Art. 5 
 
Ulteriori interventi  fiscali  di  agevolazione  e  razionalizzazione
  connessi all'emergenza da COVID-19 
 
  1. In considerazione dei  gravi  effetti  derivanti  dall'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  sostenere  gli  operatori
economici che hanno subito riduzioni del  volume  d'affari  nell'anno
2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con  le
modalita'  stabiliti   dal   presente   articolo   e   dai   relativi
provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del  controllo
automatizzato delle dichiarazioni,  richieste  con  le  comunicazioni
previste dagli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate  entro
il 31 dicembre 2020 e  non  inviate  per  effetto  della  sospensione
disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre  2017,  nonche'  con  le  comunicazioni  previste  dai
medesimi articoli 36-bis e 54-bis  elaborate  entro  il  31  dicembre
2021,  con  riferimento  alle  dichiarazioni  relative   al   periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. 
  2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti
con partita IVA attiva alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, che hanno subito una riduzione  maggiore  del  30  per
cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume  d'affari
dell'anno precedente, come  risultante  dalle  dichiarazioni  annuali
dell'imposta sul valore  aggiunto  presentate  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul  valore
aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per  i  soggetti  non  tenuti
alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul
valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera  l'ammontare
dei ricavi o compensi  risultante  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate entro il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. 
  3. L'Agenzia delle  entrate,  in  base  ai  dati  risultanti  dalle
dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua
(( i soggetti per i quali )) si e' verificata la riduzione del volume
d'affari o dei ricavi o compensi, e  invia  ai  medesimi,  unitamente
alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione  con
l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare.
Le  comunicazioni  e  le  proposte  sono   inviate   mediante   posta
elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con
i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite  ulteriori
modalita' con cui il  contenuto  informativo  delle  comunicazioni  e
delle  proposte  di  definizione  ((  e'  reso  disponibile   ))   al
contribuente. 
  4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei
relativi  interessi  e  dei  contributi  previdenziali,  escluse   le
sanzioni e le somme aggiuntive. 
  5. I soggetti interessati effettuano il  versamento  degli  importi
richiesti  secondo  termini  e   modalita'   previsti   dal   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle  somme
dovute a seguito di controlli automatici. 
  6. In caso  di  mancato  pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, delle somme dovute, la  definizione  di  cui  al
presente articolo non produce effetti e  si  applicano  le  ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
  7. Le somme versate fino a concorrenza  dei  debiti  definibili  ai
sensi del presente articolo, anche  anteriormente  alla  definizione,
restano  definitivamente  acquisite,  non  sono   rimborsabili,   ne'
utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo. 
  8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, sono prorogati di un anno per le  dichiarazioni  presentate  nel
2019. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  8  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione
della Commissione europea del 19  marzo  2020  C  (2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. 
  10.  L'attivita'  di  controllo  della  coerenza   dei   versamenti
dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei  dati
contabili riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta
sul valore aggiunto, prevista  dall'articolo  21-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo
157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2020,  n.  77,
riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi  al  terzo
trimestre 2020. 
  11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione dei commi da 1 a 10. 
  12. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 145, comma 1, dopo  le  parole  «Nel  2020»  sono
inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»; 
    b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31  gennaio  2021»  sono
sostituite da «31 gennaio 2022». 
  13. Sono fatti salvi gli effetti degli  atti  e  dei  provvedimenti
indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, le parole: «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «del secondo anno d'imposta successivo» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e per l'agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1
decorre dall'anno successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente codice». )) 
  15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole  «16  febbraio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «16 maggio»; 
    b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno»; 
    c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di prima
applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno
2020 e' versata entro il 16 maggio 2021 e la  relativa  dichiarazione
e' presentata entro il 30 giugno 2021.». 
  (( 15-bis. Al fine di  favorire  l'utilizzo  degli  incentivi  alla
mobilita' sostenibile e supportare le imprese del settore colpite  da
un calo  di  fatturato  imputabile  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  il
comma 1061 e' sostituito dal seguente: 
    «1061. Le imprese costruttrici o importatrici del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo   sotto   forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate». 
  15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis. )) 
  16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2019, il processo di conservazione di cui all'articolo  3,  comma  3,
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  17  giugno
2014, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  146  del  26  giugno
2014,)) recante disposizioni sulle modalita'  di  assolvimento  degli
obblighi fiscali relativi  ai  documenti  informatici  ed  alla  loro
riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo  se
effettuato, al piu' tardi, entro i tre  mesi  successivi  al  termine
previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489. 
  17. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  11,  valutati  in  205
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42. 
  18. Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma  12,  lettera  a),
valutate in termini di indebitamento netto e di  fabbisogno  in  13,3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42. 
  19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo  di  cui  all'articolo
16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo. 
  20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo  4,
commi 6-quater  e  6-quinquies,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 
  21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo  di  cui  all'articolo
16-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' prorogato al 31 marzo. 
  22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 10 maggio. 
  (( 22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono prorogate per  gli  importi  dovuti  per  il
periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati  sono
autorizzati a versare gli importi relativi al  mese  di  giugno  2021
entro il  30  novembre  2021,  con  debenza  degli  interessi  legali
calcolati giorno per giorno. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
                «Articolo 36-bis  (Liquidazione  delle  imposte,  dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
                2. Sulla base dei dati e degli elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                  a) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
                  b) correggere gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
                  c) ridurre  le  detrazioni  d'imposta  indicate  in
          misura superiore a quella prevista dalla legge  ovvero  non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
                  d) ridurre le  deduzioni  dal  reddito  esposte  in
          misura superiore a quella prevista dalla legge; 
                  e) ridurre i crediti d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
                  f) controllare la rispondenza con la  dichiarazione
          e  la  tempestivita'  dei  versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi e dei premi dovuti a  titolo  di  acconto  e  di
          saldo e delle ritenute alla fonte operate  in  qualita'  di
          sostituto d'imposta. 
                2-bis.  Se  vi  e'  pericolo  per   la   riscossione,
          l'ufficio puo' provvedere, anche prima della  presentazione
          della dichiarazione annuale, a  controllare  la  tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
                3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti    formali     [e     la     comunicazione
          all'Amministrazione  finanziaria  di  eventuali   dati   ed
          elementi non considerati  nella  liquidazione.]  Qualora  a
          seguito della comunicazione il contribuente o il  sostituto
          di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati
          o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi,  lo
          stesso    puo'    fornire    i    chiarimenti     necessari
          all'amministrazione  finanziaria  entro  i  trenta   giorni
          successivi al ricevimento della comunicazione. 
                3-bis. A seguito dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
          comma 3 dell'articolo  40-bis  del  presente  decreto,  del
          comma 1-ter dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, del comma 2  dell'articolo  9-bis  del
          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,
          l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre  l'importo
          delle  perdite  riportabili  ai  sensi  dell'articolo  8  e
          dell'articolo  84  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo
          42  del  presente  decreto,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e   secondo   comma
          dell'articolo 42 del presente decreto. 
                4. I dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Articolo 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
          base alle dichiarazioni). -  1.  Avvalendosi  di  procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti. 
                2. Sulla base dei dati e degli elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                  a) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
                  b) correggere gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
                  c) controllare la rispondenza con la  dichiarazione
          e la tempestivita' dei versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di
          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui
          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto
          comma. 
                2-bis.  Se  vi  e'  pericolo  per   la   riscossione,
          l'ufficio puo' provvedere, anche prima della  presentazione
          della dichiarazione annuale, a  controllare  la  tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1 comma 4, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405. 
                3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erronemante nella liquidazione dei tributi, lo stesso  puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
                4. I dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  157  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                "Articolo  157  (Proroga  dei  termini  al  fine   di
          favorire la graduale ripresa delle attivita'  economiche  e
          sociali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo  3
          della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,   gli   atti   di
          accertamento,  di  contestazione,  di   irrogazione   delle
          sanzioni,   di   recupero   dei   crediti   d'imposta,   di
          liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i  quali  i
          termini di  decadenza,  calcolati  senza  tener  conto  del
          periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  scadono
          tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro
          il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo  compreso
          tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi  casi  di
          indifferibilita' e urgenza, o al fine  del  perfezionamento
          degli adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale
          versamento di tributi. 
                2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di
          cui al comma 1, non si  procede  altresi'  agli  invii  dei
          seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o  emessi,
          anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: 
                  a) comunicazioni di  cui  agli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600; 
                  b) comunicazioni di  cui  all'articolo  54-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
              c) inviti all'adempimento di  cui  all'articolo  21-bis
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; 
                  d) atti di accertamento  dell'addizionale  erariale
          della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23,  comma
          21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
                  e)    atti    di    accertamento    delle     tasse
          automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio  1953  n.
          39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982  n.
          953, convertito, con modificazioni dalla legge 28  febbraio
          1983, n. 53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia
          Giulia e Sardegna ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  10,
          della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
                  f)  atti  di  accertamento  per  omesso  o  tardivo
          versamento della tassa sulle  concessioni  governative  per
          l'utilizzo  di  telefoni  cellulari  di  cui  alla  Tariffa
          articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 641. 
                2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui
          al comma 2 sono notificati, inviati o messi a  disposizione
          nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28  febbraio
          2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o  al  fine
          del   perfezionamento   degli   adempimenti   fiscali   che
          richiedono il contestuale versamento  di  tributi.  Restano
          ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma  640,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                3. I termini di decadenza per la notificazione  delle
          cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25,  comma  1,
          lettere  a)  e  b),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  sono  prorogati  di
          quattordici mesi relativamente: 
                  a) alle dichiarazioni  presentate  nell'anno  2018,
          per le somme che risultano dovute a seguito  dell'attivita'
          di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 54-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633; 
                  b)  alle  dichiarazioni  dei  sostituti   d'imposta
          presentate nell'anno  2017,  per  le  somme  che  risultano
          dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917; 
                  c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017  e
          2018,  per  le  somme  che  risultano  dovute   a   seguito
          dell'attivita' di controllo formale prevista  dall'articolo
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600. 
                4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e  2
          notificati entro il 28 febbraio 2022 non  sono  dovuti,  se
          previsti, gli interessi  per  ritardato  pagamento  di  cui
          all'articolo 6 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 21 maggio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi  per
          ritardata iscrizione a ruolo di  cui  all'articolo  20  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la
          data di notificazione  dell'atto  stesso.  Con  riferimento
          alle comunicazioni di cui al comma 2 non  sono  dovuti  gli
          interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del
          citato decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli  interessi
          per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la
          data di consegna della comunicazione. 
                5. Al fine del differimento dei  termini  di  cui  al
          presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli  atti
          o delle  comunicazioni  e'  provata  anche  dalla  data  di
          elaborazione    risultante    dai    sistemi    informativi
          dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di  gestione
          documentale dell'Agenzia medesima. 
                6.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' di
          applicazione del presente articolo. 
                7.  Alle  minori  entrate  derivanti   dal   presente
          articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno  2020,
          si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
                7-bis.  Le  disposizioni   contenute   nel   presente
          articolo  non  si  applicano  alle   entrate   degli   enti
          territoriali. 
                7-ter. All'articolo 104, comma 1,  del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:  "31  agosto  2020"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462
          recante «Unificazioni ai fini fiscali e contributivi  delle
          procedure di liquidazione, riscossione  e  accertamento,  a
          norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b),  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.662»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 3 gennaio 1998, n. 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente): 
                «Articolo  3   (Efficacia   temporale   delle   norme
          tributarie). - 1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 2,  le  disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto
          retroattivo.  Relativamente   ai   tributi   periodici   le
          modifiche  introdotte  si  applicano  solo  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
          entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 
                2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non
          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la
          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo
          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o
          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
          espressamente previsti. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602: 
                «Articolo  25  (Cartella  di  pagamento).  -  1.   Il
          concessionario  notifica  la  cartella  di   pagamento   al
          debitore iscritto a ruolo o al  coobbligato  nei  confronti
          dei quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
          dicembre: 
                  a)  del  terzo  anno   successivo   a   quello   di
          presentazione  della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di
          scadenza del versamento dell'unica  o  ultima  rata  se  il
          termine per il  versamento  delle  somme  risultanti  dalla
          dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno  in  cui
          la dichiarazione e' presentata, per le somme che  risultano
          dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
          dall'articolo 36  bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  nonche'  del  quarto
          anno   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione del sostituto  d'imposta  per  le  somme  che
          risultano dovute ai  sensi  degli  articoli  19  e  20  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
                  b)  del  quarto  anno  successivo   a   quello   di
          presentazione  della  dichiarazione,  per  le   somme   che
          risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
          formale prevista dall'articolo 36 ter  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; 
                  c) del secondo anno  successivo  a  quello  in  cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme  dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio. 
                  c-bis)  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
          scadenza dell'ultima rata del piano di  rateazione  per  le
          somme  dovute  a  seguito  degli   inadempimenti   di   cui
          all'articolo 15-ter.» 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  21-bis
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
                «Articolo  21-bis  (Comunicazioni  dei   dati   delle
          liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. - 4. Omissis 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame
          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le
          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e
          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 145,  comma  1,  e
          151, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 145 (Sospensione  della  compensazione  tra
          credito d'imposta e debito iscritto a ruolo). - 1. Nel 2020
          e fino al  30  aprile  2021,  in  sede  di  erogazione  dei
          rimborsi fiscali non si applica  la  compensazione  tra  il
          credito d'imposta ed il debito iscritto  a  ruolo  prevista
          dall'articolo  28-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                Omissis.» 
              «Articolo 151 (Differimento del periodo di  sospensione
          della  notifica  degli  atti   e   per   l'esecuzione   dei
          provvedimenti di sospensione  della  licenza/autorizzazione
          amministrativa all'esercizio  dell'attivita'/iscrizione  ad
          albi e ordini professionali). - 1. E' prorogato fino al  31
          gennaio 2022, il termine finale della sospensione  disposta
          dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, per la notifica degli atti e per  l'esecuzione
          dei  provvedimenti   di   sospensione   della   licenza   o
          dell'autorizzazione      amministrativa       all'esercizio
          dell'attivita',   ovvero   dell'esercizio    dell'attivita'
          medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini  professionali,
          emanati  dalle  direzioni  regionali   dell'Agenzia   delle
          entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti  ai  sensi
          del comma 2-ter dello stesso articolo 12. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 15  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14  (Codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19 ottobre 2017, n. 155), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Articolo 15 (Obbligo di  segnalazione  di  creditori
          pubblici qualificati). - (Testo in vigore dal  1  settembre
          2021) 1. - 6. Omissis 
                7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di  cui  al
          comma 1  decorre  dalle  comunicazioni  della  liquidazione
          periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n.122, relative  al  primo  trimestre
          del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore
          del  presente  codice.  Per  l'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  e  per  l'agente  della   riscossione,
          l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo  a
          quello di entrata in vigore del presente codice.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  42  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 - Commi 1. - 41. Omissis 
                42. I soggetti  passivi  sono  tenuti  al  versamento
          dell'imposta entro il 16 maggio dell'anno solare successivo
          a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi  soggetti  sono
          tenuti  alla  presentazione  della  dichiarazione   annuale
          dell'ammontare dei servizi tassabili forniti  entro  il  30
          giugno dello stesso anno. Per le societa'  appartenenti  al
          medesimo  gruppo,   per   l'assolvimento   degli   obblighi
          derivanti  dalle  disposizioni  relative  all'imposta   sui
          servizi digitali  e'  nominata  una  singola  societa'  del
          gruppo. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per
          le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il
          16 maggio 2021 e la relativa  dichiarazione  e'  presentata
          entro il 30 giugno 2021. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
          giugno  2014  (Modalita'  di  assolvimento  degli  obblighi
          fiscali relativi ai  documenti  informatici  ed  alla  loro
          riproduzione su diversi tipi di  supporto  -  articolo  21,
          comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005): 
                «Art. 3 (Conservazione dei documenti informatici,  ai
          fini della loro rilevanza fiscale). - 1. - 2. Omissis 
                3. Il processo  di  conservazione  di  cui  ai  commi
          precedenti  e'  effettuato  entro   il   termine   previsto
          dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
          n. 357, convertito con modificazioni dalla legge  4  agosto
          1994, n. 489.» 
              - Si riporta il testo del comma 4-ter  dell'articolo  7
          del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8   agosto   1994,   n.   489
          (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la  ripresa
          dell'economia e dell'occupazione, nonche' per  ridurre  gli
          adempimenti a carico del contribuente): 
                «Articolo  7  (Semplificazione   di   adempimenti   e
          riduzione di sanzioni per irregolarita' formali).  -  1.  -
          4-bis. Omissis 
                4-ter. A tutti gli effetti di  legge,  la  tenuta  di
          qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici  e'
          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
          cartacei,  nei  termini  di  legge,   dei   dati   relativi
          all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle
          relative dichiarazioni annuali non siano scaduti  da  oltre
          tre  mesi,  allorquando  anche  in  sede  di  controlli  ed
          ispezioni gli stessi risultino  aggiornati  sugli  appositi
          supporti magnetici e vengano stampati contestualmente  alla
          richiesta avanzata  dagli  organi  competenti  ed  in  loro
          presenza. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  16
          del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.
          164 (Regolamento recante  norme  per  l'assistenza  fiscale
          resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti
          ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241): 
                «Articolo 16 (Assistenza  fiscale  prestata  dai  CAF
          dipendenti). - 1. - 4. Omissis 
                4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
          1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: 
                  a)   fornire   ai   CAF,   entro   cinque   giorni,
          l'attestazione   di    ricezione    delle    comunicazioni.
          L'attestazione riporta le motivazioni di  eventuali  scarti
          dovuti  all'impossibilita'  da  parte  dell'Agenzia   delle
          entrate  di  rendere  disponibili   le   comunicazioni   al
          sostituto  d'imposta;  in  tali  casi  i   CAF   provvedono
          autonomamente e con i mezzi  piu'  idonei  all'invio  delle
          comunicazioni ai sostituti d'imposta; 
                  b) rendere disponibili ai sostituti  d'imposta,  in
          via telematica, entro  dieci  giorni  dalla  ricezione,  le
          comunicazioni. Per i sostituti d'imposta  che  non  abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono  rese
          disponibili per il tramite di un soggetto incaricato  della
          trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di  cui
          al comma 3, dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322,  e  successive
          modificazioni,  preventivamente  indicato   dal   sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facolta'  e'
          riconosciuta anche ai sostituti  d'imposta  abilitati  alla
          trasmissione telematica. La scelta da parte  del  sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le comunicazioni del risultato finale  delle  dichiarazioni
          deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16  marzo
          dell'anno di invio delle comunicazioni  da  parte  dei  CAF
          unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
          6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22
          luglio  1998,  n.  322.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e  le
          modalita' per la  variazione  delle  scelte  da  parte  dei
          sostituti d'imposta; 
                  c) fornire ai  CAF,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione   delle    comunicazioni,    l'attestazione    di
          disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.» 
              - Si riporta il testo dei commi 6-quater e  6-quinquies
          dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante  modalita'  per
          la presentazione delle dichiarazioni relative alle  imposte
          sui  redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive e all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 136, della legge 23  dicembre  1996,
          n.662): 
                «Articolo  4  (Dichiarazione  e  certificazioni   dei
          sostituti d'imposta). - 1. - 6-ter. Omissis 
                6-quater. Le certificazioni di cui al  comma  6  ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  16
          marzo dell'anno successivo a quello in cui  le  somme  e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
                6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno  successivo
          a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
          Entro  la  stessa  data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
          telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
          quelli   necessari    per    l'attivita'    di    controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          trasmissione in via telematica delle certificazioni di  cui
          al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o
          non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata  di
          cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2014,  n.  175,  puo'  avvenire   entro   il   termine   di
          presentazione della dichiarazione dei  sostituti  d'imposta
          di cui al  comma  1.  Le  trasmissioni  in  via  telematica
          effettuate ai sensi del presente comma  sono  equiparate  a
          tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati  nella
          dichiarazione di cui al comma 1.  Per  ogni  certificazione
          omessa, tardiva o errata si applica la  sanzione  di  cento
          euro in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  12,  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  con  un
          massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.  Nei  casi
          di errata trasmissione della  certificazione,  la  sanzione
          non  si  applica  se   la   trasmissione   della   corretta
          certificazione  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
          successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se  la
          certificazione e' correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo  periodo,
          la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo  di  euro
          20.000. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  16-bis
          del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
                «Articolo  16-bis  (Ampliamento  delle  categorie  di
          contribuenti  che  possono  utilizzare  il  modello  730  e
          riordino dei termini dell'assistenza fiscale). -  1.  -  3.
          Omissis 
                4.  La  trasmissione  telematica  all'Agenzia   delle
          entrate da parte dei soggetti terzi  dei  dati  relativi  a
          oneri  e  spese  sostenuti   dai   contribuenti   nell'anno
          precedente  e  alle  spese  sanitarie  rimborsate,  di  cui
          all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
          1991,  n.  413,  nonche'  dei  dati  relativi  alle   spese
          individuate dai decreti del Ministro dell'economia e  delle
          finanze emanati ai sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con  scadenza
          al 28 febbraio, e'  effettuata  entro  il  termine  del  16
          marzo. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  del
          decreto   legislativo   21   novembre    2014,    n.    175
          (Semplificazione  fiscale  e  dichiarazione   dei   redditi
          precompilata): 
                «Articolo 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata).
          - 1. A decorrere dal 2015, in via  sperimentale,  l'Agenzia
          delle entrate, utilizzando le informazioni  disponibili  in
          Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti
          terzi e  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 6-ter,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende  disponibile
          telematicamente, entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  ai
          titolari di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          dichiarazione precompilata  relativa  ai  redditi  prodotti
          nell'anno  precedente,  che   puo'   essere   accettata   o
          modificata. 
                Omissis.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   163   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla Legge 17 luglio  2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo 163 (Proroga in materia di tabacchi). -  1.
          Ferma   restando   la   necessita'   di   procedere    alle
          rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti  obbligati
          al pagamento dell'accisa per i  tabacchi  lavorati  di  cui
          agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e  dell'imposta
          di consumo sui prodotti di cui agli  articoli  62-quater  e
          62-quinquies del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504, sono autorizzati a versare entro il 31  ottobre  2020,
          con debenza degli interessi  legali  calcolati  giorno  per
          giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi
          di aprile e maggio 2020.