Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini   del   presente
regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni. In
aggiunta, si intende per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  codice  delle
assicurazioni private; 
    b) «mystery shopping»: in coerenza con  l'art.  9,  paragrafo  3,
lettera d), del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, le attivita', condotte in incognito da o  su  incarico
conferito  dall'IVASS  a  un  incaricato  esterno,  nell'ambito  e  a
supporto  dell'esercizio  delle  funzioni   di   vigilanza,   dirette
all'acquisto o al  compimento  di  atti  prodromici  all'acquisto  di
prodotti e servizi assicurativi rivolti ai consumatori, anche per  il
tramite di canali on-line/telematici (mystery surfing); 
    c) «mystery shopper»:  l'esecutore  delle  attivita'  di  mystery
shopping; 
    d) «incaricato esterno»: soggetto al quale l'IVASS puo'  affidare
l'incarico per lo svolgimento delle attivita' di mystery shopping  ai
sensi dell'art. 4, comma 1 e nel rispetto di quanto indicato all'art.
6 del presente regolamento.