((Art. 7 ter 
 
                       Aree naturali protette 
 
  1.  Sono  consentiti  interventi  di  recupero,  di   riconversione
funzionale e di valorizzazione di  beni  demaniali  ad  uso  militare
situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni
d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere
fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. 
  2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al  comma  1
del  presente  articolo,  anche  avvalendosi  del  supporto   tecnico
qualificato dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   previa   verifica   della
sostenibilita' degli impatti ambientali  degli  interventi  proposti,
ferma restando l'acquisizione degli atti di  assenso  previsti  dalla
parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))