art. 1 (commi 501-600)
  501. Il Ministro della salute,  con  proprio  decreto  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione  delle
risorse di  cui  al  comma  499  anche  al  fine  di  individuare  le
specifiche attivita' oggetto di finanziamento. 
  502. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per  l'esercizio  dei  compiti  assegnati,  il  Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque
unita' di personale, di cui un'unita'  di  livello  dirigenziale  non
generale e quattro unita' di personale non dirigenziale,  scelto  tra
il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e  ausiliario  delle   istituzioni   scolastiche.   Nell'ambito   del
menzionato contingente di personale non dirigenziale  possono  essere
nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche  tra  soggetti
estranei alla pubblica  amministrazione  in  possesso  di  comprovata
esperienza,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   6,   del   decreto
legislativo n.  165  del  2001,  il  cui  compenso  e'  definito  con
provvedimento  del  Commissario  straordinario  e  comunque  non   e'
superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla
scadenza,  comprensiva  dell'eventuale  proroga,  dell'incarico   del
Commissario straordinario.  Il  personale  pubblico  della  struttura
commissariale e' collocato, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione  di  comando,  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti  e
mantiene  il  trattamento   economico   fondamentale   e   accessorio
dell'amministrazione di appartenenza.  Il  rimborso  delle  spese  di
missione  sostenute  dal  personale  di  cui  al  presente  comma  e'
corrisposto  direttamente  dal  Commissario   straordinario,   previa
presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese
di  missione  sostenute  dal   Commissario   straordinario   per   lo
svolgimento del suo incarico  sono  rimborsate  nei  limiti  previsti
dalla normativa vigente, sono  corrisposte  previa  presentazione  di
documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal
presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle
risorse disponibili  che  confluiscono  nella  contabilita'  speciale
secondo quanto previsto dal comma 4». 
  503. Anche al fine di  ridurre  le  diseguaglianze  e  di  favorire
l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti
privi  di  mezzi,  il  Fondo  per  l'arricchimento  e   l'ampliamento
dell'offerta formativa e  per  gli  interventi  perequativi,  di  cui
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e'  incrementato
di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9  milioni  di  euro
per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2024
e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026. 
  504. In relazione all'evolversi della situazione  epidemiologica  e
al fine di garantire il corretto svolgimento  degli  esami  di  Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo  di  istruzione  per  l'anno
scolastico 2020/2021, secondo gli  standard  di  sicurezza  sanitaria
previsti  dalla  legislazione  vigente,  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e
paritarie sedi di esame di Stato le risorse  finanziarie  allo  scopo
necessarie, tenendo conto del numero  di  studenti  e  di  unita'  di
personale interessati, e, con  una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro
dell'istruzione, possono essere adottate  specifiche  misure  per  la
valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli  esami  di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di  istruzione,  anche
tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 
  505. Per le finalita' di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni
di euro per l'anno 2021 sui pertinenti  capitoli  del  Fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  delle  scuole
paritarie. 
  506. Agli oneri di cui ai commi 504  e  505  si  provvede  mediante
corrispondente    riduzione    dell'incremento    del    Fondo    per
l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  per  gli
interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440. 
  507. Al fine di ridurre  le  disuguaglianze  e  di  contrastare  la
perdita  di  apprendimento  nei  territori  piu'  marginalizzati,  il
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento  di  cui  al
comma  509,  promuove  un  programma  nazionale  di  ricerca   e   di
interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della poverta'
educativa  attraverso   un   piano   organico   multidisciplinare   e
multilivello  di  monitoraggio  dei  territori  e   dei   gruppi   di
popolazione  piu'  a  rischio  e  di  sperimentazione  di  interventi
innovativi. 
  508. Nell'attuazione  del  programma  nazionale  di  ricerca  e  di
interventi possono essere coinvolte le universita', anche  attraverso
la partecipazione volontaria di studenti  universitari  nel  sostegno
educativo, le organizzazioni del Terzo  settore  con  esperienza  nel
contrasto della poverta' educativa e della dispersione scolastica, le
istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura. 
  509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  un
fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro  per  l'anno
2021. 
  510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei  musicali  e
consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi
linguaggi  musicali,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione e' istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  511. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono definite le modalita' di utilizzazione delle risorse  del  fondo
di cui al comma 510. 
  512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica  e
digitale nelle scuole attraverso le azioni  di  coinvolgimento  degli
animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica,  il  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13  luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro  8.184.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  513. Per le finalita' di cui all'articolo 234 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  euro  12
milioni per l'anno 2021. 
  514.  Per  l'anno  2021,  il   contributo   di   cui   all'articolo
1-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,  e'
incrementato di 70 milioni di euro. 
  515. Al fine di promuovere l'equita' e  la  trasparenza  in  favore
degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche
mediante l'adozione di  linee  guida,  la  promozione  di  codici  di
condotta e la raccolta di  informazioni  pertinenti,  all'articolo  1
della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 6: 
  1) alla lettera a), numero 5),  dopo  le  parole:  «le  imprese  di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici  e  televisivi,»
sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione
on line e i motori di ricerca on line, anche se  non  stabiliti,  che
offrono servizi in Italia,»; 
  2) alla lettera c), dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: 
  «14-bis)  garantisce  l'adeguata  ed  efficace   applicazione   del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti
commerciali di servizi di intermediazione  on  line,  anche  mediante
l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta  e  la
raccolta di informazioni pertinenti»; 
  b) al comma 31, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «norme  sulle
posizioni dominanti» sono inserite le seguenti:  «o  in  applicazione
del  regolamento  (UE)  2019/1150  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 20 giugno 2019». 
  516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206. 
  517. Al fine di assicurare la copertura  dei  costi  amministrativi
complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione, di  vigilanza,  di  composizione  delle  controversie  e
sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il  comma
66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'  inserito
il seguente: 
  «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021,  l'entita'
della  contribuzione  a  carico   dei   fornitori   di   servizi   di
intermediazione on line e  di  motori  di  ricerca  on  line  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei  ricavi
realizzati nel territorio  nazionale,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore  della
produzione,  risultante   dal   bilancio   di   esercizio   dell'anno
precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati  alla  redazione  di
tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture  contabili  che
attestino il  valore  complessivo  della  produzione.  Per  gli  anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente». 
  518.  Al  fine  di  riconoscere  al  maggior  numero  di   studenti
l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale,
il Fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita',  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165  milioni  di
euro  annui.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori  delle
universita' italiane, sono individuati le  modalita'  di  definizione
degli esoneri, totali o parziali, da  parte  delle  universita'  e  i
criteri di riparto delle risorse tra le universita'. Per le  medesime
finalita' di cui al primo periodo,  il  fondo  per  il  funzionamento
amministrativo e per le attivita'  didattiche  delle  istituzioni  di
alta  formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   statali   e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui.
Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono individuati le modalita'  di  definizione  degli
esoneri, totali o  parziali,  da  parte  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica e  i  criteri  di  riparto
delle risorse. Alla copertura degli oneri  derivanti  dall'incremento
del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse  del  Programma  Next
Generation EU. 
  519. Al fine di promuovere il  diritto  allo  studio  universitario
degli studenti capaci e meritevoli, ancorche'  privi  di  mezzi,  che
presentino i requisiti di eleggibilita' di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  il  fondo   di   cui
all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del   medesimo   decreto
legislativo n. 68 del 2012 e'  incrementato,  a  decorrere  dall'anno
2021, di 70 milioni di euro annui. 
  520. Per l'anno 2021, i contributi  di  cui  all'articolo  2  della
legge 29 luglio 1991, n. 243, sono  incrementati  di  30  milioni  di
euro. 
  521. Al fine di assicurare un adeguato  sostegno  finanziario  alle
universita' non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e  in
particolare di mitigare gli effetti della crisi  economica  derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito, nello  stato
di previsione del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  il
«Fondo  perequativo  a  sostegno  delle   universita'   non   statali
legalmente riconosciute del Mezzogiorno»,  con  una  dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalita' di cui  al
primo  periodo  il  Fondo  per  il  finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24  dicembre
1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di  euro
a beneficio delle  universita'  statali  del  Mezzogiorno  aventi  un
numero di iscritti inferiore a  20.000.  I  criteri  di  ripartizione
delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  522. Lo stanziamento, iscritto  nello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e destinato alle
residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di
cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per
l'anno 2021, di 4 milioni di euro. 
  523.  Al  fine  di  valorizzare  la  vocazione   collegiale   delle
universita' statali, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  un  apposito  fondo,
denominato «Fondo per la valorizzazione delle universita' a vocazione
collegiale», con una dotazione di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le universita' statali
che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi
universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n.  68.  Le  modalita'  di  riparto  e  le
condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  tenendo  conto  del
rapporto tra studenti  iscritti  all'ateneo  e  posti  riservati  nei
collegi agli studenti  iscritti  all'ateneo,  dell'impegno  economico
sostenuto per la formazione  degli  studenti,  delle  caratteristiche
organizzative degli  stessi  nonche'  della  polifunzionalita'  degli
spazi disponibili e dei servizi offerti. 
  524. Alla  lettera  b)  del  comma  5-sexies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: «15  milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 milioni di euro»; 
  b) al numero 1), le parole: «per almeno il» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al»; 
  c) al numero 2), le parole: «per  non  piu'  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per almeno il». 
  525.  Il  Fondo  per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di  ricerca,  di  cui  all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  considerazione
del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato di 34,5 milioni  di
euro  per  l'anno  2021.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  sono  individuati  i  criteri  di
riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo  tra
le universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale
e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari  di  merito
accreditati. 
  526. Al fine di sostenere gli studenti  fuori  sede  iscritti  alle
universita' statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice
della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro  e
che non usufruiscono di altri  contributi  pubblici  per  l'alloggio,
nello stato di previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro
per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere  un  contributo  per  le
spese di locazione abitativa sostenute dai  medesimi  studenti  fuori
sede residenti in luogo diverso rispetto a  quello  dove  e'  ubicato
l'immobile locato. 
  527. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono disciplinati le modalita' e i criteri di erogazione delle
risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il
tetto massimo di spesa, per il tramite delle universita',  prevedendo
l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo  studio
riguardanti l'alloggio. 
  528. Al fine di favorire la formazione  dei  giovani  sul  fenomeno
delle  mafie  e  formare   figure   altamente   e   professionalmente
specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse,  presso  tre
universita' statali, una del nord, una  del  centro  e  una  del  sud
d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una  spesa  massima
di  240.000  euro  per  l'anno  2021,  per  l'iscrizione   a   master
interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti  il  tema
della criminalita' organizzata di stampo mafioso. 
  529. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane,  sono
individuati gli importi erogabili  e  le  modalita'  di  assegnazione
delle borse di studio, nonche' le universita' di cui al comma 528. 
  530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il  finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di  240.000
euro per l'anno 2021. 
  531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali  dei
giovani verso le pubbliche  amministrazioni  e  il  lavoro  pubblico,
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  istituito  un
fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal
Dipartimento della funzione pubblica e destinato a  finanziare  cento
borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000  euro
ciascuna, per lo sviluppo di  progetti  di  studio  e  di  ricerca  e
formazione al lavoro  di  giovani  meritevoli  studenti  universitari
nelle   aree   giuridica,   scientifico-tecnologica,   economica    e
statistica, di eta' non superiore a venticinque anni. 
  532. I progetti di studio  e  di  ricerca  di  cui  al  comma  531,
definiti anche in collaborazione con  le  istituzioni  universitarie,
sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista  applicativo,
le  conoscenze  teoriche  acquisite  durante  il  percorso  di  studi
universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e
al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e,  in  particolare,
quelli  connessi  all'innovazione  organizzativa,  amministrativa   e
gestionale, alla  digitalizzazione  dei  processi,  al  miglioramento
delle  modalita'  di  erogazione  dei  servizi  agli   utenti,   alla
misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile  e  alle
relazioni istituzionali e internazionali. 
  533. I giovani sono selezionati sulla base di  un  avviso  pubblico
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  che   individua   le
modalita' di presentazione delle domande, i requisiti  di  accesso  e
gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione. I progetti
di  ricerca  e  di  formazione  sul  lavoro  sono  svolti  presso  le
amministrazioni  centrali   che   ne   facciano   richiesta,   previa
stipulazione  di  protocolli  con  il  Dipartimento  della   funzione
pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato. 
  534. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 244, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
l'anno 2021. 
  535.  Al  fine  di  provvedere  alla  copertura  delle  spese   per
interventi  strutturali  e  di  messa   in   sicurezza   nonche'   di
manutenzione ordinaria e  straordinaria  di  edifici  di  particolare
valore storico-artistico che non sono di proprieta' dello Stato e che
ospitano  conservatori  musicali,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo  con
una dotazione di 7 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri
e  modalita'  di  erogazione  delle  risorse  del  fondo  di  cui  al
precedente periodo. 
  536. Per sostenere l'investimento  in  capitale  umano  in  settori
strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di
promuovere  l'inserimento  di  giovani   neo-laureati   nel   sistema
produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie  imprese,
ai soggetti  pubblici  e  privati  che  sostengono  finanziariamente,
tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno  2022,  nella
forma di borse  di  studio,  iniziative  formative  finalizzate  allo
sviluppo e all'acquisizione di competenze  manageriali,  promosse  da
universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o
da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite
al comma 537, e' concesso un credito d'imposta fino al 100 per  cento
per le piccole e micro imprese, fino al 90 per  cento  per  le  medie
imprese e fino all'80 per cento per le  grandi  imprese  dell'importo
delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000  euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sentiti il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione  del  presente  comma  e  dei  commi  da  537  a  539  e
determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta di cui  al
primo periodo, al fine del rispetto del limite complessivo  di  spesa
di cui al comma 539. 
  537. Le  iniziative  formative  di  cui  al  comma  536  realizzate
attraverso universita' pubbliche e  private  garantiscono  almeno  60
crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o
un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.  Nei  casi  in
cui i percorsi formativi siano  erogati  da  istituti  di  formazione
avanzata o da scuole di formazione manageriale  pubbliche  o  private
diversi da quelli di cui al  periodo  precedente,  devono  essere  in
possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una
durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui  almeno  700  di
formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento  di  stage  con
riferimento  alla  durata  complessiva  prevista   per   i   percorsi
formativi. 
  538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e  537,
all'interno della sezione di attivita' economica 85 «Istruzione»  del
codice  ATECO,  l'Istituto  nazionale  di  statistica  istituisce  la
sottocategoria  85.43  «Istruzione  post  universitaria;   formazione
manageriale, master post lauream, master executive». 
  539. Il beneficio di cui al comma 536 e' riconosciuto nel limite di
una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022
e 2023. 
  540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,
e' incrementato di 65 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021. 
  541. Al fine di  sostenere  la  competitivita'  del  sistema  della
ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 25  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente  comma
sono ripartite tra gli enti pubblici di  ricerca  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  e  sono  impiegate  esclusivamente   per   l'assunzione   di
ricercatori negli enti pubblici di  ricerca  in  modo  da  assicurare
l'integrale  copertura  delle  spese  connesse  alle  attivita'   dei
ricercatori stabilizzati. 
  542.  Al  fine  di  consentire  anche  alle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)  di  dare  concreta
attuazione ai servizi e alle  iniziative  in  favore  degli  studenti
disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
e degli studenti con invalidita' superiore al 66  per  cento  nonche'
degli   studenti   con   certificazione   di    disturbo    specifico
dell'apprendimento, a decorrere  dall'anno  accademico  2020/2021,  i
fondi  per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le   attivita'
didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione
di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  ripartiti  tra  le  varie
istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili
iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento
di una figura di  tutor  accademico  esperto  in  didattica  musicale
inclusiva e appositamente formato. 
  543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  273,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 1 milione di
euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno  2022  e  di  3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione  del
Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese e' autorizzato un
contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della  Fondazione
Centro studi investimenti sociali - CENSIS. 
  545. All'articolo 1, comma 381, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite  le
seguenti «e di 500.000 euro per l'anno 2021». 
  546. Al  fine  di  accelerare  e  di  riqualificare  la  spesa  per
investimenti   attraverso   azioni   di   supporto    tecnico    alle
amministrazioni comunali, le risorse di cui  all'articolo  57,  comma
2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre   2019,   n.   157,   sono
incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e
2023 in favore della Fondazione IFEL -  Istituto  per  la  finanza  e
l'economia locale, di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
  547. Al fine di favorire la  crescita  e  lo  sviluppo  sostenibile
delle aree interne e marginali  italiane,  con  particolare  riguardo
alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli  obiettivi
di coesione economica, sociale e  territoriale  e  di  equi  rapporti
sociali tra tutti i  residenti  nel  territorio  nazionale,  l'Unione
nazionale comuni, comunita', enti montani supporta gli  enti  locali,
compresi in tali aree, con attivita' di studi, ricerche e  formazione
anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000
euro  per  l'anno  2021  in  favore  dell'Unione  nazionale   comuni,
comunita', enti montani. 
  548. Al fine di rafforzare le misure di  sostegno  per  la  ricerca
scientifica indicate nel Programma nazionale  per  la  ricerca  e  di
garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca
scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione
dell'Unione europea, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Fondo   per   la
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale  per
la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di  euro  per  gli  anni
2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca   sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse  di
cui al presente comma tra le universita', gli enti e  le  istituzioni
pubbliche di ricerca. 
  549.  Al  fine  di  promuovere  gli  interventi  di  ammodernamento
strutturale e tecnologico delle  universita',  delle  istituzioni  di
alta formazione artistica  musicale  e  coreutica  e  degli  enti  di
ricerca, nello stato di previsione del Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  e'  istituito  il   Fondo   per   l'edilizia   e   le
infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  di  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con  uno  o
piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse  di
cui al primo periodo tra  le  universita',  le  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. 
  550. Il Ministero dell'universita' e della ricerca puo'  avvalersi,
con modalita' definite mediante convenzione,  dell'Agenzia  nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa
Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le  attivita'
di analisi, di valutazione economica e  finanziaria  nonche'  per  la
verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel
settore   della   ricerca,   con   particolare    riferimento    alla
programmazione strategica del Programma nazionale per  la  ricerca  e
dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea  e
tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le  finalita'  di
cui al presente comma e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Fondo   per   la
valutazione e la valorizzazione dei  progetti  di  ricerca,  con  una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  551. Al fine di semplificare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
selezione e di valutazione dei programmi e dei  progetti  di  ricerca
nonche' di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei  medesimi,
il Ministero dell'universita' e della ricerca si  avvale  di  esperti
tecnico-scientifici e  professionali,  individuati  singolarmente  od
organizzati in comitati o in commissioni, per le attivita' di analisi
tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le
conseguenti attivita' di  verifica,  monitoraggio  e  controllo.  Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,  compresi  quelli
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre  2002,  n.  212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,
sono posti a carico, nel  limite  massimo  del  7  per  cento,  delle
risorse destinate al finanziamento dei programmi e  dei  progetti  di
ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  alle
spese per il funzionamento e per i compensi relativi  alle  procedure
di selezione e di valutazione dei progetti di  ricerca  del  Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca di  cui  all'articolo  21  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti
disposizioni: 
  a) l'articolo 5, comma 2, secondo  periodo,  del  decreto-legge  25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 268; 
  b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  552. Per consentire la  prosecuzione  del  Programma  nazionale  di
ricerche  in  Antartide  (PNRA)  e   al   fine   di   assicurare   la
partecipazione  dell'Italia  al   Trattato   antartico,   firmato   a
Washington  il  1°  dicembre  1959,  ai  sensi  di  quanto   disposto
dall'articolo IX, paragrafo  2,  del  Trattato  stesso,  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca con  proprio  decreto,  a  decorrere
dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti  pubblici  di  ricerca
incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23  milioni  di
euro. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale, con il Ministro  dello  sviluppo
economico e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuati le modalita' per l'approvazione e per l'aggiornamento del
PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del  medesimo  PNRA  e  i
meccanismi  di  coordinamento  tra   le   amministrazioni   pubbliche
interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n.
266, e' abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del  Programma
nazionale di ricerche  in  Antartide,»  sono  soppresse.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a  23  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo  di  cui  al  citato
articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998. 
  553. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
proprio decreto, individua i criteri e  le  modalita'  di  iscrizione
degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono,
per finalita' statutarie e senza scopo di lucro, attivita' di ricerca
in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati  di
ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui  all'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.
Possono  iscriversi  alla  sezione  di  cui  al  primo   periodo   le
fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca  e  ogni  altro
soggetto di diritto privato senza scopo di lucro  a  eccezione  delle
universita',  degli  enti  universitari  o   comunque   riconducibili
all'attivita' di ricerca svolta in ambito universitario e degli  enti
del  Terzo  settore  disciplinati  dal  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca rende consultabili,  con  accesso  libero  all'Anagrafe
nazionale delle ricerche, le informazioni  sui  contributi  a  carico
della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti  nella  sezione
di cui al presente comma. 
  554. Al fine  di  ampliare  la  conoscenza  dei  fenomeni  e  delle
dinamiche economiche e sociali, con particolare  riguardo  alle  aree
territoriali  con  minor  grado  di  sviluppo  e   alle   conseguenze
economiche  e  sociali  dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,   e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un fondo denominato «Fondo per  la  ricerca  in  campo
economico e sociale» con una dotazione  di  8,5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della  presente  legge,  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse
attraverso una  procedura  selettiva,  con  bando  pubblico  annuale,
riservata ai soggetti iscritti alla sezione  dell'Anagrafe  nazionale
delle ricerche di cui al comma 553. 
  555. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca  le
risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra  le  universita'  che,
sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la
ricerca scientifica termale - FoRST,  attivano  corsi  di  master  di
secondo livello in medicina clinica termale. 
  556. Per l'attuazione del comma 555  e'  autorizzata  la  spesa  di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  557. Per l'anno 2021, al Ministero dell'universita' e della ricerca
e' assegnata la somma di 25 milioni di euro, che  costituisce  limite
di  spesa,   al   fine   del   trasferimento   della   stessa   somma
all'universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» per la  definizione
dei contenziosi in essere con i soggetti affidatari  del  progetto  e
dei  lavori,  connessi  alla  mancata  realizzazione  del   complesso
sportivo polifunzionale denominato «Citta' dello Sport». 
  558. L'assegnazione  della  somma  di  cui  al  comma  557  avviene
contestualmente al trasferimento,  da  parte  dell'universita'  degli
studi di Roma «Tor Vergata» in favore dell'Agenzia del  demanio,  del
diritto di proprieta' dell'area in cui insiste il complesso  sportivo
polifunzionale denominato «Citta' dello sport», nonche'  delle  opere
gia' realizzate unitamente ai progetti gia'  sviluppati  per  la  sua
realizzazione, al fine di consentire  il  completamento  delle  opere
ovvero la revisione  dei  progetti  stessi.  L'atto  traslativo  deve
essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021. 
  559. All'Agenzia del demanio e' assegnata la somma di 3 milioni  di
euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione,
ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e  della  messa  in
sicurezza dell'area trasferita,  in  vista  del  recupero  funzionale
delle opere realizzate. 
  560. La convenzione tra l'universita'  degli  studi  di  Roma  «Tor
Vergata» e la societa'  assegnataria  dei  lavori,  stipulata  il  23
ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla  data
di definizione dei contenziosi in essere. 
  561. Al  fine  di  potenziare  l'attivita'  sportiva  di  base  nei
territori per tutte le fasce della popolazione e di  ottimizzare  gli
interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso
l'esercizio  fisico,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  per  il  successivo
trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  562. Con decreto dell'autorita' di governo competente in materia di
sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del  fondo
di cui al comma 561. 
  563. Al fine di supportare le attivita' organizzative e di sviluppo
nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e  nella
citta' metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei
di  nuoto  del  2022,  aggiudicati  a  Roma,  in  considerazione  del
favorevole  impatto  turistico  e   sociale   determinato   da   tale
avvenimento internazionale anche in termini di gettito  per  l'erario
statale, e' autorizzata la spesa di 4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021,  da  destinare  alla  Federazione  italiana  nuoto,  che   puo'
avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente
comma  sono  utilizzate  anche  per  l'eliminazione  delle   barriere
architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti
paralimpici. 
  564. Al fine di  implementare  le  attivita'  di  pianificazione  e
organizzazione dei  Giochi  del  Mediterraneo  di  Taranto  2026,  al
Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono  destinati
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  565.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  1
dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i  professori
e  i   ricercatori   delle   universita'   non   statali   legalmente
riconosciute,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   2021,   l'aliquota
contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza e' pari a
quella in vigore, con i medesimi  criteri  di  ripartizione,  per  le
stesse categorie di  personale  in  servizio  presso  le  universita'
statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e  conservano
la loro efficacia le contribuzioni versate per  i  periodi  anteriori
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge.  Ai  maggiori
oneri  derivanti  dalla  differenza  tra  l'aliquota  contributiva  e
l'aliquota di computo  relativa  ai  trattamenti  di  quiescenza  con
riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054  per  l'anno
2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio  dello
Stato all'ente previdenziale. 
  566. E' istituita  la  fondazione  denominata  «Fondazione  per  il
futuro delle citta'», avente il compito di  promuovere  il  progresso
della  ricerca   e   dell'alta   formazione   basata   su   soluzioni
prevalentemente vegetali,  al  fine  di  garantire  lo  sviluppo  del
sistema produttivo nazionale  in  relazione  alla  transizione  verde
dell'Italia.  A  tale  fine,  la  Fondazione  instaura  rapporti  con
organismi omologhi in Italia  e  assicura  l'apporto  di  ricercatori
italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed  esteri  di
eccellenza. 
  567.   Lo   statuto    della    Fondazione,    concernente    anche
l'individuazione degli organi della medesima Fondazione,  della  loro
composizione e  dei  loro  compiti,  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   sentiti   i   Ministri
dell'universita' e della ricerca, dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. 
  568. Il patrimonio della Fondazione e' costituito e incrementato da
apporti dello Stato e di soggetti pubblici e  privati;  le  attivita'
della  Fondazione,  oltre  che  dai  mezzi  propri,  possono   essere
finanziate  da  contributi  di  enti  pubblici  e  di  privati.  Alla
Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito  e
con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione  a  carico  della
stessa Fondazione, beni immobili facenti  parte  del  demanio  e  del
patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni  di
particolare valore artistico e storico e' effettuata d'intesa con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operativita' della Fondazione
e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di
3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023. 
  570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il  futuro  delle
citta' mediante interventi  di  rimboschimento,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141, e' incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralita'
fiscale. 
  572. Al fine di incoraggiare la  partecipazione  dei  giovani  allo
sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e  475,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 472, della medesima legge e' incrementato di 400.000  euro  per
l'anno 2021. 
  573. Al fine di promuovere  la  cultura  giuridica  in  materia  di
diritto penale internazionale e di tutela dei  diritti  umani,  nello
stato di previsione del Ministero della  giustizia  e'  istituito  un
fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021,  2022  e  2023,  da  destinare  a  progetti  di  formazione  di
eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo  di  cui  al
primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento
pluriennale di documentate attivita' di collaborazione, consulenza  e
cooperazione con organismi e istituzioni internazionali. 
  574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e  le  attivita'
culturali e per il turismo l'esercizio della facolta'  di  acquistare
in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo  60  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  575.  Al  primo  periodo  del  comma  3   dell'articolo   183   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole:  «165  milioni  di
euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, di 25 milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022». 
  576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, le parole: «i quali compiono diciotto anni  di  eta'  nel  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono  diciotto  anni  di
eta' nel 2020 e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni  di  euro
per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro
per l'anno 2021». 
  577. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «,  di  11
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di
euro annui a decorrere dall'anno 2023». 
  578. Il Fondo per  il  funzionamento  dei  piccoli  musei,  di  cui
all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare  alla
digitalizzazione del patrimonio nonche' alla progettazione di podcast
e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla
predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning). 
  579. Al fine di garantire l'accesso e  la  fruizione  dei  prodotti
editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare  alle  persone
con disabilita' visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione,
ricerca sull'accessibilita' digitale, corsi di formazione e attivita'
di consulenza, e' assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione  Libri
italiani  accessibili  (LIA).  A  decorrere   dall'anno   2023   alla
Fondazione di cui al primo periodo e' riconosciuto un contributo pari
a 300.000 euro annui. 
  580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a  garantire  agli
aventi diritto  un'adeguata  remunerazione  del  prestito  effettuato
dalle biblioteche e discoteche dello Stato  e  degli  enti  pubblici,
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  2,  comma  132,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 2,5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  581.  Ai  fini  della  celebrazione  nazionale,   nell'anno   2023,
dell'ottavo centenario  della  prima  rappresentazione  del  presepe,
nonche'  di  garantire  la  progettazione  e  la   realizzazione   di
iniziative  di  rilievo  e  di  risonanza  internazionali  in  ambito
artistico, culturale e sociale, sono  stanziati  1.300.000  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il  turismo,  che  istituisce  un
Comitato nazionale responsabile delle iniziative  a  cui  le  risorse
sono destinate. 
  582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  delle
misure restrittive  adottate  e  allo  scopo  di  razionalizzare  gli
interventi  e  le  attivita'  di  tutela  e  di  valorizzazione   del
patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  istituito,  presso  il
Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,
l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A
tale fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno  2021,  che  costituisce  limite  massimo  di   spesa.   Ai
componenti  dell'Osservatorio  non  spettano  indennita',   compensi,
gettoni di  presenza  o  rimborsi  spese.  Alle  eventuali  spese  di
funzionamento  del  predetto  Osservatorio  si  provvede  nel  limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo. 
  583. Alla legge  14  novembre  2016,  n.  220,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «400
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640 milioni»; 
  b) all'articolo 15, le parole: «30 per cento»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 
  c) all'articolo 16: 
  1) al comma 1, le parole: «30 per cento, elevata al  40  per  cento
nei casi previsti  nel  presente  articolo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «40 per cento»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  d) all'articolo 19,  comma  1,  le  parole:  «30  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 
  e) all'articolo 21: 
  1) al comma 1, le parole: «I crediti d'imposta di cui alla presente
sezione sono riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti
d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione  di  quelli  di
cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti»; 
  2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento  del  mercato  nel
settore del cinema e  dell'audiovisivo,  puo'  adottare,  nel  limite
delle risorse individuate con il  decreto  di  cui  all'articolo  13,
comma 5, uno o piu'  decreti  ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo, anche in deroga alle percentuali  previste  per  i  crediti
d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo  stabilito
dal comma 1 del presente articolo». 
  584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di  cui  al  comma  583.  Nel  caso  di  scostamenti  rispetto   alle
previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede
mediante  riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema
e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13  della  legge  14  novembre
2016, n. 220. 
  585. A decorrere dal 1° gennaio 2021,  l'Istituto  Luce  Cinecitta'
Srl e' trasformato nella societa' per azioni Istituto Luce Cinecitta'
Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e  passivi  facenti  capo
all'Istituto Luce Cinecitta' Srl alla medesima data. 
  586. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecitta' Spa sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  I  diritti  dell'azionista
sono esercitati dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  587. L'Istituto Luce Cinecitta' Spa e' amministrato da un consiglio
di amministrazione composto da cinque membri, di  cui  due  designati
dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  uno  dei  quali  con
funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, e tre, uno dei  quali  con
funzioni di amministratore delegato, designati  dal  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale
dell'Istituto Luce Cinecitta'  Spa  e'  pari  alla  somma  del  netto
patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura  dell'Istituto  Luce
Cinecitta' Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per  l'anno  2021,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  aumentare
il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecitta' Spa di  un  importo
pari a 10 milioni di euro. 
  589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  hanno  presentato  il  piano  di
risanamento, ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, nonche' dell'articolo 1, commi 355 e 356,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   continuano   ad   applicarsi,   fino
all'approvazione  del  bilancio  d'esercizio   dell'anno   2021,   le
disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge  n.
91 del  2013  concernenti  i  contenuti  inderogabili  dei  piani  di
risanamento, nonche'  gli  obiettivi  generali  gia'  definiti  nelle
azioni e nelle misure pianificate nei piani di  risanamento  e  nelle
loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente  comma
per le quali non sia stato  raggiunto,  entro  l'esercizio  2021,  il
pareggio  economico  e  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale   e
finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  590. Alla procedura di cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre  2013,  n.  112,  possono  accedere   anche   le   fondazioni
lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, non abbiano gia' presentato un piano di risanamento  ai  sensi
del medesimo articolo 11, nonche' dell'articolo 1, commi 355  e  356,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208.  A  tale  fine  le  fondazioni
interessate possono presentare, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  un  piano  di  risanamento
triennale  per  il  periodo   2021-2023,   predisposto   secondo   le
disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del
2013 e le  linee  guida  adottate  per  la  redazione  dei  piani  di
risanamento.  Per  l'attuazione  del  presente  comma,  il  fondo  di
rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del  decreto-legge
n. 91 del 2013 e' incrementato, per l'anno 2021,  di  40  milioni  di
euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni  non
puo'  essere  superiore  alla  quota  di  20  milioni  di  euro.  Per
l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del  comma  7
del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i  piani
di cui al presente comma, ai fini della definizione delle  misure  di
cui alle lettere a) e c) del comma  1  del  citato  articolo  11  del
decreto-legge n. 91 del 2013, si fa  riferimento  rispettivamente  al
debito esistente alla data del 31  dicembre  2019  e  alla  dotazione
organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le  fondazioni  di
cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico
in ciascun  esercizio  e,  entro  l'esercizio  finanziario  2023,  il
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni  per
le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un  piano
di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia  stato  raggiunto
il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023,
il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario  sono  poste  in
liquidazione coatta amministrativa. 
  591. Ai fini del  perfezionamento  con  le  Agenzie  fiscali  delle
transazioni di cui all'articolo 182-ter del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni  ai
sensi dei commi 589 e 590 del presente  articolo  si  applica  quanto
disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106. 
  592. Le funzioni del commissario straordinario di cui  all'articolo
11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre  2022,  al  fine  di  proseguire  l'attivita'  di
monitoraggio   dei   piani   di    risanamento    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo,  e  fino
al 31 dicembre 2023, al fine di  consentire  la  realizzazione  delle
attivita' concernenti l'approvazione  e  il  monitoraggio  dei  nuovi
piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito
dal  comma  590  del  presente  articolo.  Il  relativo  incarico  e'
conferito con le modalita' di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5,
del decreto-legge n. 91 del 2013.  A  supporto  delle  attivita'  del
commissario  straordinario,  la  Direzione  generale  spettacolo  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo  puo'
conferire incarichi di  collaborazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone  di
comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa
e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro
attivita', entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui
e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con  scadenza
finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per  ulteriori  dodici  mesi,
nel caso in cui  le  funzioni  del  commissario  straordinario  siano
prorogate fino al 31 dicembre 2023. 
  593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 e'  autorizzata
una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno  2021  e  a  100.000
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma  592
del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a  valere
sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura  di
cui ai commi 589 e 590 del presente articolo. 
  595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  con  effetto  dal
periodo d'imposta relativo all'anno 2021,  e'  riconosciuto  solo  in
caso di destinazione alla locazione breve  di  non  piu'  di  quattro
appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini
della tutela dei consumatori  e  della  concorrenza,  l'attivita'  di
locazione di cui  al  presente  comma,  da  chiunque  esercitata,  si
presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi  dell'articolo  2082
del codice civile. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche per i  contratti  stipulati  tramite  soggetti  che  esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre
in locazione. 
  596. Il comma 3-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e' abrogato. 
  597. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca
di dati delle strutture ricettive, nonche' degli  immobili  destinati
alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare  in
ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi
all'utenza, fermo restando quanto stabilito in  materia  dalle  leggi
regionali. La banca  di  dati  raccoglie  e  ordina  le  informazioni
inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al  presente
comma. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli  immobili  di
cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali,
ove adottati. Con decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e  di
acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita'
di accesso alle informazioni che vi sono contenute»; 
  b) i commi 5 e 6 sono abrogati; 
  c) al comma 7, dopo le parole: «strutture ricettive,» sono inserite
le seguenti: «i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad
uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96,» e le parole: «il codice identificativo» sono sostituite
dalle seguenti: «i codici di cui al comma 4». 
  598. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito  di
contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse. 
  599.  In  considerazione  degli  effetti   connessi   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e'  dovuta  la  prima
rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi  da
738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
  a) immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
  b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  relative
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e
appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e  dei
campeggi,  a  condizione  che  i  relativi  soggetti  passivi,   come
individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; 
  c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da  parte
di  imprese  esercenti  attivita'  di   allestimenti   di   strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
  d) immobili destinati a discoteche, sale da  ballo,  night  club  e
simili,  a  condizione  che  i  relativi   soggetti   passivi,   come
individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate. 
  600. Le disposizioni del comma 599 si applicano  nel  rispetto  dei
limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla   comunicazione   della
Commissione europea C(2020) 1863  final  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.