((Art. 6 bis 
 
              Piano nazionale dei dragaggi sostenibili 
 
  1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita'  marittima
e della  resilienza  delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo
conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi  dell'articolo
114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero  per  la
transizione ecologica, di concerto con il  Ministero  della  cultura,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano
nazionale  dei  dragaggi  sostenibili,   anche   sulla   base   della
programmazione delle autorita' di sistema portuale  e  delle  regioni
con particolare riferimento ai programmi  finanziati  dal  PNC  e  di
ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita'  di
sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano
e' attuato tenendo conto delle  disposizioni  dell'articolo  109  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Le attivita' di  dragaggio  nelle  infrastrutture  portuali  del
territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di
pubblica utilita' e indifferibili  e  urgenti  e  costituiscono,  ove
occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano  regolatore
del sistema portuale. 
  3. L'autorizzazione alle attivita' di  dragaggio  e'  rilasciata  a
seguito di un procedimento  unico,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   avviene   con
provvedimento  conclusivo  della  conferenza  di   servizi   di   cui
all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da  convocare
da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi  del  decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori,  in
conformita'  al  progetto  approvato.  Il  termine  massimo  per   la
conclusione del  procedimento  unico  non  puo'  essere  superiore  a
novanta  giorni.  Resta  ferma  la  disciplina  del  procedimento  di
valutazione   di   impatto   ambientale,   laddove   richiesta.    Le
amministrazioni  interessate  nell'ambito  del   nuovo   procedimento
autorizzativo  svolgono  le  proprie   attivita'   con   le   risorse
finanziarie,  umane  e   strumentali   disponibili   a   legislazione
vigente.))