Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 16 (Vigilanza). - 1. Gli IRCCS di diritto pubblico  inviano
annualmente   al   Ministero   della   salute    la    programmazione
dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il  bilancio
d'esercizio  annuale,  il  bilancio  sezionale   della   ricerca,   i
rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed  economica,  le
eventuali  modifiche  alla  persona  giuridica,  le  revisioni   alla
dotazione organica o della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 
    2. Il Ministero della salute, nell'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza di cui all'articolo  1,  comma  2,  puo'  chiedere  dati  e
informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli  standard
per il riconoscimento del carattere scientifico. 
    3. I consigli di amministrazione delle  Fondazioni  IRCCS  e  gli
organi  degli  IRCCS  non  trasformati  possono  essere  sciolti  con
provvedimento del Ministro della salute,  adottato  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Presidente  della
regione, quando: 
      a) risultano gravi irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero
gravi  e  reiterate  violazioni  delle  disposizioni   di   legge   o
statutarie; 
      b) il conto economico chiude con una perdita  superiore  al  20
per cento del patrimonio per due esercizi successivi; 
      c) vi  e'  impossibilita'  di  funzionamento  degli  organi  di
amministrazione e gestione. 
    4. Con il decreto  di  scioglimento  il  Ministro  della  salute,
d'intesa con il  Presidente  della  regione  interessata,  nomina  un
Commissario  straordinario,  con   il   compito   di   rimuovere   le
irregolarita'  e  sanare  la  situazione  di  passivita',  sino  alla
ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.»