la  capacita'  operativa  territoriale
della Sanita' militare e la sua interoperabilita' con i  sistemi  del
Servizio sanitario nazionale, nonche' per fare fronte  alle  maggiori
esigenze causate dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nello
stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un  fondo
finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale  delle  strutture,
dei presidi territoriali,  dei  servizi  e  delle  prestazioni  della
Sanita' militare, con una dotazione di 4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  489. Le modalita' di impiego e di gestione  del  fondo  di  cui  al
comma 488 sono definite con decreto del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  490.  Al  fine   di   potenziare   le   dotazioni   strumentali   e
infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo  della  guardia  di
finanza e' autorizzata  la  spesa  di  1  milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  491. Al fine  di  salvaguardare  l'appropriatezza  delle  cure,  il
diritto alla prossimita' dei servizi, il diritto di libera scelta del
cittadino, esercitabile nell'ambito  del  quadro  normativo  vigente,
nonche'  gli  equilibri  economico-finanziari,   nel   rispetto   del
principio di unitarieta' del Servizio sanitario  nazionale  e  tenuto
conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonche' in  coerenza
con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18  dicembre
2019 sul  nuovo  Patto  per  la  salute  2019-2021,  con  particolare
riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella
scheda n. 11, dall'anno 2021  i  valori  relativi  alla  matrice  dei
flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole  regioni
e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei  livelli
essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti  regionali
diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di
produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di
riparto  e  tenuto  conto  dei  controlli  di   appropriatezza   come
comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome  in
sede di riparto del fabbisogno sanitario standard. 
  492. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni  per
il  governo  della  mobilita'   sanitaria   interregionale   di   cui
all'articolo 1, comma 576, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso   al   finanziamento
integrativo del Servizio  sanitario  nazionale  ai  fini  e  per  gli
effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),  della  legge  23
dicembre  2009,  n.  191,  prorogato,  a  decorrere  dall'anno  2013,
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
cui verifica e' effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei LEA di cui  all'articolo  9  dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sancita in data 23 marzo  2005,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida  e  set  di
indicatori oggettivi  e  misurabili,  anche  attraverso  i  dati  del
Sistema tessera sanitaria,  al  fine  di  armonizzare  i  sistemi  di
controllo  di  appropriatezza   degli   erogatori   accreditati   con
l'obiettivo di migliorare l'efficienza  e  l'appropriatezza  nell'uso
dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del  ricorso  agli
erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al  mantenimento
di elevati standard nell'attivita' resa dagli  erogatori  pubblici  e
privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico. 
  494. Il  Comitato  di  cui  al  comma  492  elabora,  altresi',  un
programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di
mobilita' sanitaria al fine di salvaguardare  i  normali  livelli  di
mobilita' e di fornire adeguate alternative per la tutela di un  piu'
equo e trasparente accesso alle  cure,  nei  casi  di  mobilita'  non
fisiologica.  Il  medesimo  Comitato  elabora   specifici   programmi
destinati alle aree di confine nonche' ai flussi  interregionali  per
migliorare e sviluppare i servizi di prossimita' al fine  di  evitare
criticita' di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico
dei cittadini. 
  495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  che,
in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso,
anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie  possono
riconoscere  alle  strutture  private  accreditate  destinatarie   di
apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del  90  per  cento
del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  stipulati  per  l'anno  2021,  ferma   restando   la   garanzia
dell'equilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale.   Il
predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di  cui  deve  essere
rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e
province autonome nelle quali insiste la  struttura  destinataria  di
budget, a ristoro dei  soli  costi  fissi  comunque  sostenuti  dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla  stessa  struttura
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha  sospeso
le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati  per
l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
assegnato per l'anno 2021,  in  caso  di  produzione  del  volume  di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2021,  come
rendicontato dalla medesima struttura interessata. 
  496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine
di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto  del
Ministro della salute 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3  aprile  2015,  e  il  livello  di  particolare
qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca  scientifica,
puo' essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli  istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico  in  favore  di  cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di  appartenenza,  rivalutando
il fabbisogno sulla base della domanda storica  come  desumibile  dai
dati di produzione di cui all'ultima  compensazione  tra  le  regioni
nonche' di un'ulteriore spesa complessiva annua non  superiore  a  20
milioni   di   euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2021.    E'
corrispondentemente incrementato il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario standard  cui  concorre  lo  Stato  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  497. All'articolo 7 del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.
206, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «1-sexies.  In  attuazione   dell'articolo   53   della   direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  7  settembre
2005, e ai  sensi  dell'articolo  99  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto  1972,  n.  670,  per  quanto  concerne  il  territorio  della
provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana  o
tedesca costituisce requisito sufficiente di  conoscenza  linguistica
necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie.  I  controlli
linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformita' a  quanto
stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma. 
  1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies,  il
presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano
e'  autorizzato  a  istituire,  avvalendosi  delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  una
sezione speciale dell'albo  dei  medici  alla  quale  possono  essere
iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che
sono a  conoscenza  della  sola  lingua  tedesca.  L'iscrizione  alla
sezione speciale autorizza  all'esercizio  della  professione  medica
esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. 
  1-octies. Nei servizi sanitari di  pubblico  interesse  l'attivita'
deve essere organizzata in modo che sia  garantito  l'uso  delle  due
lingue, italiana e tedesca, in  conformita'  a  quanto  disposto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574». 
  498. E' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e  2023  per  il  sostegno  allo  studio,  alla
ricerca  e  alla  valutazione  dell'incidenza  dell'endometriosi  nel
territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  con  proprio
decreto, stabilisce i criteri e  le  modalita'  per  la  ripartizione
delle risorse di cui al primo periodo,  prevedendo,  in  particolare,
che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano  essere
inferiori al 50 per cento  dello  stanziamento  di  cui  al  presente
comma. 
  499. Per le finalita' di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021, 2022 e 2023. 
  500. Il Ministro della salute,  con  proprio  decreto  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  individua  i  centri  di  riferimento  e  le   modalita'   di
svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri.