Art. 3 
 
  L'importo minimo  sottoscrivibile  dei  titoli  e'  di  mille  euro
nominali; le sottoscrizioni possono quindi avvenire per tale  importo
o importi multipli di tale cifra. 
  Per i titoli con cedola, e salvo quanto specificamente disposto per
i BTP€i dagli articoli 16, 17 e 18 del presente decreto,  il  calcolo
degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare
espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito  pari
a mille euro. 
  Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e'  compreso  nel  valore  nominale  oggetto  di
pagamento. 
  La riapertura dell'emissione dei titoli  puo'  avvenire  anche  nel
corso degli anni  successivi  a  quello  dell'emissione  della  prima
tranche; in tal caso l'importo relativo  concorre  al  raggiungimento
del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. 
  La Banca d'Italia provvede  ad  inserire,  in  via  automatica,  le
partite da regolare dei titoli sottoscritti in asta nel  servizio  di
liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta  pari
a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta,  al  fine
di regolare i titoli assegnati, puo' avvalersi di altro intermediario
il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo
la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. 
  A  fronte  delle  assegnazioni,  gli   intermediari   aggiudicatari
accreditano  i  relativi  importi  sui  conti  intrattenuti   con   i
sottoscrittori.