Art. 4 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Per l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto  e
la definizione di misure di efficientamento amministrativo  ai  sensi
dell'art. 14, comma 1,  lettera  g),  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 199  del  2021,  il  Ministero  si  avvale,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore da individuarsi
con il decreto di cui all'art. 15. 
  2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  1
sono disciplinate  mediante  apposita  convenzione  sottoscritta  dal
Ministero e dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 9, comma  2  del
decreto-legge n. 77 del 2021. Gli oneri derivanti dalle attivita'  di
cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui
alla Missione 2, Componente 2,  Investimento  4.3,  del  PNRR,  nella
misura massima dello 0,5 per cento delle risorse di cui  all'art.  3,
comma 1, e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o
dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilita' ai sensi
della normativa vigente in  materia  di  PNRR  e  delle  disposizioni
attuative adottate dal Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.