Art. 16 Procedure di prevenzione incendi 1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.