Art. 18 
 
                 Indennita' per soccorritori alpini 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare in possesso di qualifica  di  «operatore  soccorso
alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM),
in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti
delle  Truppe  Alpine  e  impiegati  per  il  soccorso   alpino,   e'
riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello
svolgimento di attivita' operative o di mantenimento  dell'efficienza
operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.