Art. 2 
 
            Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza 
 
  1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche
effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento  di  cancelleria,
la  regolarita'   dell'ordinanza,   delle   notificazioni   e   delle
comunicazioni previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dispone  che  l'ordinanza  stessa  sia  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle regioni. 
  2. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta,  pervenute
alla Corte, sono  iscritte  dal  cancelliere  nel  registro  generale
informatico con l'indicazione delle date delle notificazioni e  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  nel  Bollettino  Ufficiale
delle regioni interessate.