Art. 3 Gestione degli interventi 1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, fatte salve le attivita' di controllo di cui all'art. 13 e di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione del credito d'imposta di cui al Capo II da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, che sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 2. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica di Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Gli oneri connessi alle attivita' di assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui ai successivi articoli 4, comma 1 e 17, comma 1, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse.