((Art. 3 quater 
 
 
          Disposizioni in materia di vicesegretari comunali 
 
  1. All'art. 16-ter, comma 9, primo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio  2020,  n.  8,  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ventiquattro».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  16-ter,  comma  9,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   16-ter   (Disposizioni   urgenti    per    il
          potenziamento  delle  funzioni  dei  segretari  comunali  e
          provinciali). - (Omissis). 
                9. Nei tre anni successivi alla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
          comuni aventi popolazione fino  a  5.000  abitanti,  ovvero
          popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso  di
          comuni che  abbiano  stipulato  tra  loro  convenzioni  per
          l'ufficio di segreteria, qualora sia  vacante  la  sede  di
          segreteria, singola o  convenzionata,  e  la  procedura  di
          pubblicizzazione finalizzata  alla  nomina  del  segretario
          titolare  ai  sensi  dell'articolo   15,   comma   4,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia  andata  deserta  e
          non risulti possibile assegnare un segretario  reggente,  a
          scavalco, con riferimento al contingente  di  personale  in
          disponibilita', le funzioni  attribuite  al  vicesegretario
          possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
          richiesta del sindaco, previa autorizzazione del  Ministero
          dell'interno, per  un  periodo  comunque  non  superiore  a
          ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario  di  ruolo
          in servizio da almeno due anni presso un  ente  locale,  in
          possesso dei requisiti per la partecipazione  al  concorso,
          previo assenso dell'ente locale di appartenenza e  consenso
          dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto  ad  avviare
          una nuova procedura di pubblicizzazione per la  nomina  del
          segretario titolare entro i novanta  giorni  successivi  al
          conferimento delle funzioni di cui al  periodo  precedente.
          Il funzionario incaricato  e'  tenuto  ad  assolvere  a  un
          obbligo  formativo   di   almeno   20   ore   mediante   la
          partecipazione a corsi, anche  con  modalita'  telematiche,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  Consiglio  direttivo
          dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
          valere sulle risorse disponibili  a  legislazione  vigente.
          Resta salva per il Ministero dell'interno  la  possibilita'
          di assegnare, in  ogni  momento,  un  segretario  reggente,
          anche a scavalco. 
                (Omissis).».