Art. 21 
 
                     Tutela della genitorialita' 
 
  1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26  marzo  2001,
n. 151, al personale delle Forze  armate  si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
    a)  esonero  dalla  sovrapposizione   completa   dell'orario   di
servizio, a richiesta degli  interessati,  tra  genitori,  dipendenti
dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di  eta'  per
provvedere alle materiali esigenze del minore; 
    b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente,  per  il
padre, dal servizio notturno sino al compimento  del  terzo  anno  di
eta' del figlio; 
    c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di  eta'
del  figlio,  per  la  madre  dal  servizio  notturno  o  da  servizi
continuativi  articolati  sulle  24  ore,   o   per   le   situazioni
monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore; 
    d) esonero, a domanda, dal servizio notturno  per  le  situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico  affidatario,  sino  al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente; 
    e) divieto di inviare in missione all'estero,  fuori  sede  o  in
servizio di ordine pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il
consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a
tre anni che ha proposto istanza per  essere  esonerato  dai  servizi
continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; 
    f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che
assistono un soggetto disabile per il  quale  risultano  gia'  godere
delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo  anno  di
eta', di frequentare il corso di formazione  presso  la  scuola  piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il  corso  stesso  si
svolge; 
    h) divieto di impiegare la madre o il  padre  che  fruiscono  dei
riposi giornalieri, ai sensi degli  articoli  39  e  40  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi  articolati
sulle 24 ore. 
  2.  Il   personale   genitore   di   studenti   del   primo   ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi  specifici  di  apprendimento  in
ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8  ottobre  2010,
n. 170, ha diritto,  salvo  che  sussistano  specifiche  esigenze  di
servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per  l'assistenza
alle attivita' scolastiche  a  casa  richiesta  dal  piano  didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee  guida  emanate
dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge  n.
170 del 2010. 
  3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono  concessi,  entro
la prima settimana di nascita  del  figlio,  due  giorni  di  licenza
straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di  licenza
straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 
  4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   recante
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti  delle  persone  handicappate»  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  17  febbraio
          1992, n. 39. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  39  e  40  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  recante  «Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»: 
              «Art. 39. Riposi  giornalieri  della  madre  (legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 
                1.  Il  datore  di  lavoro   deve   consentire   alle
          lavoratrici madri,  durante  il  primo  anno  di  vita  del
          bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
          giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
          di lavoro e' inferiore a sei ore. 
                2. I periodi di riposo di cui al  comma  1  hanno  la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli effetti della durata e della retribuzione del  lavoro.
          Essi  comportano  il  diritto   della   donna   ad   uscire
          dall'azienda. 
                3. I periodi di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno
          quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido  o  di  altra
          struttura  idonea,   istituiti   dal   datore   di   lavoro
          nell'unita'  produttiva  o  nelle  immediate  vicinanze  di
          essa.» 
              «Art.  40.  Riposi  giornalieri  del  padre  (legge   9
          dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) 
                1. I periodi di riposo di cui  all'articolo  39  sono
          riconosciuti al padre lavoratore: 
                  a) nel caso in cui i figli siano affidati  al  solo
          padre; 
                  b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
          che non se ne avvalga; 
                  c) nel caso in cui la  madre  non  sia  lavoratrice
          dipendente; 
                  d) in caso di morte o  di  grave  infermita'  della
          madre.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della  legge
          8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia  di
          disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»: 
              «Art. 1. Riconoscimento  e  definizione  di  dislessia,
          disgrafia, disortografia e discalculia 
                1. La  presente  legge  riconosce  la  dislessia,  la
          disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
          specifici di apprendimento, di  seguito  denominati  "DSA",
          che si  manifestano  in  presenza  di  capacita'  cognitive
          adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit
          sensoriali,   ma   possono   costituire   una   limitazione
          importante per alcune attivita' della vita quotidiana. 
                2. Ai fini  della  presente  legge,  si  intende  per
          dislessia un disturbo specifico che si  manifesta  con  una
          difficolta' nell'imparare a leggere, in  particolare  nella
          decifrazione   dei   segni   linguistici,   ovvero    nella
          correttezza e nella rapidita' della lettura. 
                3. Ai fini  della  presente  legge,  si  intende  per
          disgrafia  un  disturbo  specifico  di  scrittura  che   si
          manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica. 
                4. Ai fini  della  presente  legge,  si  intende  per
          disortografia un disturbo specifico  di  scrittura  che  si
          manifesta  in  difficolta'  nei  processi  linguistici   di
          transcodifica. 
                5. Ai fini  della  presente  legge,  si  intende  per
          discalculia un disturbo specifico che si manifesta con  una
          difficolta'    negli    automatismi    del    calcolo     e
          dell'elaborazione dei numeri. 
                6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e  la
          discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 
                7. Nell'interpretazione delle definizioni di  cui  ai
          commi da 2  a  5,  si  tiene  conto  dell'evoluzione  delle
          conoscenze scientifiche in materia. 
                (Omissis).» 
              «Art. 7. Disposizioni di attuazione 
                1.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute, previa intesa in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede,
          entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   ad   emanare   linee   guida   per   la
          predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro
          i successivi sei mesi, per le attivita' di  identificazione
          precoce di cui all'articolo 3, comma 3. 
                2. Il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con proprio decreto, individua
          le modalita' di formazione dei docenti e dei  dirigenti  di
          cui all'articolo 4, le misure  educative  e  didattiche  di
          supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche'  le  forme
          di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare  quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 4. 
                3.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          e'   istituito   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'    e    della    ricerca    un    Comitato
          tecnico-scientifico,  composto  da  esperti  di  comprovata
          competenza sui DSA. Il Comitato ha  compiti  istruttori  in
          ordine alle funzioni che la presente legge  attribuisce  al
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede  nel
          limite delle risorse allo scopo disponibili a  legislazione
          vigente iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante
          «Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  del  20
          luglio 1995 riguardante il  personale  delle  Forze  armate
          (Esercito, Marina e Aeronautica)»: 
              «Art. 13. Licenze straordinarie 
                1. Per il personale di cui all'art. 1,  comma  1,  la
          licenza  straordinaria  e'  disciplinata  dalla   normativa
          prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
          come interpretato, modificato ed  integrato  dall'art.  22,
          commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
                2. In occasione di trasferimento del  personale,  per
          le esigenze di trasloco  e  di  riorganizzazione  familiare
          presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede
          una licenza straordinaria speciale nelle durate di  seguito
          specificate: 
                  a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
          per il personale ammogliato o con famiglia a carico  o  con
          almeno 10 anni di servizio;  giorni  10  per  il  personale
          senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; 
                  b)  trasferimento  per  il  personale  destinato  a
          prestare o che rientri dal servizio all'estero: 
                    giorni 30 al personale ammogliato o con  famiglia
          a carico o con almeno 10 anni di  servizio;  giorni  20  al
          personale senza famiglia a carico con meno di  10  anni  di
          servizio. 
                3. Per il personale di cui all'art. 1,  comma  1,  la
          licenza breve e' soppressa. 
                4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537,  non  si  applicano  quando
          l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita'  o  lesioni
          dipendenti da causa di servizio o  comunque  riportate  per
          fatti di servizio. 
                5. Le norme di cui al presente articolo si  applicano
          dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina  di  ordine
          procedurale  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni
          previste dalle norme vigenti in materia  per  il  personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».