Art. 9 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Vigilanza). - 1. Gli IRCCS di diritto pubblico inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico. 3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della regione, quando: a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi; c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione. 4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.»