Art. 8 
 
                      Disposizioni per FormezPA 
 
  1. Al fine di ottimizzare e rendere piu' efficienti le procedure di
assunzione di personale pubblico, anche  nell'ambito  delle  esigenze
assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di
tesoreria centrale  intestato  a  FormezPA  appositamente  istituito.
FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno  finanziario,  preleva  le
predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di  anticipazione
delle  somme  necessarie  a  fronteggiare  le  spese  connesse   allo
svolgimento di procedure concorsuali oggetto di  convenzioni  con  le
pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime. 
  2. FormezPA, in relazione alle condizioni  definite  ai  sensi  del
comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui  al  comma  1,
unitamente agli  interessi  passivi  calcolati  applicando  il  tasso
dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate  dal
conto corrente di tesoreria centrale di  cui  al  medesimo  comma  1,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere
dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31  dicembre  2027,  anche  a  valere
sulle somme ottenute dalle  pubbliche  amministrazioni  in  relazione
alle convenzioni di cui al comma  1,  con  conseguente  chiusura  del
predetto conto corrente di tesoreria centrale. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo  si  provvede  alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA,  nel  quale  sono
definite  le  condizioni  dell'anticipazione,  prevedendo   altresi',
qualora FormezPA non adempia al rimborso  delle  stesse  nei  termini
stabiliti, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze,  sia  l'applicazione  di
interessi moratori. A tal fine il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a trattenere le  risorse  necessarie,  fino  a
concorrenza  della  rata  da  rimborsare,  a  valere  sulle  somme  a
qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge  28  ottobre
2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  dicembre
2020, n. 176.