Art. 16 
 
                  Procedure di prevenzione incendi 
 
  1. In relazione alle esigenze poste  dall'emergenza  energetica  in
atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,  nel  caso
in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie  di  impianti,
sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini  di
cui all'articolo  3,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  sono  ridotti,
fino  al  31  dicembre  2024,  da  sessanta  a  trenta  giorni  dalla
presentazione della documentazione completa.