((Art. 6 bis Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «sedici» e dopo le parole: «della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «, uno del Ministero del turismo»; b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: «in materia di sport» sono inserite le seguenti: «, sentito il Ministro del turismo».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3-bis del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Consiglio Olimpico Congiunto). - 1. E' istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da sedici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3, uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport , uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale , uno del Ministero del turismo, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori. 2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte, che e' trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto. 4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo.» «Art. 3-bis (Forum per la sostenibilita' dell'eredita' olimpica e paralimpica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, un comitato denominato "Forum per la sostenibilita' dell'eredita' olimpica e paralimpica", quale organismo volto a tutelare l'eredita' olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonche' il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum promuove altresi' la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, sentito il Ministro del turismo, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite la composizione e le regole di funzionamento del Forum. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese.»