((Art. 6 bis 
 
 
            Disposizioni in materia di segretari comunali 
 
  1.  Al  fine  di  sopperire  con  urgenza  all'attuale  carenza  di
segretari comunali iscritti all'albo, considerata anche la necessita'
di rafforzare la capacita' funzionale degli enti locali connessa agli
interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni
di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita'
di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, per un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente,  dalla
medesima data, il comma 6 dell'art. 14  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 66, comma  10,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 66 (Turn over). - (Omissis). 
                10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Riduzione  delle  spese  di  personale).  -
          (Omissis). 
                6. (Abrogato). 
                (Omissis).».