Art. 5 
 
     Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo  16
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro,  da  destinare  per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro  in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3.  Allo  scopo  di  contribuire  ai  maggiori  costi   determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare  degli
effetti della pandemia, il livello del finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni  di  euro
assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111. 
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, nonche' delle
risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministero  della  salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario corrente. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate  nell'ambito
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3, un  contributo
una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al
comma 4, non  superiore  allo  0,8  per  cento  del  tetto  di  spesa
assegnato per l'anno 2022, a fronte di  apposita  rendicontazione  da
parte  della   struttura   interessata   dell'incremento   di   costo
complessivo sostenuto nel medesimo anno  per  le  utenze  di  energia
elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia  dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.