Art. 16 
 
                    Indennita' di servizio aereo 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare che espleta funzioni di controllore  del  traffico
aereo o di assistente al traffico aereo, in  maniera  continuativa  o
discontinua,  anche  nell'ambito  del  normale  orario  di  servizio,
impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi  informazioni
aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i
Servizi di Coordinamento e Controllo  dell'Aeronautica  Militare,  e'
dovuta un'indennita' di presenza pari a: 
    a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo; 
    b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo. 
  2. La presenza di cui al comma 1 e' maturata  per  ogni  8  ore  di
impiego cumulativo in turnazione operativa. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  rideterminata
nella misura di: 
    a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di  controllo
del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono
un numero di movimenti di aeromobili  complessivo  nel  mese  solare,
attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a
2000; 
    b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di  controllo
del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono
un numero di movimenti di aeromobili  complessivo  nel  mese  solare,
attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a
4000. 
  4. L'indennita' di servizio traffico aereo non  e'  cumulabile  con
l'indennita' di cui all'articolo 4, comma 11,  del  decreto-legge  24
ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 1979, n. 635 e con l'indennita' per il  personale  impiegato
in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del  presente
decreto. 
  5.  Ai  fini  della  corretta  corresponsione  dell'indennita'   di
servizio  aereo,  per  movimento  di  aeromobile  si  intendono   gli
attraversamenti, nonche' gli atterraggi e i decolli  che  interessano
lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di  cui  al
comma 1. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4,  comma  11,  del
          decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, recante «Istituzione
          presso il Ministero dei  trasporti  del  commissariato  per
          l'assistenza al volo» convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 1979, n. 635: 
              «Art. 4. 
                (Omissis). 
                L'indennita', il  cui  onere  grava  sullo  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dei  trasporti,  e'
          corrisposta, dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,  anche  a  tutto  il  personale  controllore   del
          traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei
          turni operativi di assistenza al volo presso gli  aeroporti
          e i centri interessati al traffico aereo civile. 
              (Omissis).».