L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Visto il decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  recante  misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto
2022, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  45,  comma  3-octies  che,
considerata  l'eccezionale  situazione  di  turbolenza  nei   mercati
finanziari, introduce la facolta' per i soggetti che non  adottano  i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla  data
di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non  destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore
di  iscrizione   come   risultante   dall'ultimo   bilancio   annuale
regolarmente approvato anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento  del  mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di
carattere durevole, nonche' comma 3-novies, che attribuisce all'IVASS
il compito di disciplinare con regolamento le modalita'  attuative  e
applicative di tale facolta', per le imprese del settore assicurativo
di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
  Indice 
  Titolo I - Disposizioni di carattere generale 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
  Titolo II - Disposizioni relative all'esercizio della facolta' 
  Art. 4 (Modalita' di esercizio della facolta') 
  Art. 5 (Riserva indisponibile) 
  Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS) 
  Titolo III - Disposizioni finali 
  Art. 7 (Abrogazioni) 
  Art. 8 (Pubblicazione) 
  Art. 9 (Entrata in vigore) 
 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1.  Il  regolamento  e'  adottato  ai  sensi  dell'art.  45,  commi
3-octies, 3-novies e 3-decies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
recante misure urgenti in materia di  semplificazioni  fiscali  e  di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e  ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni  con
legge 4 agosto 2022, n. 122.