Art. 17 
 
Misure   di   potenziamento   dell'esecuzione   penale   esterna    e
  rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione  per
  la  giustizia  minorile  e  di  comunita',  nonche'  autorizzazione
  all'assunzione 
 
  1. Ai fini del rafforzamento delle misure per  l'esecuzione  penale
esterna  e  per  garantire  la  piena   operativita'   degli   uffici
territoriali  del  Dipartimento  per  la  Giustizia  minorile  e   di
comunita', la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo
di esecuzione penale esterna e' incrementata di  11  unita'.  A  tale
fine e' autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro
1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli  anni
2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026  e  2027,
di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni  2028  e  2029  e  di  euro
1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030. 
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
aumentata  di  1.092  unita'  di  personale  del  comparto   funzioni
centrali, di cui 895 unita' dell'Area III, posizione economica  F1  e
197 unita' dell'Area II, posizione  economica  F2.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di euro  7.791.328  per  l'anno  2022,  di  euro
46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero  della
giustizia e' autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, le procedure  concorsuali  finalizzate  all'assunzione,
con contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  con
decorrenza 1°  luglio  2022,  del  citato  contingente  di  personale
dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Per la copertura della dotazione organica conseguente  a  quanto
disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia e'  autorizzato  ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
e in data  non  anteriore  al  1°  novembre  2022,  1.092  unita'  di
personale amministrativo non dirigenziale, di  cui  895  appartenenti
all'Area III,  posizione  economica  F1  e  197  unita'  appartenenti
all'Area II,  posizione  economica  F2,  mediante  l'espletamento  di
procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
scorrimento delle graduatorie in corso  di  validita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta  alle  ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia  minorile
e di comunita' previste dalla  normativa  vigente.  L'amministrazione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle  assunzioni,  i  dati  concernenti  le  unita'   di   personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti  commi  e  i  relativi
oneri sostenuti. 
  5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le  dotazioni
organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non
dirigenziale,  indicate  nel  regolamento   di   organizzazione   del
Ministero della giustizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
  6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3
e 4 e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  2  e  6  del
presente articolo pari a euro 10.313.266  per  l'anno  2022,  a  euro
47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni
2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a
euro 47.874.641 per  ciascuno  degli  anni  2028  e  2029  e  a  euro
47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede: 
    a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  Fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2022-2024,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; 
    b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per  ciascuno  degli
anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per  ciascuno  degli  anni  2028  e
2029, euro 30.402.240 annui  a  decorrere  dall'anno  2030,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021 n. 234.