Art. 4 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale, ai titoli di Stato  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonche' quelle di cui
al decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  e  successive
modifiche. 
  Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del sopracitato decreto legislativo
n. 239 del 1996,  in  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni  di
un'emissione, ai fini dell'applicazione dell'imposta  sostitutiva  di
cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza
fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il  prezzo  di
aggiudicazione,  il  prezzo   di   riferimento   rimane   quello   di
aggiudicazione della prima tranche del prestito.