Art. 2 Definizioni 1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni. In aggiunta, si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private; b) «mystery shopping»: in coerenza con l'art. 9, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, le attivita', condotte in incognito da o su incarico conferito dall'IVASS a un incaricato esterno, nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, dirette all'acquisto o al compimento di atti prodromici all'acquisto di prodotti e servizi assicurativi rivolti ai consumatori, anche per il tramite di canali on-line/telematici (mystery surfing); c) «mystery shopper»: l'esecutore delle attivita' di mystery shopping; d) «incaricato esterno»: soggetto al quale l'IVASS puo' affidare l'incarico per lo svolgimento delle attivita' di mystery shopping ai sensi dell'art. 4, comma 1 e nel rispetto di quanto indicato all'art. 6 del presente regolamento.