Art. 15 
 
               Indennita' per servizio aviolancistico 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo
che,  durante  lo  svolgimento  del   servizio   aviolancistico   per
addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore  di
lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop  zone  safety  officer  o
departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per  servizio
aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00. 
  2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai  gruppi
sportivi di specialita'.