Art. 6 
 
     Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale 
 
  1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del  comma  1,
e' soppresso; 
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
  «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al  comma
1,  e  in  ogni  caso  di  avvio  di  procedure  di   mobilita',   le
amministrazioni provvedono a pubblicare il  relativo  avviso  in  una
apposita  sezione  del  Portale  unico  del   reclutamento   di   cui
all'articolo 35-ter. Il  personale  interessato  a  partecipare  alle
predette  procedure  invia  la  propria  candidatura,  per  qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal
proprio curriculum vitae esclusivamente in  formato  digitale.  Dalla
presente disposizione non derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  1-quinquies.   Per   il   personale    non    dirigenziale    delle
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle  autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di  cui  all'articolo  70,
comma 4, i comandi o distacchi, sono  consentiti  esclusivamente  nel
limite del 25  per  cento  dei  posti  non  coperti  all'esito  delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  non  si  applica  ai  comandi  o  distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge,  ivi  inclusi  quelli
relativi agli uffici di  diretta  collaborazione,  nonche'  a  quelli
relativi  alla  partecipazione  ad   organi,   comunque   denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari  che  prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.». 
  2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, esclusi quelli di cui  all'articolo  30,  comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla  data  del
31 dicembre  2022  o  alla  naturale  scadenza,  se  successiva  alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano  gia'  attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3. 
  3.  Al   fine   di   non   pregiudicarne   la   funzionalita',   le
amministrazioni interessate possono attivare,  fino  al  31  dicembre
2022, a favore del personale di cui al comma 2, gia'  in  servizio  a
tempo indeterminato presso  le  amministrazioni,  le  Autorita'  e  i
soggetti, di cui all'articolo  30,  comma  1-quinquies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal  comma  1  del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente  al  servizio
sanitario nazionale e  quello  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio  2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50  per
cento  delle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nell'ambito   della
dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della
anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento  conseguito
e della idoneita' alla  specifica  posizione  da  ricoprire.  Non  e'
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. 
  4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le  parole  «per  gli  estranei  e  per  gli  appartenenti  a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia». 
  5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi  in  cui  al  proprio
personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione
europea non sono corrisposte  dalle  istituzioni,  organi  o  agenzie
europei  interessati,  sulla  base  di  intese  con  gli  stessi,  le
indennita'  di  soggiorno,  comunque   denominate,   previste   dalla
disciplina dell'Unione europea,  possono  corrispondere  al  predetto
personale, per il periodo  di  effettiva  assegnazione  come  esperti
nazionali distaccati, una indennita' forfettaria  e  omnicomprensiva,
non pensionabile, destinata a sostenere le  spese  di  soggiorno,  di
entita' non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le
medesime  posizioni.  A  tal  fine  e'  autorizzata  sullo  stato  di
previsione  del  Ministero  degli   esteri   e   della   cooperazione
internazionale la  spesa  di  400.000  euro  per  l'anno  2022  e  di
1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023  che  costituisce  il
limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al  presente
comma.». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  7.  Al  fine  di  potenziare  la  capacita'  delle  amministrazioni
attuatrici del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di  cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o  dell'Unione  europea  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, anche in  deroga  alle  percentuali  ivi  previste.  Il
conferimento  degli  incarichi  ai  sensi  del  presente   comma   e'
consentito  nei  limiti  dei  posti  disponibili  e  delle   facolta'
assunzionali dell'amministrazione che  conferisce  l'incarico,  senza
nuovi  o  ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli
incarichi di cui al presente comma  sono  conferiti  per  una  durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. 
  8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 30 giugno 2022».