Art. 11 
 
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della
                               cultura 
 
  1. Al fine di  mitigare  gli  effetti  dell'aumento  dei  costi  di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da  sale  teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno
2022. Con decreto del  Ministro  della  cultura,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definite le  modalita'  di  ripartizione  e  assegnazione  delle
risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 40 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si
provvede, quanto  a  15  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89,  comma
1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e,  quanto  a  15
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai
sensi dell'articolo 43. 
  2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo.