Art. 15 
 
       Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL 
 
  1. Al fine di potenziare le funzioni di  coordinamento  della  rete
dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono  inseriti
i seguenti: 
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL
vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e'
incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di  personale,  di
cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un  dirigente  di
livello dirigenziale non generale e 40 unita' appartenenti alla terza
area funzionale, fascia economica  F1.  L'ANPAL  e'  autorizzata,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, ad assumere, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, il contingente di  personale  di  cui  al  primo
periodo. Il contingente di personale di livello non  dirigenziale  e'
assunto tramite l'avvio di  procedure  concorsuali  pubbliche  ovvero
l'utilizzo di graduatorie esistenti. 
  4-ter. Per l'assunzione del contingente  di  personale  di  cui  al
comma 4-bis e' autorizzata una  spesa  pari  ad  euro  1.283.627  per
l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere  dall'anno
2023. E', altresi', autorizzata, per l'anno 2022, una spesa  pari  ad
euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure  concorsuali
pubbliche. 
  4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del
comma 4-ter si provvede a  valere  sugli  stanziamenti  ordinari  del
bilancio  dell'ANPAL,  con  corrispondente  utilizzo  delle   entrate
accertate annualmente rivenienti dal Fondo  di  cui  all'articolo  9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.».