501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attivita' oggetto di finanziamento. 502. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque unita' di personale, di cui un'unita' di livello dirigenziale non generale e quattro unita' di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario straordinario. Il personale pubblico della struttura commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma e' corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilita' speciale secondo quanto previsto dal comma 4». 503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026. 504. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unita' di personale interessati, e, con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 505. Per le finalita' di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie. 506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori piu' marginalizzati, il Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della poverta' educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione piu' a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi. 508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le universita', anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della poverta' educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura. 509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021. 510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510. 512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021. 513. Per le finalita' di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021. 514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di 70 milioni di euro. 515. Al fine di promuovere l'equita' e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: 1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»; 2) alla lettera c), dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»; b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019». 516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 517. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente». 518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sono individuati le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle universita' e i criteri di riparto delle risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e' incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU. 519. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 e' incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro annui. 520. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro. 521. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle universita' non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle universita' non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle universita' statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 522. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro. 523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle universita' statali, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle universita' a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le universita' statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalita' di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonche' della polifunzionalita' degli spazi disponibili e dei servizi offerti. 524. Alla lettera b) del comma 5-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»; b) al numero 1), le parole: «per almeno il» sono sostituite dalle seguenti: «fino al»; c) al numero 2), le parole: «per non piu' del» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno il». 525. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati. 526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle universita' statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato. 527. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle universita', prevedendo l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio. 528. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre universita' statali, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalita' organizzata di stampo mafioso. 529. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalita' di assegnazione delle borse di studio, nonche' le universita' di cui al comma 528. 530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021. 531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione al lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di eta' non superiore a venticinque anni. 532. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 531, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalita' di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali. 533. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca, che individua le modalita' di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato. 534. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. 535. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonche' di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprieta' dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo. 536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, e' concesso un credito d'imposta fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539 e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta di cui al primo periodo, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539. 537. Le iniziative formative di cui al comma 536 realizzate attraverso universita' pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi. 538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537, all'interno della sezione di attivita' economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive». 539. Il beneficio di cui al comma 536 e' riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. 540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 541. Al fine di sostenere la competitivita' del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attivita' dei ricercatori stabilizzati. 542. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidita' superiore al 66 per cento nonche' degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato. 543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese e' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - CENSIS. 545. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti «e di 500.000 euro per l'anno 2021». 546. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 547. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attivita' di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani. 548. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca. 549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. 550. Il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attivita' di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonche' per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalita' di cui al presente comma e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attivita' di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonche' di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attivita' di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita' di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 552. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalita' per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del Programma nazionale di ricerche in Antartide,» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998. 553. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalita' di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalita' statutarie e senza scopo di lucro, attivita' di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle universita', degli enti universitari o comunque riconducibili all'attivita' di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'universita' e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma. 554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553. 555. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca le risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra le universita' che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale - FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale. 556. Per l'attuazione del comma 555 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 557. Per l'anno 2021, al Ministero dell'universita' e della ricerca e' assegnata la somma di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all'universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» per la definizione dei contenziosi in essere con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato «Citta' dello Sport». 558. L'assegnazione della somma di cui al comma 557 avviene contestualmente al trasferimento, da parte dell'universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprieta' dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato «Citta' dello sport», nonche' delle opere gia' realizzate unitamente ai progetti gia' sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021. 559. All'Agenzia del demanio e' assegnata la somma di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate. 560. La convenzione tra l'universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» e la societa' assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere. 561. Al fine di potenziare l'attivita' sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 562. Con decreto dell'autorita' di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561. 563. Al fine di supportare le attivita' organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella citta' metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che puo' avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici. 564. Al fine di implementare le attivita' di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 565. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle universita' non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza e' pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le universita' statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale. 566. E' istituita la fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle citta'», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza. 567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. 568. Il patrimonio della Fondazione e' costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attivita' della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operativita' della Fondazione e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023. 570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle citta' mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge e' incrementato di 400.000 euro per l'anno 2021. 573. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attivita' di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali. 574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo l'esercizio della facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 575. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022». 576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020 e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2021». 577. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023». 578. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonche' alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning). 579. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilita' visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilita' digitale, corsi di formazione e attivita' di consulenza, e' assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo e' riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui. 580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 581. Ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, nonche' di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate. 582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attivita' di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennita', compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo. 583. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640 milioni»; b) all'articolo 15, le parole: «30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; c) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 2) il comma 2 e' abrogato; d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; e) all'articolo 21: 1) al comma 1, le parole: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti»; 2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo' adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo». 584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 583. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220. 585. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecitta' Srl e' trasformato nella societa' per azioni Istituto Luce Cinecitta' Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecitta' Srl alla medesima data. 586. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecitta' Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 587. L'Istituto Luce Cinecitta' Spa e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale dell'Istituto Luce Cinecitta' Spa e' pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecitta' Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecitta' Spa di un importo pari a 10 milioni di euro. 589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche' dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonche' gli obiettivi generali gia' definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente comma per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 590. Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano gia' presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonche' dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 e' incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 591. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 589 e 590 del presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 592. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attivita' di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attivita' concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del presente articolo. Il relativo incarico e' conferito con le modalita' di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle attivita' del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attivita', entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate fino al 31 dicembre 2023. 593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 e' autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo. 595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, e' riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non piu' di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attivita' di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. 596. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' abrogato. 597. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni che vi sono contenute»; b) i commi 5 e 6 sono abrogati; c) al comma 7, dopo le parole: «strutture ricettive,» sono inserite le seguenti: «i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e le parole: «il codice identificativo» sono sostituite dalle seguenti: «i codici di cui al comma 4». 598. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse. 599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate. 600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.