art. 1 (commi 601-700)
  601. Per il ristoro ai comuni delle minori  entrate  derivanti  dal
comma 599 del presente articolo, il fondo di  cui  all'articolo  177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato  di
79,1  milioni  di   euro   per   l'anno   2021.   Alla   ripartizione
dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con  uno  o  piu'
decreti del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  tenuto  conto
degli effettivi incassi dell'anno 2019. 
  602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo  le  parole:  «imprese  turistico-ricettive»
sono inserite le  seguenti:  «,  le  agenzie  di  viaggio  e  i  tour
operator» e le parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2021». 
  603. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «le  imprese
turistico-ricettive,» e  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2020»  sono
inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2021». 
  604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata di 20 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  605. Al fine di valorizzare e promuovere  il  territorio  italiano,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per  ciascuno
degli anni 2021,  2022  e  2023,  da  trasferire  successivamente  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  da
destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare
sportive  atletiche,  ciclistiche  e  automobilistiche   di   rilievo
internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni. 
  606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio
decreto, definisce le modalita' di riparto delle risorse del fondo di
cui al comma 605. 
  607. Per le finalita' di cui al comma 605  del  presente  articolo,
all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali
o con veicoli a trazione animale che  interessano  il  territorio  di
piu' regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla  regione  o  dalla
provincia autonoma del luogo  di  partenza,  d'intesa  con  le  altre
regioni interessate, che devono rilasciare il  nulla  osta  entro  il
termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione  della
gara». 
  608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella  misura
unica del 50 per cento del  valore  degli  investimenti  pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani  e  periodici,  anche  in  formato
digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota
spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai  fini  della
concessione del credito d'imposta si applicano  le  disposizioni  del
comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.  Per
le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui al citato  articolo  1  della
legge n. 198 del 2016, e' incrementato di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022». 
  609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attivita' commerciali
che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio  di
giornali, riviste e periodici e alle imprese di  distribuzione  della
stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici  rivendite
situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  e  nei
comuni con un solo punto vendita e' riconosciuto il credito d'imposta
di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, alle condizioni e con le modalita'  ivi  previste,  nel
limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione  del
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota delle  risorse  del  Fondo  destinata
agli interventi di competenza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse
destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al  presente
comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per  i  servizi
digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e' riconosciuto, alle condizioni e con  le  modalita'  ivi  previste,
entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  si
provvede a  valere  sul  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata  agli  interventi   di
competenza della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Per  le
predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  Le  risorse  destinate  al
riconoscimento del credito d'imposta di cui al  presente  comma  sono
iscritte nel  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  611. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, dopo la parola:  «quotidiani»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
periodici». 
  612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso  reddito
ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022,
ai nuclei familiari con un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente inferiore a 20.000  euro  che  beneficiano  del
voucher per l'acquisizione  dei  servizi  di  connessione  alla  rete
internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici,
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico  7  agosto
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020,
e' riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100
euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita  di  abbonamenti  a
quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro  il
limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e
2022. Il contributo e' utilizzabile per acquisti effettuati  on  line
ovvero  presso  gli  esercenti  attivita'  commerciali  che   operano
esclusivamente nel settore della vendita al  dettaglio  di  giornali,
riviste e periodici, secondo  le  modalita'  operative  stabilite  ai
sensi del comma 613. 
  613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del
presente  articolo  si  applicano,   per   quanto   compatibili,   le
disposizioni del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  7
agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del  1°
ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del  Sottosegretario  di  Stato   con   delega   all'informazione   e
all'editoria, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  del
comma 612. 
  614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del  parco
degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione  dei  programmi
con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto  smaltimento
degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini  di  tutela
ambientale   e   di   promozione    dell'economia    circolare,    di
apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  ai  sensi  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di  cui  all'articolo
1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  e'
esteso  all'acquisto  e  allo  smaltimento  di   apparecchiature   di
ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse  di
cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro
che costituisce limite di spesa. 
  615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuate le modalita' operative  e  le  procedure  per
l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039,  lettera
c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come  integrate  dal  comma
614 del presente articolo. Su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio
decreto, rimodula la ripartizione delle risorse  da  attribuire  alle
finalita' di  cui  alla  citata  lettera  c)  del  comma  1039,  come
integrate  dal  comma  614  del  presente  articolo,  apportando   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione
delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento  delle  entrate
versate a titolo di canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni  ai
sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio  1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal
1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: 
    a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo
e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  quale  quota  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016,  n.
198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresi', le  risorse  iscritte
nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
relative ai contributi  in  favore  delle  emittenti  radiofoniche  e
televisive in ambito locale; 
    b) per la  restante  quota,  alla  societa'  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, ferme restando le somme delle  entrate  del  canone  di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione  vigente  a  specifiche
finalita', sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente  a  quello
di accredito. 
  617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b),  non  impegnate
in  ciascun  esercizio  possono   essere   impegnate   nell'esercizio
successivo. 
  618. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei residui. 
  619. A decorrere dal 1° gennaio 2021: 
    a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo  21  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  riacquista  efficacia  nel  testo
vigente prima della data di entrata in vigore della citata  legge  n.
190 del 2014; 
    b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono abrogati; 
    c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, le parole: «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  Fondo   per   il   pluralismo   e
l'innovazione dell'informazione istituito nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze». 
  620. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  i  predetti
decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere  trasferite,  in
tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai  soggetti
di  cui  all'articolo  2,   comma   2,   lettera   a),   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, per  la  realizzazione  di  progetti  di  trasformazione
digitale coerenti con le finalita' di cui al comma 1». 
  621. Per l'anno 2021, le attivita' dirette a garantire lo sviluppo,
l'implementazione  e  il  funzionamento  della  piattaforma  di   cui
all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate
dalla  competente  struttura  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  622. Ai fini dell'attuazione  del  comma  4  dell'articolo  24  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le
attivita' di singole  pubbliche  amministrazioni  che  comportano  un
incremento significativo del numero medio di accessi  al  secondo  al
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e  imprese  (SPID),  per  assicurare  la  sostenibilita'  tecnica  ed
economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma  2-decies
dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'  corrisposta  ai  gestori
dell'identita' digitale un'indennita' di architettura e  di  gestione
operativa del sistema nel limite massimo di spesa  di  1  milione  di
euro per l'anno  2021.  A  tal  fine  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  apposito
Fondo  da  trasferire  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o
del  Ministro   delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa  indicato,
al fine di assicurare ai gestori  gli  importi  dovuti  a  valere  su
eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi;
sono, altresi', previsti i criteri di attribuzione dell'indennita' ai
gestori   dell'identita'   digitale    basati    su    principi    di
proporzionalita' rispetto al numero di identita' digitali gestite  da
ciascuno  dei  gestori  e  i  criteri  di  comunicazione,   a   scopo
statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle  singole
pubbliche amministrazioni del numero  di  accessi  annui  ai  servizi
tramite il sistema di identita' digitale. 
  623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire
la fruizione della didattica a distanza ai  soggetti  appartenenti  a
nuclei familiari con un reddito ISEE  non  superiore  a  20.000  euro
annui,  con  almeno  uno  dei  componenti  iscritti  a  un  ciclo  di
istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di
connessione internet o di un contratto di telefonia  mobile,  che  si
dotino del sistema pubblico di identita' digitale (SPID), e' concesso
in  comodato  gratuito   un   dispositivo   elettronico   dotato   di
connettivita' per un  anno  o  un  bonus  di  equivalente  valore  da
utilizzare per le medesime finalita'. 
  624. Il beneficio di cui al  comma  623  e'  concesso  ad  un  solo
soggetto per nucleo familiare e nel  limite  complessivo  massimo  di
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine  nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2021, da trasferire successivamente al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale. 
  625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
Ministro   delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' di accesso al
beneficio di cui al comma 623. 
  626. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2021
per  realizzare  iniziative,  coordinate  dal  Dipartimento  per   le
politiche europee della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, volte a dare concreta attuazione alla  partecipazione
dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa. 
  627. Al decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi  del
presente articolo e rimborsati prima del  30  giugno  2021  non  sono
presi  in  considerazione  quando  si  verifica  che   il   massimale
applicabile non e' superato. 
  7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di agevolazioni  fiscali,
la  passivita'  fiscale  in  relazione   alla   quale   e'   concessa
l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o  entro  la
successiva  data  fissata  dalla  Commissione  europea  in  sede   di
eventuale modifica della comunicazione della  Commissione  europea  C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del   COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20
marzo 2020»; 
    b) dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente: 
  «Art. 60-bis. - (Aiuti sotto forma di sostegno a  costi  fissi  non
coperti) - 1. Le regioni, le  province  autonome,  anche  promuovendo
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni
e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di
commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  adottare
misure di aiuto, a valere  sulle  proprie  risorse,  ai  sensi  della
sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea  C  (2020)
1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20
marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e  alle
condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo. 
  2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di  cui  al
presente articolo sono  concessi  purche'  risultino  soddisfatte  le
seguenti condizioni: 
    a) l'aiuto e' concesso entro il 30  giugno  2021  e  copre  costi
fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020
e il 30 giugno 2021; 
    b) l'aiuto e' concesso nel  quadro  di  un  regime  a  favore  di
imprese che subiscono, durante il periodo  ammissibile  di  cui  alla
lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento  rispetto
allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento e' un periodo
del 2019, indipendentemente dal  fatto  che  il  periodo  ammissibile
ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021. 
  3. Ai fini del presente articolo,  per  costi  fissi  si  intendono
quelli sostenuti indipendentemente dal  livello  di  produzione;  per
costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello
di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi
sostenuti dalle imprese durante il  periodo  ammissibile  di  cui  al
comma 2, lettera a), che non sono coperti  dai  ricavi  dello  stesso
periodo considerati al netto dei  costi  variabili  e  che  non  sono
coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti  di
Stato e altre misure di sostegno. Ai  fini  del  presente  comma,  le
perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile
sono considerate  costi  fissi  non  coperti.  Le  svalutazioni  sono
escluse dal calcolo  delle  perdite  ai  sensi  del  presente  comma.
L'intensita' di aiuto non puo' superare il 70  per  cento  dei  costi
fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi
dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014, l'intensita' di aiuto non puo' superare il 90 per
cento dei costi fissi non coperti. 
  4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del  presente  articolo  possono
essere concessi provvisoriamente sulla base delle  perdite  previste,
mentre l'importo definitivo dell'aiuto e'  determinato  dopo  che  le
perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con
un'adeguata  giustificazione  fornita   dallo   Stato   membro   alla
Commissione, sulla base di conti  fiscali.  La  parte  di  aiuto  che
risulta  erogata  in  eccedenza   rispetto   all'importo   definitivo
dell'aiuto stesso deve essere restituita. 
  5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non puo' superare
i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto puo' essere  concesso  sotto
forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a  condizione  che
il valore nominale totale di tali misure  rimanga  al  di  sotto  del
massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati
sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
  6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di
cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per  gli
stessi costi ammissibili. 
  7. La concessione degli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita'  da  parte
della Commissione europea, ai sensi dell'articolo  108  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea»; 
    c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7,  63,
comma 2, e 64, comma 2, le parole: «da 54 a 60»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 60-bis»; 
    d) all'articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data
fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020». 
  628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990,
n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21  dicembre  1990,  n.
398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
l'articolo 1, comma 154, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  e
l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, recanti disposizioni in materia  di  imposta  regionale
sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti  salvi  gli
effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte. 
  629. Le regioni a  statuto  ordinario  provvedono  ad  adeguare  la
propria normativa alle disposizioni del comma 628. 
  630. Ai  fini  del  ristoro  delle  minori  entrate  delle  regioni
interessate e' istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021,  da  ripartire  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  631. All'articolo 27, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica
sugli utili corrisposti a organismi di  investimento  collettivo  del
risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR,
non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE,  il  cui  gestore  sia
soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  istituiti   negli   Stati   membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico   europeo   che   consentono   un   adeguato   scambio   di
informazioni». 
  632. La disposizione di cui al comma  631  si  applica  agli  utili
percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  633. Non concorrono a  formare  il  reddito  le  plusvalenze  e  le
minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  da
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di  diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13 luglio 2009,  e  da  OICR,  non  conformi  alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a  forme  di
vigilanza nel Paese estero nel quale  e'  istituito  ai  sensi  della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo   che
consentono un adeguato scambio di informazioni. 
  634. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi  risarcitori  di
cui  all'articolo  35-ter  della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,
conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti
o internati, l'onere di  cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  26
giugno 2014, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 117, e' incrementato di  800.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  426,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 1 milione di
euro per l'anno 2021. 
  636. Nel quadro della strategia complessiva volta a  rafforzare  la
stabilita' del sistema monetario  e  finanziario  internazionale,  la
Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la
durata  dell'accordo  di  prestito   multilaterale   denominato   New
Arrangements to Borrow  (NAB),  di  cui  all'articolo  2,  comma  13,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,   n.   10,   e
all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino  a
13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo. 
  637. Nel quadro della strategia complessiva volta a  rafforzare  la
stabilita' del sistema monetario e finanziario  internazionale  e  al
fine di rinnovare l'accordo di cui  all'articolo  25,  comma  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  successivamente
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.19,  la  Banca
d'Italia  e'  autorizzata  a  stipulare  con   il   Fondo   monetario
internazionale un nuovo accordo di  prestito  bilaterale,  denominato
Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e  480
milioni  di  euro,  con  scadenza  fissata  al  31   dicembre   2023,
estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024.  A  decorrere  dalla
data di acquisto di efficacia del prestito di cui al  comma  636  del
presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di
cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro. 
  638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri  e
di risposta internazionale alla crisi pandemica ed  economica,  fermo
restando  l'accordo  di  prestito  di  cui  all'articolo  13,   comma
6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia
e' autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo
di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite
il  Poverty  Reduction  and  Growth  Trust,  secondo   le   modalita'
concordate  tra  il  Fondo  monetario  internazionale,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
  639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi
636 e  637  sono  regolati  mediante  convenzione  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
  640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 e' accordata
la garanzia dello Stato per  il  rimborso  del  capitale  e  per  gli
interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636
e 637, la predetta garanzia si estende anche a  eventuali  rischi  di
cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei
relativi accordi. 
  641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al  comma
640 del presente  articolo  si  fa  fronte  a  valere  sulle  risorse
previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, nonche' sulle risorse di cui  all'articolo  25,
comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo   8,   comma   4,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  da  versare  per  l'importo
eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  642. Ai fini dell'attuazione del piano di  azione  in  ottemperanza
alla risoluzione n.  1325(2000)  del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e  la  sicurezza,  e
alle  risoluzioni  seguenti,  comprese  le  azioni   di   promozione,
monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonche'  la  formazione
nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per
le conseguenti azioni previste, e' autorizzata la spesa di 1  milione
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli  obiettivi  di
finanziamento  concordati  a  livello  internazionale   per   l'aiuto
pubblico  allo  sviluppo,  il   finanziamento   annuale   in   favore
dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge  11  agosto  2014,  n.  125,  e'
incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021. 
  644.  Al  fine  di  assicurare  l'adempimento  delle   obbligazioni
internazionali, sono disposti i seguenti interventi: 
    a) il contributo  per  la  partecipazione  italiana  al  bilancio
dell'Organizzazione   europea   per    le    ricerche    astronomiche
nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982,  n.  127,  e'
rideterminato in 25,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' abrogato; 
    b) il contributo al Consiglio  d'Europa  di  cui  alla  legge  23
luglio 1949, n. 433, e' incrementato di 2,2 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021; 
    c) il contributo al Fondo europeo per la gioventu'  di  cui  alla
legge 31 marzo 1980, n. 140, e' incrementato di 182.000 euro annui  a
decorrere dall'anno 2021; 
    d) il contributo per la  partecipazione  italiana  alla  European
Peace Facility e' determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021,  in
68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e
in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  645. Al fine  di  coordinare,  attraverso  la  costituzione  di  un
apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli
interventi e delle opere  necessari  allo  svolgimento  del  Giubileo
della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025,  e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Il
tavolo istituzionale e' presieduto dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri e ne fanno parte il Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, il Ministro  dell'interno,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo, il presidente della regione  Lazio  e  il  sindaco  di  Roma
capitale, che  possono  delegare  la  loro  partecipazione  a  propri
rappresentanti,  nonche'  due  senatori  e  due  deputati   indicati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato  della  Repubblica  e  dal
Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi  parlamentari.
Il  predetto  tavolo  definisce,  anche  sulla  base  delle  proposte
pervenute dalle amministrazioni interessate e  delle  intese  tra  la
Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonche' il piano  degli
interventi e delle opere necessari, da  aggiornare  e  rimodulare  su
base   almeno   semestrale,   sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari. 
  646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645,  se  realizzati
in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e
almeno parzialmente di proprieta' della stessa, sono subordinati alla
definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e
lo Stato italiano, delle modalita' per la loro attuazione. 
  647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di euro per l'anno
2021»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Alle  attivita'
all'estero del Commissariato di cui al presente comma  si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.  54.  Il
Commissariato e' assistito da un Comitato di  monitoraggio,  composto
da un membro designato dal  Presidente  della  Corte  dei  conti,  in
qualita' di presidente, da un componente designato dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e da un  componente
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai  componenti
del Comitato  di  monitoraggio  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati». 
  648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.  286,
e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla  legge
6 novembre 1989, n. 368, nonche' per introdurre in  via  sperimentale
modalita' di espressione del voto in via digitale per lo  svolgimento
delle medesime votazioni, e' autorizzata la spesa  di  9  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  649. All'articolo 85 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Al fine di sostenere il settore dei  servizi  di  trasporto  di
linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti
a obblighi di servizio pubblico,  nonche'  di  mitigare  gli  effetti
negativi derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021, destinato: 
    a) nella misura  di  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a
compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i  servizi  di  cui
all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero  sulla   base   di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori  ricavi  registrati,  in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza
da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  31  dicembre  2020
rispetto alla media dei ricavi registrati nel  medesimo  periodo  del
precedente biennio; 
    b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro
delle rate di finanziamento o dei canoni  di  leasing,  con  scadenza
compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e  il
31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal
1° gennaio 2018, anche mediante contratti di  locazione  finanziaria,
di veicoli nuovi di fabbrica di  categoria  M2  e  M3,  da  parte  di
imprese esercenti i servizi di cui all'alinea  ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero
sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni  e
dagli enti locali ai sensi delle norme regionali  di  attuazione  del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per
l'erogazione delle risorse di cui  al  comma  1.  Relativamente  agli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al  fine
di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto  dei
costi  cessanti,  dei  minori  costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso  esclusi  gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra
fonte per il ristoro del medesimo danno». 
  650. All'articolo 1, comma 114, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Una quota pari a
50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del  comma  113
e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei  canoni  di
leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra  il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti  di
veicoli nuovi di fabbrica  di  categoria  M2  e  M3  e  adibiti  allo
svolgimento del servizio di trasporto  di  passeggeri  su  strada  ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1°
gennaio 2018 anche mediante contratti di  locazione  finanziaria.  Il
contributo  di  cui  al  secondo  periodo  del  presente   comma   e'
riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere  alla
radiazione per rottamazione  dei  veicoli  a  motorizzazione  termica
prevista dal primo periodo del presente comma». 
  651. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro
trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»; 
    b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    c) dopo il comma 1042 e' inserito il seguente: 
  «1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino  al  31  dicembre
2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma  1042  e'  effettuato
secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella: 
    

  +------------------+----------------+
  |CO2 g/km          | Imposta (euro) |
  +------------------+----------------+
  |191-210           |      1.100     |
  +------------------+----------------+
  |211-240           |      1.600     |
  +------------------+----------------+
  |241-290           |      2.000     |
  +------------------+----------------+
  |Superiore a 290   |      2.500     |
  +------------------+----------------+»;
    
    d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma  1042»,  ovunque
ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  commi   1042   e
1042-bis»; 
    e) dopo il comma 1046 e' inserito il seguente: 
  «1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi  di
biossido di  carbonio  emessi  per  chilometro  dal  veicolo  per  la
determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta  di
cui al comma 1042-bis e' quello  relativo  al  ciclo  di  prova  WLTP
previsto dal regolamento (UE) 2017/1151  della  Commissione,  del  1°
giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto  V.7  della
carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del  passaggio
al nuovo ciclo di omologazione  WLTP,  ai  fini  dell'erogazione  dei
contributi di cui al comma 1031 del  presente  articolo  e  al  comma
1-bis dell'articolo 44 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nella carta  di  circolazione  dei  veicoli  acquistati  fino  al  31
dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al  30  giugno
2021, si considera il  valore  di  emissioni  di  anidride  carbonica
relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito  con  circolare  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
  652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  1031,
della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  alle  persone  fisiche  e
giuridiche che acquistano  in  Italia  dal  1°  gennaio  2021  al  31
dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un  veicolo  nuovo  di
fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi: 
    a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale  rottamazione  di
un veicolo omologato in una classe inferiore ad  Euro  6  e  che  sia
stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo  statale
e' parametrato al numero di grammi (g) di  anidride  carbonica  (CO2)
emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui  alla  seguente
tabella ed  e'  riconosciuto  a  condizione  che  sia  praticato  dal
venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: 
    

  +------------+----------------------+
  |CO2 (g/km)  |   Contributo (euro)  |
  +------------+----------------------+
  |0-20        |     2.000            |
  +------------+----------------------+
  |21-60       |     2.000            |
  +------------+----------------------+
    
    b) per l'acquisto di un veicolo in assenza  di  rottamazione,  il
contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km
secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno
1.000 euro: 
    

  +------------+----------------------+
  |CO2 (g/km)  |     Contributo (euro)|
  +------------+----------------------+
  |0-20        |     1.000            |
  +------------+----------------------+
  |21-60       |     1.000            |
  +------------+----------------------+
    
  653. I contributi di cui al  comma  652  sono  riconosciuti  per  i
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo  inferiore
a quello previsto dal comma  1031  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. 
  654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  1031,
della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  alle  persone  fisiche  e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30  giugno
2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo  di  fabbrica,
e' riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo
veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato  in  una
classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1°
gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di  anidride  carbonica
(CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra  61  e  135  e  sia
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 
  655. Il contributo di cui  al  comma  654  e'  riconosciuto  per  i
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in  una
classe non inferiore ad Euro 6 di ultima  generazione  e  abbiano  un
prezzo,  risultante  dal  listino   prezzi   ufficiale   della   casa
automobilistica  produttrice,  inferiore  a  40.000  euro  al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  656. I contributi di cui  al  comma  652  sono  cumulabili  con  il
contributo di cui al  comma  1031  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di  cui
ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento
dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e  l'acquirente  puo'  in
ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi
momento e senza penali. 
  657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1°  gennaio  2021  e
fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi  di
fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e'
riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale  a
terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione  di
un veicolo della medesima categoria omologato in una classe  fino  ad
Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: 
    

+-------------+----------------+---------------+--------------+
|Massa totale | Veicoli        | Ibridi o      | Altre        |
|a terra      | esclusivamente | alimentazione | tipologie di |
|(tonnellate) | elettrici      | alternativa   | alimentazione|
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|0-1,999      |                |               |              |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|Con          |                |               |              |
|rottamazione |    4.000       |    2.000      |    1.200     |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|Senza        |                |               |              |
|rottamazione |    3.200       |    1.200      |      800     |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|2-3,299      |                |               |              |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|Con          |                |               |              |
|rottamazione |    5.600       |    2.800      |    2.000     |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|Senza        |                |               |              |
|rottamazione |    4.800       |    2.000      |    1.200     |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|3,3-3,5      |                |               |              |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|Con          |                |               |              |
|rottamazione |    8.000       |    4.400      |    3.200     |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
|Senza        |                |               |              |
|rottamazione |    6.400       |    2.800      |    2.000     |
+-------------+----------------+---------------+--------------+
    
  658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del  presente
articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei
commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' le  disposizioni  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  20  marzo   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 
  659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657
del presente articolo, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato nella misura di
420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo  la
seguente ripartizione: 
    a) euro  120  milioni  riservati  ai  contributi  aggiuntivi  per
l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e  21-60
g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652; 
    b) euro 250 milioni riservati ai  contributi  per  l'acquisto  di
autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2  di  cui  al  comma
654; 
    c) euro 50 milioni riservati  ai  contributi  per  l'acquisto  di
veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica  o  autoveicoli
speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di
cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. 
  660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana
di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicita', anche
al fine di accrescere la qualita' dei servizi erogati, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  661. All'articolo 1, comma  866,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nonche' alla riqualificazione
elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento
della dotazione del Fondo, alla  riconversione  a  gas  naturale  dei
mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5». 
  662. All'articolo 199 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole:  «un  fondo
con una dotazione di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020»  sono
aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per l'anno 2021» e, al secondo
periodo, dopo le parole: «nel limite  di  5  milioni  di  euro»  sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni  di
euro per l'anno 2021»; 
    b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5  milioni  di
euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite  di  5
milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «nel  periodo  compreso
tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel periodo compreso tra il  1°  febbraio  2020  e  il  31
dicembre 2020». 
  663. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 aprile 2021». 
  664. All'articolo 88 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e  fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 aprile 2021»; 
    b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di euro per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e 35  milioni  di  euro  per  l'anno
2021». 
  665. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo le parole: «di 50 milioni di euro  per  l'anno  2020»  sono
inserite le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021». 
  666. In considerazione dei danni  subiti  dall'intero  settore  dei
terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a  causa
dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di  salvaguardare
i livelli  occupazionali  e  la  competitivita'  e  l'efficienza  del
settore del trasporto marittimo  e  del  comparto  crocieristico  dei
terminal  portuali,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
20 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  destinato  a  compensare  la
riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati
e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio  2020  al  31  dicembre  2020
rispetto alla media dei ricavi registrata nel  medesimo  periodo  del
precedente biennio. 
  667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 666  del  presente
articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di  cui  agli
articoli 6  e  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  nonche'
all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri,  al  fine
di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto  dei
costi  cessanti,  dei  minori  costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e  667  del
presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  669. Al fine di garantire  la  continuita'  territoriale  dell'area
dello Stretto di Messina, e' autorizzata la spesa  di  4  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno  2022  e  di  6
milioni di euro per l'anno 2023 per  interventi  di  riqualificazione
del porto di Reggio Calabria volti ad  assicurare  la  mobilita'  dei
passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina. 
  670. Al comma 18 dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le  parole:  «del  presente  decreto»  sono  inserite  le
seguenti: «,  nonche'  esclusivamente  di  quelle  ad  uso  pesca  ed
acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una
procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009,»; 
    b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2018». 
  671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al
2034 al fine di sostenere le imprese detentrici  e  noleggiatrici  di
carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del
trasporto  multimodale  limitatamente   all'attivita'   relativa   ai
trasporti ferroviari, per gli effetti economici  subiti  direttamente
imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23
febbraio 2020  al  31  dicembre  2020  in  relazione  alle  attivita'
effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese  di  cui
al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15  marzo  2021,
gli effetti economici subiti dal 23  febbraio  2020  al  31  dicembre
2020, secondo le modalita' definite con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021.
Le risorse di cui  al  primo  periodo  sono  assegnate  alle  imprese
beneficiarie con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021. 
  672. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015,n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la
spesa di ulteriori 25 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  di  19,5
milioni di euro per l'anno  2022  e  di  21,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  673. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021,
di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi  672
e 673 del presente articolo  e'  subordinata  alla  dichiarazione  di
compatibilita'  da  parte  della   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  675. Al fine di sostenere le  imprese  che  effettuano  servizi  di
trasporto ferroviario  di  passeggeri  e  di  merci  non  soggetti  a
obblighi di  servizio  pubblico  per  gli  effetti  economici  subiti
direttamente imputabili  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 
  676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono
a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici  di  cui
al medesimo comma 675, secondo le modalita' definite con  il  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al  comma  4
dell'articolo  214  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021. 
  678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi  del  comma  677
del  presente  articolo  e'   subordinata   alla   dichiarazione   di
compatibilita'  da  parte  della   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021  e  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore  di
Rete ferroviaria italiana  Spa.  Lo  stanziamento  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' dedotto da  Rete  ferroviaria  italiana
Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto  minimo
di accesso al fine di disporre, dal 1°  gennaio  2021  al  30  aprile
2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui  al  medesimo
primo   periodo,   una   riduzione   del   canone   per    l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100  per  cento  della  quota
eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione
del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi  ferroviari
passeggeri non sottoposti a obbligo di  servizio  pubblico  e  per  i
servizi    ferroviari    merci.    Il    canone    per     l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui  al  secondo
periodo del presente comma e' determinato sulla  base  delle  vigenti
misure di regolazione  definite  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di  quelle  di  cui  al
comma 679, conseguenti anche  a  riduzioni  dei  volumi  di  traffico
rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti
al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021,  sono
destinate a compensare  il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del  canone  per
l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  nel  medesimo  periodo.
Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana  Spa  trasmette
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita'  di
regolazione dei trasporti  una  rendicontazione  sull'attuazione  del
comma 679 e del presente comma. 
  681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993,  n.  238,
dopo le parole: «i contratti di programma» sono inserite le seguenti:
«e i contratti di servizio». 
  682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e' abrogato. 
  683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti
alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di  quanto
previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo  1°  aprile
2004, n. 111, tutti i servizi  di  trasporto  ferroviario  passeggeri
interregionale   indivisi   attualmente   svolti   sulle   direttrici
Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia  e  alla  regione  Veneto  le
funzioni e i compiti  di  programmazione  e  di  amministrazione  dei
servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente  svolti  sulla
direttrice Bologna-Brennero. 
  684. Entro il 31 dicembre 2021, la  regione  Veneto  e  la  regione
Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al
comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti  di  servizio,
che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale. 
  685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono
assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro
annui alla regione Friuli  Venezia  Giulia  a  decorrere  dalla  data
effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni  da  parte  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai  sensi  del  comma
687. A tale fine, le risorse disponibili nello  stato  di  previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   sono
integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi  di  cui
al comma 683 del presente articolo,  le  risorse  del  fondo  per  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, gia'  stanziate  per  interventi  di  rinnovo  del  materiale
rotabile  ferroviario,  sono  assegnate  alla  regione   Veneto   per
11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375  euro  per  l'anno  2022,
21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per  l'anno  2024  e
4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli  Venezia  Giulia
per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022,
28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per  l'anno  2024  e
5.625.000 euro per l'anno 2025. 
  687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine  di
garantire la continuita' del  servizio,  provvede  ad  assicurare  la
continuita' dei collegamenti interregionali di cui al comma 683,  nel
limite delle risorse destinate allo scopo, fino  all'affidamento  dei
servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 
  688. Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sicilia, che  consenta  di  ridurre  i
disagi derivanti dalla condizione di insularita', e di assicurare  la
continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi  dell'articolo  107,
paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea,  nonche'  di  mitigare  gli  effetti   economici   derivanti
dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  il  contributo  previsto
dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' riconosciuto per ogni biglietto aereo  acquistato  da  e  per
Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle  risorse
disponibili. A tale fine e' autorizzata la spesa  di  25  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  del  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma  126  dell'articolo  1
della citata legge n. 160 del 2019. 
  689. Per le medesime finalita' di cui al  comma  688  del  presente
articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro»; 
    b) alla lettera d), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro». 
  690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di  leale
collaborazione, la  Commissione  paritetica  per  l'attuazione  dello
statuto della Regione siciliana,  avvalendosi  degli  studi  e  delle
analisi di amministrazioni ed enti  statali  e  di  quelli  elaborati
dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie  sulla
condizione di insularita' della medesima Regione. 
  691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di  20  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di  30
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2024,  2025  e  2026,  alle
medesime condizioni previste dal citato comma  1057,  anche  per  gli
acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal  2021  al
2026. 
  692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilita' per il
rimborso degli acquisti dei beni e servizi  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo  denominato
«Programma sperimentale buono  mobilita'»,  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge  n.  111  del  2019,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  141  del  2019,  e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 
  693. Alle medesime finalita' di  cui  al  comma  692  del  presente
articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato  o  parziale
utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilita'  erogati
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 141. 
  694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse
di cui ai commi  692  e  693  del  presente  articolo,  le  eventuali
disponibilita' sono destinate, per l'anno 2021, alla finalita' di cui
all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141. 
  695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo,  pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  utilizzo
delle risorse gia' iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare per l'esercizio  finanziario  2021,  finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30 
  696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i
seguenti  periodi:  «L'immatricolazione  dei  veicoli  di   interesse
storico e collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo
di proprieta' e  di  un  certificato  attestante  le  caratteristiche
tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da  uno  degli  enti  o
delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60.  In  caso  di
nuova immatricolazione di veicoli che sono gia' stati precedentemente
iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati  d'ufficio
o su richiesta di  un  precedente  proprietario,  ad  esclusione  dei
veicoli che risultano demoliti ai sensi della  normativa  vigente  in
materia di contributi statali alla rottamazione,  il  richiedente  ha
facolta' di ottenere le targhe e il libretto  di  circolazione  della
prima iscrizione al  Pubblico  registro  automobilistico,  ovvero  di
ottenere  una  targa  del  periodo  storico  di  costruzione   o   di
circolazione del veicolo, in entrambi i casi  conformi  alla  grafica
originale, purche' la sigla  alfa-numerica  prescelta  non  sia  gia'
presente nel sistema  meccanografico  del  Centro  elaborazione  dati
della Motorizzazione civile e riferita  a  un  altro  veicolo  ancora
circolante, indipendentemente  dalla  difformita'  di  grafica  e  di
formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti  allo
standard europeo. Tale facolta' e'  concessa  anche  retroattivamente
per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o  ritargati,
purche' in regola con il pagamento degli oneri  dovuti.  Il  rilascio
della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione  al
Pubblico registro automobilistico, nonche' il rilascio di  una  targa
del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono
soggetti al pagamento di un  contributo,  il  cui  importo  e  i  cui
criteri  e  modalita'  di  versamento  sono  stabiliti  con   decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti.  I
proventi derivanti  dal  contributo  di  cui  al  periodo  precedente
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica». 
  697. Al fine di  raggiungere  gli  obiettivi  di  decarbonizzazione
nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della  mobilita'
elettrica non solo nell'ambito urbano, i  concessionari  autostradali
provvedono a dotare le tratte  di  propria  competenza  di  punti  di
ricarica di potenza elevata,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre  2016,  n.
257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano
agli utilizzatori tempi di  attesa  per  l'accesso  al  servizio  non
superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione
interna. I concessionari autostradali, entro  sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  provvedono  a
pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per  la
ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte  di  propria
competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano
a dotarsi di un numero adeguato di punti di  ricarica,  consentono  a
chiunque ne faccia richiesta di  candidarsi  all'installazione  delle
suddette  infrastrutture  all'interno   delle   tratte   di   propria
competenza. In tali casi il concessionario e'  tenuto  a  pubblicare,
entro  trenta   giorni   dalla   ricezione   della   richiesta,   una
manifestazione di interesse volta  a  selezionare  l'operatore  sulla
base delle caratteristiche tecniche della soluzione  proposta,  delle
condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualita' e la
varieta' dei servizi  nonche'  dei  modelli  contrattuali  idonei  ad
assicurare la competitivita' dell'offerta in termini  di  qualita'  e
disponibilita' dei servizi. 
  698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilita'  sostenibile,
attraverso  la  definizione  di  processi  di  ottimizzazione   della
logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole  imprese,  di
cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6  maggio
2003, che svolgono attivita' di  trasporto  merci  urbano  di  ultimo
miglio, nel limite massimo complessivo  di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, e' riconosciuto un credito d'imposta annuo nella  misura
massima del 30 per cento delle  spese  sostenute  e  documentate  per
l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un
importo  massimo  annuale  di  2.000  euro   per   ciascuna   impresa
beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le  modalita'
di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al  presente
comma,  anche  con  riguardo  all'ammontare  del  credito   d'imposta
spettante. Al fine di incentivare l'uso  di  cargo  bike  a  pedalata
assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma  1,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I  velocipedi  a
pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che  permetta
di attivare il motore  anche  a  pedali  fermi,  purche'  con  questa
modalita' il veicolo non superi i 6 km/h.». 
  699.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  698  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  700.  Al  fine  di  fare  fronte  ai  danni  causati  dagli  eventi
alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma  1,
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, e' autorizzata la spesa di 100  milioni  di  euro
per l'anno 2021, da destinare  alla  realizzazione  degli  interventi
urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere d) ed e),  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,  e'  istituito,  per  l'anno
2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  -   Dipartimento   della   protezione   civile.   Alla
ripartizione delle risorse del fondo di cui  al  secondo  periodo  si
provvede con ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.