Art. 3 
 
              Ripartizione della dotazione finanziaria 
 
  1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma  97,  della
legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita: 
    a) per gli interventi agevolativi  di  cui  ai  capi  II  e  III:
33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui: 
      i. un importo pari a 8.200.000,00  (ottomilioniduecentomila/00)
euro e' destinato  agli  interventi  per  l'avvio  di  nuove  imprese
previsti  dal  capo  II.  Nell'ambito  della  predetta  dotazione  e'
costituita una riserva pari al 60%  delle  risorse  in  favore  delle
imprese femminili costituite in forma di  impresa  individuale  o  di
lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di
apertura dei termini per la presentazione  delle  domande,  risultino
inutilizzate  per  le  agevolazioni  concesse  nell'ambito  di   tale
riserva, rientrano nella dotazione complessiva della  medesima  linea
di intervento di cui al capo II; 
      ii.      un      importo       pari       a       25.600.000,00
(venticinquemilioniseicentomila) euro e' destinato agli interventi di
sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal capo III; 
    b)  per  gli  interventi  di  cui   al   capo   V:   6.200.000,00
(semilioniduecentomila/00) euro; 
    c) una quota  parte  della  dotazione  finanziaria  di  cui  alla
lettera a), pari al 4% iva inclusa, e' destinata all'esecuzione della
convenzione di cui all'art. 5, commi 2 e 3. 
  2. La dotazione di cui al comma 1, che costituisce  limite  massimo
di spesa, puo' essere  ripartita  secondo  diverse  proporzioni,  con
decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 103,  della  legge,  non
prima di dodici  mesi  dall'avvio  dell'operativita'  del  Fondo,  in
relazione  ai  fabbisogni  emergenti  in  sede  di  attuazione  degli
interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni e delle  sinergie
instaurate ai sensi dell'art. 4 nonche' dei contributi formulati  dal
Comitato impresa donna, nell'ambito delle funzioni previste dall'art.
1, comma 104, della legge, relative all'attualizzazione  delle  linee
di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo stesso.