(( Art. 6 - quater 
 
        Misure per il sostegno del sistema termale nazionale 
 
  1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale  mitigando  la
crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e' integrato di 5 milioni di  euro  per  l'anno
2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  29-bis
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126(Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 29-bis (Misure  per  il  sostegno  del  sistema
          termale nazionale). - 1.  Al  fine  di  mitigare  la  crisi
          economica  derivante   dall'emergenza   epidemiologica   da
          CO-VID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo con una  dotazione
          di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di  euro
          per  l'anno  2021,   destinato   alla   concessione,   fino
          all'esaurimento delle risorse, di buoni per  l'acquisto  di
          servizi termali. I buoni di cui al presente comma non  sono
          cedibili,  non   costituiscono   reddito   imponibile   del
          beneficiario e non rilevano ai fini del computo del  valore
          dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
                Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.