((Art. 10 ter 
 
             Disposizioni in materia di perizie tecniche 
 
  1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
al  quarto  periodo  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente   parola:
«laureato». 
  2. All'articolo 1, comma 1062, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Relativamente al
settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo'
essere rilasciata anche da un dottore agronomo  o  forestale,  da  un
agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 195,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160(Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: 
                «195. Ai fini dei successivi  controlli,  i  soggetti
          che si  avvalgono  del  credito  d'imposta  sono  tenuti  a
          conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
          idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la  corretta
          determinazione  dei  costi  agevolabili.  A  tal  fine,  le
          fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
          beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
          disposizioni dei commi da 184  a  194.  In  relazione  agli
          investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese  sono
          inoltre tenute a  produrre  una  perizia  tecnica  semplice
          rilasciata da un  ingegnere  o  da  un  perito  industriale
          iscritti nei rispettivi albi professionali o  un  attestato
          di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
          accreditato,  da  cui  risulti  che   i   beni   possiedono
          caratteristiche tecniche tali da includerli  negli  elenchi
          di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla  legge  n.
          232 del 2016 e sono interconnessi al sistema  aziendale  di
          gestione  della  produzione  o  alla  rete  di   fornitura.
          Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui
          al precedente periodo puo' essere rilasciata  anche  da  un
          dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato  o
          da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario
          di acquisizione  non  superiore  a  300.000  euro,  l'onere
          documentale  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          adempiuto attraverso  una  dichiarazione  resa  dal  legale
          rappresentante ai sensi del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1062,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2021-2023)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1062. Ai fini dei successivi controlli,  i  soggetti
          che si  avvalgono  del  credito  d'imposta  sono  tenuti  a
          conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
          idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la  corretta
          determinazione  dei  costi  agevolabili.  A  tal  fine,  le
          fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
          beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
          disposizioni dei commi da 1054  a  1058-ter.  In  relazione
          agli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058-ter, le
          imprese  sono  inoltre  tenute  a  produrre   una   perizia
          asseverata rilasciata  da  un  ingegnere  o  da  un  perito
          industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un
          attestato  di  conformita'  rilasciato  da   un   ente   di
          certificazione accreditato,  da  cui  risulti  che  i  beni
          possiedono  caratteristiche  tecniche  tali  da  includerli
          negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge
          11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi  al  sistema
          aziendale di gestione  della  produzione  o  alla  rete  di
          fornitura. Relativamente al  settore  agricolo  la  perizia
          tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata
          anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico
          laureato o da un perito agrario laureato.  Per  i  beni  di
          costo unitario di  acquisizione  non  superiore  a  300.000
          euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
          essere adempiuto  attraverso  una  dichiarazione  resa  dal
          legale  rappresentante  ai  sensi  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          Qualora  nell'ambito  delle  verifiche  e   dei   controlli
          riguardanti gli investimenti previsti dai commi da  1056  a
          1058-ter  si  rendano  necessarie  valutazioni  di   ordine
          tecnico concernenti la qualificazione e la  classificazione
          dei  beni,  l'Agenzia  delle  entrate  puo'  richiedere  al
          Ministero dello sviluppo economico di esprimere il  proprio
          parere. I termini e le modalita'  di  svolgimento  di  tali
          attivita'   collaborative   sono   fissati   con   apposita
          convenzione tra l'Agenzia  delle  entrate  e  il  Ministero
          dello sviluppo economico, nella quale puo' essere  prevista
          un'analoga forma di collaborazione anche in relazione  agli
          interpelli presentati all'Agenzia delle  entrate  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  1,  lettera  a),  della  legge  27
          luglio  2000,  n.  212,  aventi  ad  aggetto  la   corretta
          applicazione  del  credito   d'imposta   per   i   suddetti
          investimenti. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
          competenza, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
          anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche
          specialistiche.»