Art. 9 
 
Disposizioni   per   la   realizzazione   di   nuova   capacita'   di
                          rigassificazione 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora,  in  sede
di autorizzazione di cui al  comma  2,  siano  imposte  prescrizioni,
ovvero sopravvengano fattori che impongano  modifiche  sostanziali  o
localizzazioni alternative.».