Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 11 agosto  2014,  n.
125, il presente decreto stabilisce: 
    a) la quota del fondo rotativo istituito dall'art. 26 della legge
24 maggio 1977, n. 227 che puo' essere impiegata annualmente  per  le
finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014; 
    b) i criteri per la selezione delle iniziative  di  cui  all'art.
27, comma 3, della legge n. 125 del 2014; 
    c)  le  condizioni  in  base   alle   quali   sono   concessi   i
finanziamenti.