Art. 2 
 
       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 
 
  1. Al fine di favorire la continuita'  delle  attivita'  economiche
per le quali, per  effetto  delle  misure  adottate  ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  sia  stata
disposta, nel periodo intercorrente fra il 1°  gennaio  2021  e  ((la
data di entrata in vigore della legge di conversione))  del  presente
decreto, la chiusura per un periodo  complessivo  di  almeno  ((cento
giorni)), nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo  per  il  sostegno
((delle attivita')) economiche chiuse», con una  dotazione  di  ((140
milioni di euro)) per l'anno 2021. 
  2.  I  soggetti   beneficiari   e   l'ammontare   dell'aiuto   sono
determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui  al  comma
1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure  di
ristoro gia' adottate per specifici  settori  economici  nonche'  dei
contributi a fondo perduto concessi  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ((convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,)) e dell'articolo 1  del  presente
decreto, con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad  individuare
modalita' di erogazione della misura tali da garantire  il  pagamento
entro i successivi trenta giorni. 
  3. I contributi sono  concessi  nel  rispetto  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. 
  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari  a  ((140
milioni di euro)) per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77. 
  ((4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo  38,  comma  3,
del  decreto-legge  22   marzo   2021,   n.   41,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata  di
50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel  limite
di spesa autorizzato ai sensi  del  presente  comma  che  costituisce
tetto  di  spesa  massima,  al  ristoro   delle   perdite   derivanti
dall'annullamento, dal rinvio o  dal  ridimensionamento,  in  seguito
all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  delle  fiere  nonche'  al
ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto  e
di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per  cento  dei
ricavi derivante da attivita' riguardanti fiere e congressi. 
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a  50  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  4-quater.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma  4-bis   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.))