((Art. 1 bis 
 
 
Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della
                               cultura 
 
  1.  Il  Ministero  della  cultura,  al  fine   di   assicurare   il
funzionamento  degli  Archivi  di  Stato   e   delle   Soprintendenze
archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel  PNRR,
per il triennio 2021-2023 e' autorizzato ad assumere,  con  contratto
di lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante  procedure
concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui
all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  nei  limiti  della
vigente dotazione organica, in deroga  alle  ordinarie  procedure  di
mobilita', un contingente pari a duecentosettanta unita' di personale
non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica,  da  inquadrare
nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  del   comparto   Funzioni
centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli: 
    a) laurea  specialistica,  o  laurea  magistrale,  o  diploma  di
laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,  in
archivistica  e  biblioteconomia   e,   in   aggiunta,   diploma   di
specializzazione, o dottorato di ricerca, o master  universitario  di
secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio
culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di
studio che  operano  presso  il  Ministero  della  cultura  o  titoli
equipollenti; 
    b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma
di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990,  n.  341,
e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una  delle  scuole  di
alta  formazione  e  di  studio  che  operano  presso  la  Scuola  di
specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero  della  cultura
istituite presso gli Archivi di Stato o titoli  equipollenti,  oppure
dottorato di ricerca o master universitario  di  secondo  livello  di
durata biennale in beni archivistici o equivalente. 
  2. I  bandi  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  1
definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in  materia
archivistica   e   biblioteconomica   nell'ambito   della    pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis),  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
  3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento  di
personale  di  cui  ai  commi  1  e  2,  al  fine  di  assicurare  il
funzionamento  degli  Archivi  di  Stato   e   delle   Soprintendenze
archivistiche, nonche' di consentire  l'attuazione  degli  interventi
previsti nel  PNRR,  il  Ministero  della  cultura  puo'  autorizzare
incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai  sensi  dell'art.
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  per  la
durata massima di ventiquattro  mesi,  i  cui  effetti  giuridici  ed
economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e  per
un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo  incarico,  entro
il limite di spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  di  4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023.  La  Direzione
generale Archivi del Ministero della  cultura  assicura  il  rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi  della
procedura. 
  4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati,
previa   valutazione   dei   titoli,   a   soggetti   in    possesso,
alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1. 
  5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del
patrimonio culturale, il Ministero della  cultura  e'  autorizzato  a
coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima  pari
a euro 1.501.455,  nel  rispetto  della  vigente  dotazione  organica
nonche' delle facolta' assunzionali, gia' maturate  e  disponibili  a
legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa  vigente,
le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree
funzionali II e III mediante lo  scorrimento  delle  proprie  vigenti
graduatorie regionali di merito, gia' approvate alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  relative
alle procedure selettive interne per il  passaggio,  rispettivamente,
all'Area II e all'Area III, posizioni  economiche  F1,  assumendo  in
ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in  posizione
utile nelle medesime graduatorie regionali  nel  limite  del  20  per
cento  per  ciascuno  dei   profili   professionali   per   i   quali
originariamente sono state indette le relative procedure interne. 
  6. Il Ministero della cultura e'  autorizzato  ad  avvalersi  della
societa' Ales S.p.a. per l'attuazione degli interventi  previsti  nel
PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31  dicembre
2026. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  la  societa'  Ales   S.p.a.   e'
qualificata di diritto centrale di committenza. Per le  finalita'  di
cui al primo periodo, alla  societa'  Ales  S.p.a.  e'  assegnato  un
contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021
al 2026. 
  7. La misura massima del 15 per cento di cui all'art. 24, comma  3,
primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  puo'  essere
incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessita'  di  dare
attuazione al PNRR. 
  8. All'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: «31 dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022». 
  9. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 e'
abrogato. 
  10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n. 307, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2027. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1,  5,  7  e  8,  pari  ad  euro
12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei  limiti  delle
proprie  facolta'  assunzionali,  gia'  maturate  e   disponibili   a
legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10,  pari
a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,
mediante   corrispondente   utilizzo   delle    risorse    rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9; 
    b)  quanto  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a  4  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: 
                
                «Art. 10 - (Misure per lo svolgimento delle procedure
          per i concorsi pubblici  e  per  la  durata  dei  corsi  di
          formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre  i  tempi  di
          reclutamento  del  personale,  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, prevedono, anche in  deroga  alla  disciplina
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e  della  legge
          19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate
          di  svolgimento  delle  prove,  assicurandone  comunque  il
          profilo comparativo: 
                  a) nei concorsi per il  reclutamento  di  personale
          non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova  scritta
          e di una prova orale; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  c-bis)    conformemente    a    quanto     disposto
          dall'articolo 3, comma 6,  lettera  b),  numero  7),  della
          legge 19  giugno  2019,  n.  56,  i  titoli  e  l'eventuale
          esperienza professionale, inclusi  i  titoli  di  servizio,
          possono concorrere, in misura non  superiore  a  un  terzo,
          alla formazione del punteggio finale. 
                1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          della partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento di  personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea  magistrale
          in   scienze   delle   religioni   (LM64),    secondo    la
          classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i  medesimi
          effetti del possesso del titolo  di  laurea  magistrale  in
          scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
          antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
                2. Le amministrazioni di cui al comma 1,  nel  limite
          delle  pertinenti  risorse   disponibili   a   legislazione
          vigente,  possono  prevedere,  in  ragione  del  numero  di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  247,   comma   2,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e,  ove
          necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
          emergenza deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
          gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
          assicurando comunque la trasparenza e  l'omogeneita'  delle
          prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado
          di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
                3.  Fino  al  permanere  dello  stato  di   emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          per le procedure concorsuali i cui  bandi  sono  pubblicati
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  le
          amministrazioni di cui al comma 1  prevedono,  qualora  non
          sia  stata  svolta  alcuna  attivita',   l'utilizzo   degli
          strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
          b), nonche' le eventuali misure di  cui  al  comma  2,  nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
          svolta alcuna  attivita',  possono  prevedere  la  fase  di
          valutazione dei titoli di  cui  al  comma  1,  lettera  c),
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di  pubblicita'  adottate  per  il  bando  e
          riaprendo, per un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  i
          termini  di  partecipazione,  nonche',  per  le   procedure
          relative al reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,
          l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
          prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi  sono
          pubblicati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e fino al  permanere  dello  stato  di
          emergenza, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
          altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
          e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
          dal comma 1, lettera a). 
                4. Al reclutamento del personale a tempo  determinato
          previsto  dall'articolo  1,  comma  179,  della  legge   30
          dicembre 2020,  n.  178,  provvede  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  e  dell'articolo  35,  comma   5,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  avvalendosi
          dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e'  effettuato
          mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          assicurando comunque il profilo comparativo.  La  procedura
          prevede   una   fase   di   valutazione   dei   titoli    e
          dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione
          alle  successive  fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla
          formazione del punteggio finale, e una sola  prova  scritta
          mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione  della
          prova orale. Il Dipartimento della funzione  pubblica  puo'
          avvalersi  delle  misure  previste  dal  comma  2.  Non  si
          applicano gli articoli 34, comma 6, e  34-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 
                5. In ragione dell'emergenza sanitaria in  atto,  per
          le procedure concorsuali in corso di svolgimento  o  i  cui
          bandi sono pubblicati alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, volte  all'assunzione  di  personale  con
          qualifica non  dirigenziale,  che  prevedono  tra  le  fasi
          selettive  un  corso  di  formazione,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga  al  bando,
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
          senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione  e
          garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
          i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia'  espletata,  i
          cui esiti  concorrono  alla  formazione  della  graduatoria
          finale di merito. 
                6. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle procedure concorsuali indette dalla  Commissione
          per l'attuazione del  progetto  di  riqualificazione  delle
          pubbliche amministrazioni  (RIPAM)  prevista  dall'articolo
          35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                8.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si
          applicano alle procedure di reclutamento del  personale  in
          regime di  diritto  pubblico  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 11-bis. 
                9. Dal 3 maggio 2021  e'  consentito  lo  svolgimento
          delle procedure selettive in presenza dei concorsi  banditi
          dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
          ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
          linee guida validate dal  Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile 3 febbraio 2020,  n.  630,  e  successive
          modificazioni. 
                10. All'articolo  259  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) alla rubrica, le parole «e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          del    Corpo    nazionale    dei    vigili    del    fuoco,
          dell'amministrazione penitenziaria  e  dell'amministrazione
          della giustizia minorile e di comunita'»; 
                  b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale
          dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna». 
                10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          110° corso e il  111°  corso  di  formazione  iniziale  per
          l'accesso alla qualifica di commissario  della  Polizia  di
          Stato hanno durata pari a quattordici  mesi.  I  commissari
          che superano l'esame  finale  dei  predetti  corsi  e  sono
          dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati
          nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la  predetta
          qualifica  essi  svolgono,  nell'ufficio   o   reparto   di
          assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
          mesi, secondo le modalita'  previste  in  applicazione  del
          decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
          legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
          commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del
          terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 
                11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole  «graduatorie
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge» sono sostituite dalle seguenti:  «graduatorie  delle
          pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30  aprile
          2021». 
                11-bis.   All'articolo   1-bis,    comma    2,    del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo,   le   parole   da:   «con
          equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse  e  la  parola:
          «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; 
                  b) al  sesto  periodo,  le  parole:  «nel  medesimo
          profilo professionale, di  cui  al  secondo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di  10  unita'  dell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo periodo». 
                11-ter. Al fine di ridurre i  tempi  di  reclutamento
          del personale, le  autorita'  amministrative  indipendenti,
          inclusi gli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 2 del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dalle  leggi  4
          giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre  1990,  n.  287,  possono
          prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
          modalita'   semplificate   di   svolgimento   delle   prove
          ricorrendo a  ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'
          indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
          assicurare il profilo comparativo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.  7  -  (Gestione  delle   risorse   umane).   -
          (Omissis). 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  3,  del
          decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24  -  (Misure  urgenti  per  la  tutela   del
          patrimonio culturale e per lo spettacolo). - (Omissis). 
                3. Nelle more  delle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma  5,
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, per il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  la
          misura massima di cui  all'articolo  1,  comma  6,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per  cento.  Gli
          incarichi dirigenziali non  generali  di  cui  al  presente
          comma  possono  essere  conferiti  esclusivamente  per   le
          direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia,  belle
          arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,  nonche'
          per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti  di
          rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.
          Ai fini di cui  al  presente  comma  i  predetti  incarichi
          dirigenziali possono  essere  conferiti  esclusivamente  al
          personale delle aree  funzionali  del  medesimo  Ministero,
          gia' in  servizio  a  tempo  indeterminato  e  comunque  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  I  contratti
          relativi  a  detti   incarichi   prevedono   una   clausola
          risolutiva   espressa   che   stabilisce   la    cessazione
          dall'incarico all'atto  dell'assunzione  in  servizio,  nei
          ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo, dei vincitori del  concorso  di
          cui al comma 5, previo espletamento del  corso  di  cui  al
          comma 9. La quota di utilizzo eccedente la  misura  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del  decreto-legge
          30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente
          autorizzata dal Ministro per la  pubblica  amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  comunque  a
          valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 324, della
          legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2014)). - (Omissis). 
                324. (Abrogato). 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
                «Art. 1 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2015)). - (Omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».