Art. 2 
 
Misure di sostegno ai  Comuni  a  vocazione  montana  appartenenti  a
                        comprensori sciistici 
 
  1.  Ferme  restando  le  misure  di  sostegno   gia'   previste   a
legislazione vigente, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di
700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato  alle  Regioni  e  alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  la  concessione   di
contributi in favore dei soggetti esercenti attivita' di  impresa  di
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a  vocazione
montana  appartenenti  a  comprensori  sciistici.  Con  decreto   del
Ministro del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le  autonomie,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra  le
regioni e province autonome  sulla  base  delle  presenze  turistiche
registrate nell'anno 2019 nei comuni  classificati  dall'ISTAT  nelle
categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni  a
vocazione montana e con vocazione  culturale,  storica,  artistica  e
paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici. 
  2.  Le  regioni  e  le   province   autonome,   entro   30   giorni
dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano
le risorse ripartite  in  virtu'  del  citato  decreto  ministeriale,
assegnando, per  la  erogazione  in  favore  dei  soggetti  esercenti
attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico: 
    a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1  in
ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti
in ciascun comune venduti nell'anno 2019; 
    b) la restante quota a tutti i comuni del  medesimo  comprensorio
sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a),  per
la distribuzione in misura proporzionale al  fatturato  dei  soggetti
esercenti attivita' di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico relativo  al  triennio  2017-2019,  nonche'  in  favore  dei
maestri di sci iscritti in  uno  degli  appositi  Albi  professionali
regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021,  dei  maestri
di sci iscritti all'Albo professionale per la  stagione  2020-2021  e
licenziati o che hanno cessato l'attivita' alla data del 14  febbraio
2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di  cui  al
presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in  ragione
della media dei compensi o ricavi percepiti nei  periodi  di  imposta
2017-2019. 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  2,   si   applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  7,  primo  periodo.  Il
contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore  dei  maestri  di
sci non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 10. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.