Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; b) «commento alla relazione semestrale»: il commento di cui all'allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008; c) «data di riferimento»: il 31 dicembre per il bilancio e il 30 giugno per la relazione semestrale; d) «impresa di assicurazione italiana»l'impresa di assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del codice o della riassicurazione; e) «nota integrativa»: nota integrativa al bilancio d'esercizio di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008; f) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale; g) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; h) «relazione sulla gestione»: la relazione di cui all'art. 94 del Codice; i) «titoli non durevoli»: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole; l) «ultimo valore approvato»: il valore risultante dall'ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio approvato.